UNEP - Risposta 19 giugno 2019 - Roma - Registro informatico dei protesti (RIP)


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio IV – Reparto UNEP

Pos. IV-DOG/03-1/2019/CA
Allegati: 2

ALLA PRESIDENZA
DELLA CORTE DI APPELLO DI
TORINO
(Rif. Prot. n. 1677/S  del 5.02.2019)

E, p.c.
ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA

OGGETTO: Ufficio NEP di Ivrea – Quesito sulle modalità di ripartizione della quota del 50% delle indennità di trasferta relative agli atti di notifica tra funzionari UNEP e ufficiali giudiziari.


Con riferimento al quesito indicato in oggetto, posto dal funzionario UNEP dirigente dell’Ufficio NEP di Ivrea, si rappresenta quanto segue.

La circolare n. 2/99 del Ministero della Giustizia (All. 1) chiarisce le modalità di ripartizione delle indennità di trasferta che si producono negli Uffici NEP per gli atti d’istituto espletati nei rispettivi circondari di competenza, evidenziando il principio innovatore introdotto dall’art. 7 della legge 12 febbraio 1999 n. 28, consistente nell’attribuire all’Ufficio NEP, anziché ai singoli esecutori degli atti di notificazione ed esecuzione, le somme introitate per indennità di trasferta e assoggettandole ad IRPEF nella misura del 50%, in quanto la restante quota del 50% va a costituire “mero rimborso spese vive” per i predetti esecutori in rapporto al numero degli atti eseguiti.

Dal tenore letterale della circolare, si evince chiaramente che il criterio di ripartizione delle indennità di trasferta derivante dalla disposizione normativa sopra riportata – tra quota assoggettata ad IRPEF e quota rimborso spese – è unicamente oggettivo e non sono previste deroghe di alcun genere a livello ermeneutico.

In relazione alla quota del 50% costituente reddito dell’Ufficio NEP, nella fattispecie dell’Ufficio NEP di Ivrea nel quale attualmente prestano servizio n. 8 funzionari UNEP e, di fatto, un solo ufficiale giudiziario addetto ai servizi interni, si rende necessario applicare la circolare DOG prot. 6/698/035 del 6 maggio 2002 (All. 2) che prende in considerazione le mutate esigenze degli Uffici NEP in termini di disponibilità delle risorse umane, prevedendo che gli atti di notificazione siano espletati anche dai funzionari UNEP (all’epoca denominati contrattualmente “ufficiali giudiziari C1”) partendo dal presupposto che entrambe le categorie di personale possono effettuare le notificazioni degli atti, “in quanto espressamente previsto dalle norme ordinamentali (artt. 106, 2° c. e 165 del D.P.R. 1229/1959)”.

Pertanto, ricorrendo l’ipotesi della carenza di ufficiali giudiziari per l’espletamento degli atti di notificazione, questi ultimi devono essere effettuati dai funzionari UNEP e “tenuto conto del disposto dell’art. 9 del D.L. 374/2001, l’attribuzione del 50% dell’indennità di trasferta costituente reddito deve essere consentita anche a tale personale, come corresponsione dei proventi derivanti dalla diretta attività di notificazione”, oltre alla restante quota del 50% costituente “mero rimborso spese vive”.

Per l’ufficiale giudiziario adibito ai servizi interni dell’Ufficio NEP di Ivrea, allo stato – di fatto – unica unità di personale del relativo profilo di riferimento, deve essere garantita la quota reddituale delle indennità di trasferta che va a costituire la retribuzione accessoria di posizione giuridica collegata alla figura professionale di appartenenza, calcolata esclusivamente sul 50% delle indennità di trasferta prodotte dagli atti di notificazione nelle singole mensilità di riferimento.

Si invita a portare a conoscenza del Presidente del Tribunale di Ivrea il contenuto della presente nota, per il seguito di competenza.

Roma, 28 maggio 2019

Il Direttore generale
Alessandro Leopizzi