UNEP - Risposta 18 marzo 2019 - Nocera Inferiore - Recupero credito in caso di procedura esecutiva estinta


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Pos. IV-DOG/03-1/2017/CA
Allegati: //
prot. m_dg.DOG.19/03/2019.0053368.U

 

ALLA PRESIDENZA
DELLA CORTE DI APPELLO
SALERNO
(Rif. Prot. n. 3078 del 27.03.2017)

E, p.c. ALLA DIREZIONE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE
UFFICIO I – AFFARI CIVILI INTERNI
ROMA
(Rif. Prot.m_dg.DAG.31/03/2017.0063864.U)

ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA

OGGETTO: Chiarimenti in merito al recupero credito dell’Ufficio NEP di Nocera Inferiore per compenso dovuto ex art. 122 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229, non corrisposto dalla parte procedente, in caso di procedura esecutiva estinta.

E’ pervenuta dall’Ufficio I (Affari Civili Interni) della Direzione Generale della Giustizia Civile, la nota n. prot. 3078 del 27 marzo u.s., con la quale codesta Presidenza ha chiesto chiarimenti circa le modalità di riscossione dei compensi liquidati in favore degli ufficiali giudiziari, con decreto del giudice dell’esecuzione – ex art. 122, comma 4, del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 – e non corrisposti dalla parte obbligata (creditore) nell’ambito della procedura esecutiva mobiliare.

In merito al parere espresso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno che ha invitato l’Ufficio Recupero crediti del Tribunale di Nocera Inferiore a procedere direttamente alla formazione del ruolo esattoriale sulla base del decreto di liquidazione che è titolo esecutivo, ex art. 122, comma 4, del citato DPR 1229 del 1959, si ritiene che tale iter procedurale non sia percorribile per difficoltà tecniche nell’individuare l’esatto codice tributo di versamento delle somme da parte dell’obbligato che consenta il riversamento di quanto recuperato all’Ufficio NEP interessato alla riscossione dei crediti in questione.

Diversamente argomentando, considerato che il decreto con cui il giudice dell’esecuzione liquida il compenso de quo all’ufficiale giudiziario, già riveste natura di titolo esecutivo – giusto il disposto dell’art. 122, comma 4, D.P.R. n. 1229 del 1959 – l’Ufficio NEP potrà avvalersi dell’istituto della c.d. ingiunzione amministrativa prevista dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639, al fine di definire più celermente ed economicamente il recupero delle somme dovute dalla parte inadempiente.

A tal fine, è sufficiente che il decreto di liquidazione del compenso di cui trattasi all’ufficiale giudiziario da allegare all’ingiunzione amministrativa sia in copia conforme all’originale con attestazione di conformità rilasciata dal Cancelliere, mentre l’Organo che dovrà emettere e sottoscrivere la predetta ordinanza-ingiunzione è da individuare nel Capo dell’Ufficio giudiziario – nella fattispecie in esame, il Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore – o il magistrato da lui delegato alla sorveglianza UNEP.

Allo stato, non è previsto un modello di ordinanza-ingiunzione ex art. 2 R.D. 639 del 1910, per cui si dovrà procedere nella redazione della stessa con l’osservanza dei contenuti previsti dalla normativa vigente per la precitata tipologia di atto.

Si invita codesta Presidenza a portare a conoscenza del Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore, il contenuto della presente nota, per gli esiti di competenza.

Roma, 18 marzo 2019

Il Direttore generale
Alessandro Leopizzi