UNEP - Risposta 6 luglio 2010 - Bari - Ammissibilità di delega da parte del Presidente di tribunale al dirigente di un ufficio NEP di Sezione distaccata di tribunale, in materia di gestione delle assenze del personale

Prot. n. 6/1017/03-1/2010/CA 

Al presidente
della Corte di Appello di  Bari
(Rif. Prot. n. 6261 del 27.05.2010)

e, p.c all’ Ispettorato Generale
del Ministero della giustizia
Via Silvestri, 243
00164 Roma

OGGETTO: Uffici NEP – Ammissibilità di delega da parte del Presidente di Tribunale al Dirigente di un Ufficio NEP di Sezione Distaccata di Tribunale, in materia di gestione delle assenze del personale – Risposta a quesito.


È pervenuto, dal Direttore Generale della Giustizia Civile, il quesito indicato in oggetto, con il quale Lei chiede se è ammissibile una delega da parte del Presidente del Tribunale al Dirigente UNEP, in servizio alla Sezione distaccata di Tribunale, in ordine alla gestione delle assenze del personale addetto all’Ufficio NEP (assenze per malattia e concessione di permessi), “atteso che il ricorso all’istituto della delega in materia non appare coerente con il DPR 15.12.1959 n. 1229” (Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari).
Al riguardo, si osserva che allo stato attuale l’autonomia degli Uffici NEP, a prescindere che siano incardinati presso la Corte di Appello, il Tribunale o la Sezione distaccata di quest’ultimo, è rimasta immutata rispetto al passato, così come chiarito dalla circolare del Capo Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria del 13 aprile 2007, nella quale è precisato che  “per quanto concerne la titolarità della gestione del personale UNEP questo Dipartimento ritiene che né la lettera né lo spirito della novella contenuta nel d. lgs. n. 240/06 possono indurre a considerare modificate le competenze che il D.P.R. assegna al Presidente di Corte o del Tribunale, in relazione agli UNEP rispettivamente costituiti, con dotazioni organiche separate, presso la Corte di Appello o il Tribunale, non trattandosi di gestione diretta ma solo di “sorveglianza”, tuttora regolamentata dal citato D.P.R.”.
Relativamente alla gestione del personale UNEP, occorre precisare che non si può fare riferimento esclusivamente all’art. 59 del D.P.R. 1229/59, che disciplina l’istituto della “sorveglianza” degli Ufficiali giudiziari in relazione alle attività d’istituto degli Uffici NEP, bensì è indispensabile riferirsi all’insieme delle norme vigenti che compongono il citato Ordinamento, al C.C.N.L. 24 aprile 2002 (“Norme di raccordo per gli Ufficiali Giudiziari”),  alle norme dei Contratti Collettivi del comparto Ministeri che si applicano al personale UNEP, nonché alle leggi ordinarie che riguardano in generale i dipendenti pubblici.
Tutte le tipologie di norme richiamate concorrono a regolare, nell’ambito delle materie di rispettiva competenza, i rapporti tra l’Ufficio NEP e il Capo dell’Ufficio giudiziario, e ciò con riferimento a una molteplicità di istituti riguardanti il personale UNEP (immissione in possesso, autorizzazione ferie, permessi, assenze per malattia, concessione dei benefici di cui alla Legge n. 104/1992, procedimento disciplinare, presa d’atto di dimissioni, applicazione temporanea ad altro Ufficio NEP o giudiziario, trattamento pensionistico provvisorio), nonché all’istruttoria di tutte le istanze che i dipendenti UNEP inoltrano all’Amministrazione Centrale (cause di servizio, aspettative, congedi parentali, trasferimenti, distacchi) e all’esecuzione dei provvedimenti ministeriali relativi all’Ufficio NEP e al personale (rimborsi a Poste Italiane S.p.A. per anticipazioni stipendiali, regolarizzazione di rilievi ispettivi, collocamento a riposo, irrogazione di sanzioni disciplinari, licenziamento).       
Pertanto, quando si fa riferimento al potere di gestione degli Operatori ed Ufficiali giudiziari in servizio in un Ufficio NEP da parte del Capo dell’Ufficio giudiziario, nel caso di una Sezione distaccata di Tribunale, ci si riferisce al Giudice Coordinatore in sede, che è l’unica Autorità giudiziaria in grado di poter esercitare sul posto “la sorveglianza” prevista dall’art. 59 del D.P.R. n. 1229/59.   
Per quanto concerne gli Operatori giudiziari addetti all’Ufficio NEP, il Dirigente UNEP deve essere messo nelle condizioni di poter gestire tale personale in maniera funzionale all’organizzazione dell’Ufficio, nonché esercitare la dovuta sorveglianza sullo stato giuridico (presenze, assenze, congedi ed altro) e sul servizio espletato nell’ambito della struttura UNEP.   
In considerazione di quanto fin esposto, si esclude l’ammissibilità di una delega da parte del Presidente del Tribunale al Dirigente UNEP in servizio in una Sezione distaccata di Tribunale, in termini di gestione esclusiva da parte di quest’ultimo, in ordine alle assenze del personale a vario titolo, in particolare per malattia, e alla concessione dei permessi.
Si porgono distinti saluti.

Il Direttore Generale
f.to(Carolina Fontecchia)