UNEP - Risposta 18 marzo 2019 - Messina - Esecuzioni mobiliari e rappresentazione fotografica di beni pignorati


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Pos. IV-DOG/03-1/2018/CA
Allegati: //

                                                                ALLA PRESIDENZA
                                                        DELLA CORTE DI APPELLO
                                                                      MESSINA
                                                (Rif. Prot. n. 1443/18 del 13.02.2018)
                                                                
                       E, p.c.                     ALL’ISPETTORATO GENERALE
                                                 DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
                                                                     ROMA

OGGETTO: Esecuzioni mobiliari e rappresentazione fotografica di beni pignorati prevista dall’art. 518, comma 1, c.p.c. – Risposta a quesito.

E’ pervenuta dall’Ufficio I (Affari Civili Interni) della Direzione Generale della Giustizia Civile la nota di codesta Presidenza, richiamata in indirizzo, con la quale viene inoltrato a questo Ministero il quesito formulato dal Presidente del Tribunale di Messina volto a chiarire come debba darsi attuazione alla disposizione di cui al comma 1 dell’art. 518 c.p.c. nella parte in cui prevede che l’ufficiale giudiziario “descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva”.

Sulla materia, questa Direzione Generale si è ampiamente espressa nel corso degli anni a partire dall’entrata in vigore della Legge 24 febbraio 2006 n° 52 (“Riforma delle esecuzioni mobiliari”) – che ha novellato l’art. 518 c.p.c. prevedendo in aggiunta alla descrizione dello stato dei beni pignorati anche la rappresentazione fotografica degli stessi ovvero anche mediante altro mezzo di ripresa audiovisiva –  con un orientamento pressoché costante, evidenziato ab origine nella circolare DOG – Direzione Generale del Personale e della Formazione – Ufficio VI – prot. n. 6/381/035/CA del 14 marzo 2007 (consultabile in link “Decreti, circolari, direttive, provvedimenti e note” – Homepage sito www.giustizia.it):

“Relativamente alle modalità operative con le quali procedere da parte dell’ufficiale giudiziario, nel silenzio della legge, si osserva che l’onere di mettere a disposizione i mezzi tecnici necessari di cui trattasi debba ricadere sul creditore pignorante (oppure sui soggetti che possono assisterlo nelle operazioni di pignoramento, ai sensi del novellato art. 165 disp. att. cod. proc. civ.). Occorre precisare che allo stato grava sul creditore pignorante, ove quest’ultimo richieda la rappresentazione fotografica o audiovisiva, non solo l’onere di mettere a disposizione i mezzi tecnici necessari per le riprese video o fotografiche, ma anche quello di anticipare le eventuali spese vive di sviluppo fotografico che verranno successivamente recuperate a carico del debitore esecutato, ai sensi dell’articolo 95 cod.proc.civ..

Alcuni dei problemi applicativi innanzi evidenziati possono, invece, essere facilmente superati nell’ipotesi in cui l’ufficiale giudiziario decida di nominare un esperto stimatore dei beni. La nomina dell’esperto può avvenire, sia nel caso in cui le operazioni di stima si concludano con un unico accesso, senza soluzione di continuità (primo comma del novellato articolo 518 cod. proc. civ.), che nell’ipotesi in cui la conclusione delle medesime operazioni venga differita ad una nuova data, scindendo i tempi del pignoramento mobiliare (secondo comma del novellato articolo 518 cod. proc. civ.).

In entrambi i casi, l’ufficiale giudiziario potrebbe incaricare l’esperto stimatore dei beni da lui nominato, di dotarsi delle apparecchiature per le riprese e dei necessari supporti analogici o digitali, nonché di eseguire lo sviluppo fotografico o le operazioni di archiviazione delle tracce digitali. I costi di tali operazioni verrebbero poi liquidati all’esperto, come spese vive, dal Giudice dell’Esecuzione, ai sensi del successivo terzo comma dello stesso articolo 518 cod. proc. civ.”.

Tale orientamento ha trovato conferma nella successiva circolare DOG – Direzione Generale del Personale e della Formazione – Ufficio VI – prot. n. 6/491/035/2010/CA del 26 marzo 2010 (consultabile in link “Decreti, circolari, direttive, provvedimenti e note” – Homepage sito www.giustizia.it), specificandosi ulteriormente che “sarà cura del creditore procedente, il quale abbia richiesto la rappresentazione fotografica dei beni pignorati, provvedere allo sviluppo della stessa ed a consegnare all’Ufficio NEP i referti fotografici dei beni staggiti da collazionare con i relativi verbali di pignoramento, al fine di evitare che l’ufficiale giudiziario sia impegnato in un’attività di supporto sopra descritta che esula dai suoi compiti istituzionali, in quanto non prevista dalla normativa di riferimento.”

A tal riguardo, rileva osservare che in ottemperanza ai profili professionali del funzionario UNEP e dell’ufficiale giudiziario, quali delineati dalla vigente contrattazione collettiva di riferimento, non risulta possibile attribuire ai predetti dipendenti pubblici compiti e mansioni non espressamente previsti dalla stessa, in quanto tale indebita attribuzione esporrebbe la parte datoriale a contenziosi in materia di lavoro per l’accertamento della legittimità dell’operato di quest’ultima. 

In linea con tale indirizzo, nella nota prot. VI-DOG/1678/03-1/2012/CA del 24 ottobre 2012, diretta al Presidente della Corte di Appello di Campobasso (consultabile in link “Risposte a quesiti degli uffici giudiziari” – sezione Intranet sito www.giustizia.it), viene rilevato che “nel caso in cui tale rappresentazione sia ritenuta assolutamente necessaria l’ufficiale giudiziario, ove il creditore procedente non abbia assicurato la propria disponibilità a pagare l’operatore fotografico, potrà sollevare incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 610 c.p.c., chiedendo <i provvedimenti temporanei occorrenti> riguardo al conferimento dell’incarico al professionista (fotografo) e alle modalità della immediata liquidazione delle spese della prestazione d’opera all’atto della consegna del referto fotografico da allegare al verbale di pignoramento”.

Da ultimo, nella nota prot. VI-DOG/387/03-1/2013/CA del 2 maggio 2013, diretta al Presidente della Corte di Appello di Catania (consultabile in link “Risposte a quesiti degli uffici giudiziari” – sezione Intranet sito www.giustizia.it), si è precisato che “la richiesta di corredare il pignoramento mobiliare con la documentazione fotografica comporta che a carico della parte procedente ci siano non solo i relativi oneri economici prodotti da quest’ultima, ma anche l’intera organizzazione del servizio previo accordo da assumere con l’Ufficio NEP”.

In considerazione di quanto fin esposto, si ritiene di confermare l’orientamento espresso in precedenza circa le modalità operative per procedere, allo stato, all’attuazione della rappresentazione fotografica dei beni pignorati prevista dall’art. 518, comma 1, c.p.c., norma che tuttavia non specifica in alcun modo le modalità tecniche con le quali operare.

Roma, 18 marzo 2019

Il Direttore generale
Alessandro Leopizzi