Risposta 13 ottobre 2026 - Bologna - Formulazione quesito per via gerarchica. Interpello sulla debenza del compenso all’Ufficiale Giudiziario previsto dall’art. 122 DPR 15/12/1959 in combinato disposto con l’art. 492bis c.p.c.


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio IV reparto Unep

 

Pos. IV-DOG/03-1/2026/MR
Prot. 247184.U
13/10/2026

Alla Presidenza della sezione di
Sorveglianza Unep della Corte
d’Appello di Bologna

(rif. nota  del 20 Agosto 2026)


OGGETTO: Formulazione quesito per via gerarchica. Interpello sulla debenza del compenso all’Ufficiale Giudiziario previsto dall’art. 122 DPR 15/12/1959 in combinato disposto con l’art. 492bis c.p.c.

Con riferimento alla questione indicata in oggetto, concernente la spettanza del compenso previsto dall'art. 122 del D.P.R. n. 1229/1959 nell'ipotesi in cui il creditore procedente, ottenute le risultanze della ricerca telematica dei beni ex art. 492-bis c.p.c., provveda autonomamente alla successiva esecuzione del pignoramento presso terzi, si formulano le seguenti osservazioni.

L'art. 122, comma 2, lett. b), del D.P.R. n. 1229/1959 riconosce agli Ufficiali Giudiziari uno specifico compenso percentuale sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c.

Questa Direzione Generale del Personale e della Formazione, con nota prot. VI- DOG/202/03-1del 13 marzo 2015, ha precisato che tale compenso spetta nel caso in cui i beni o i crediti pignorati siano stati individuati mediante ricerca telematica ex art. 492-bis c.p.c., rimanendo invece esclusa l'ipotesi in cui il creditore abbia autonomamente proceduto al pignoramento presso terzi in assenza di preventiva istanza di ricerca telematica.

Tale conclusione trova ulteriore conferma nelle più recenti indicazioni ministeriali concernenti la distribuzione dei compensi previsti dall'art. 122 D.P.R. n. 1229/1959, ove è espressamente contemplata l'ipotesi in cui l’Ufficiale Giudiziario che ha effettuato l'interrogazione delle banche dati sia diverso da quello che ha proceduto al pignoramento, prevedendo in tal caso una ripartizione del compenso tra i due operatori interessati, attribuendo autonoma rilevanza all'attività di ricerca telematica dimostrando che il diritto al compenso non è necessariamente subordinato alla coincidenza tra il soggetto che effettua la ricerca e quello che compie le successive attività esecutive.

Dal contenuto della citata nota emerge, pertanto, che il presupposto sostanziale della corresponsione del compenso non risiede esclusivamente nell'attività materiale di pignoramento, bensì nell'attività di individuazione del bene o del credito attraverso gli strumenti di ricerca telematica attribuiti all'Ufficiale giudiziario.

Ne consegue che, qualora:

  • sia stata regolarmente eseguita la ricerca telematica dei beni da parte dell'UNEP;
  • il credito o il rapporto oggetto del successivo pignoramento sia stato individuato attraverso le risultanze di tale attività;
  • l'esito satisfattivo della procedura esecutiva derivi direttamente dalle informazioni acquisite mediante la ricerca ex art. 492-bis c.p.c.,

sussistono validi argomenti interpretativi per ritenere integrati i presupposti applicativi dell'art. 122, comma 2, lett. b), D.P.R. n. 1229/1959, anche qualora il successivo atto di pignoramento presso terzi sia stato predisposto e notificato direttamente dal creditore procedente.

Una diversa interpretazione finirebbe infatti per privare di concreta remunerazione l'attività specialistica svolta dall'Ufficiale Giudiziario attraverso l'accesso alle banche dati autorizzate, attività che costituisce il presupposto indispensabile dell'individuazione del bene o del credito successivamente sottoposto ad espropriazione forzata.

Per le ragioni sopra esposte, si ritiene che il compenso previsto dall'art. 122 D.P.R. n. 1229/1959 sia dovuto anche nelle ipotesi in cui il pignoramento presso terzi trovi diretta origine nelle risultanze della ricerca telematica dei beni effettuata dall'UNEP ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c., ancorché il pignoramento sia stato promosso autonomamente dal creditore procedente, a prescindere dal lasso temporale intercorrente tra la ricerca telematica ed il pignoramento.

Il Direttore generale
Mariaisabella Gandini