UNEP - Risposta 19 maggio 2009 - Teramo - Competenza dell’ufficiale giudiziario del Tribunale per le notificazioni a mezzo posta degli atti delle Sezioni distaccate


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI - UNEP

Prot. n. 6/702/03-1/2008/CA

AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI
TERAMO
FAX 0861/246560
(Rif. Nota del 27.04.2009)

E, p.c.
ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ROMA
FAX 06/66598265

OGGETTO:  Competenza dell'ufficiale giudiziario del Tribunale per le notificazioni a mezzo posta degli atti delle Sezioni distaccate - Risposta a quesito

Con riferimento a quanto indicato in oggetto, di cui alla nota della S.V. richiamata in indirizzo, si espone quanto segue.

Con il quesito, formulato dall’ufficiale giudiziario dirigente del locale Ufficio NEP, viene chiesto se la circolare prot. n. 5/721/03-1/035 del 12 aprile 1994, emessa dalla Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni – Ufficio V, riguardante la competenza degli ufficiali giudiziari dell’Ufficio Unico presso il Tribunale per le notificazioni a mezzo posta degli atti delle Sezioni distaccate di Pretura, sia applicabile allo stato attuale per gli atti di competenza delle Sezioni distaccate di Tribunale.

Nella menzionata circolare viene chiarito che l’ufficiale giudiziario addetto all’Ufficio Unico presso il Tribunale o la Corte di Appello può eseguire le notificazioni, a mezzo del servizio postale, degli atti di competenza della Sezione distaccata di Pretura soltanto in caso di impedimento dell’ufficiale giudiziario addetto a tale Sezione distaccata e con provvedimento motivato del Presidente del Tribunale o del Presidente della Corte di Appello.

Tenuto conto della soppressione delle Preture ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51 (“Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado”) e della contestuale istituzione delle Sezioni distaccate di Tribunale, si ritiene che la ratio sottesa alla circolare del 12 aprile 1994 non sia venuta meno nel nuovo assetto territoriale degli Uffici NEP, concordando con il parere espresso dalla S.V. nella nota che si riscontra.

Pertanto, ricorrendo le stesse condizioni previste nella predetta circolare, vale a dire impedimento dell’ufficiale giudiziario addetto alla Sezione Distaccata e provvedimento di autorizzazione del Presidente del Tribunale o della Corte di Appello, l’ufficiale giudiziario dell’Ufficio Unico può procedere alle notifiche a mezzo posta degli atti delle Sezioni distaccate.

Si prega, quindi, di portare a conoscenza del Dirigente del locale Ufficio NEP il contenuto della presente nota, affinché ne tenga conto nella regolazione della materia nei rapporti con l’utenza.

Si porgono distinti saluti.

Roma, 19 maggio 2009
 

 

Il Direttore generale
Carolina Fontecchia