UNEP - Risposta 16 giugno 2010 - Palermo - Applicazione dell’art. 10 della Legge n. 533/1973 nelle controversie che attengono alla costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni

Prot. n. 6/936/03-1/2010/CA

AL PRESIDENTE
DELLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
(Rif. Prot. P10/4295 Segr. Unep del 16.3.2010) 

E, p.c.

ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
VIA SILVESTRI, 243
00164 ROMA


Con riferimento al quesito indicato in oggetto, viene rappresentato dall’Ufficiale giudiziario dirigente dell’Ufficio NEP in sede, che non tutte le segreterie dei Tribunali Amministrativi Regionali applicano in maniera uniforme la normativa fiscale nelle controversie preliminari all’instaurazione del rapporto di lavoro pubblico, con la conseguenza  che anche gli Avvocati, a seconda dell’Organo giurisdizionale giudicante, si orientano, a volte, nel senso dell’esenzione da ogni spesa, altre volte nel senso opposto, anticipando i diritti, le indennità e le spese di notifica ai competenti Uffici NEP.

In particolare, viene chiesto “se i ricorsi al TAR in materia di procedure concorsuali per l’assunzione alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni o avverso graduatorie stilate dalla pubblica amministrazione, debbano essere considerati esenti da ogni spesa o se la parte debba anticipare i diritti di notifica, le indennità di trasferta e le spese postali”.

L’esame del quesito deve necessariamente partire dalla lettura dell’art. 10 della legge n. 533 del 1973, il quale ha previsto che gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonché alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall’imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Come è possibile constatare, la previsione normativa è palesemente ampia, al punto tale che l’art. 32 del Testo unico in materia di spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 – dopo aver prescritto in generale che le parti devono anticipare agli Ufficiali giudiziari i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione inerenti agli atti richiesti, aggiunge che nelle controversie previste “dall’articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall’articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533 e in quelli cui si applica lo stesso articolo, queste spese sono a carico dell’erario.”

In merito alla questione, si è pronunciata la Corte di Cassazione – Sezioni unite civili – con sentenza del 23 ottobre/7 dicembre 2007 n. 25551, sostenendo che: “Peraltro l’esonero dalle spese di giustizia e segnatamente dalle spese di notifica degli atti è nella disponibilità della parte che, nel chiedere la notifica dell’atto, può contestualmente domandare anche che le spese relative siano poste a carico dell’Erario in ragione della natura della controversia; ma, essendo il beneficio suscettibile di rinuncia anche per comportamento concludente, la parte può omettere di far valere la natura della controversia e pagare le spese di notifica, come per una controversia ordinaria.”
La Suprema Corte prosegue osservando che ispirato a tale criterio è in particolare l’art. 10, comma 6, D.P.R. n. 115 del 2002, nel quale è previsto che la ragione dell’esenzione dalle spese in questione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell’atto introduttivo.

Considerata la natura giuridica delle controversie relative a rapporti di lavoro pubblico, anche con riferimento ai “ricorsi al TAR in materia di procedure concorsuali per l’assunzione alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni o avverso graduatorie stilate dalla pubblica amministrazione”, non è dubitabile l’applicabilità del regime dell’esenzione dalle spese di notifica.

In proposito, il tenore dell’art. 63 – rubricato “Controversie relative ai rapporti di lavoro” – del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”),  pur statuendo che “restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, non specificando null’altro al riguardo, non lascia adito ad un trattamento diverso per quanto concerne il regime delle spese di notifica, scaturenti dalla predetta tipologia di ricorsi, rispetto alle restanti controversie in materia di lavoro pubblico ricadenti nella giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro.
Si prega di voler dare disposizioni al fine di portare a conoscenza del Dirigente del locale Ufficio NEP il contenuto della presente nota e si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Carolina Fontecchia