Risposta 7 agosto 2025 - Urbino - Nomina Ufficiale giudiziario dirigente - Necessità di un provvedimento formale di nomina nel caso sia effettivamente in servizio un solo funzionario UNEP
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio IV – Reparto UNEP
Pos. IV-DOG/03-1/2025/CA
Allegati: //
ALLA PRESIDENZA
DELLA CORTE DI APPELLO DI
ANCONA
(Rif. Prot. n. 6264/U del 17.07.2025)
E, p.c. ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA
OGGETTO: Ufficio NEP di Urbino – Nomina Ufficiale giudiziario dirigente – Quesito relativo alla necessità di un provvedimento formale di nomina nel caso sia effettivamente in servizio un solo funzionario UNEP.
Con riferimento alla materia indicata in oggetto, si riscontra il quesito pervenuto da codesta Presidenza di cui alla nota richiamata in indirizzo, con il quale si chiede, relativamente all’Ufficio NEP di Urbino, se sia necessario un provvedimento formale di nomina dell’Ufficiale giudiziario dirigente nel caso in cui sia effettivamente in servizio un solo funzionario UNEP.
Allo stato, la materia in questione è disciplinata espressamente dagli artt. 47 e 51 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (Ordinamento degli Ufficiali giudiziari).
In particolare, il citato art. 47 dispone quanto segue:
“Nell’ufficio al quale sono addetti due o più ufficiali giudiziari è nominato un ufficiale giudiziario dirigente; nella scelta si deve tener conto dell’idoneità alle funzioni direttive, dei precedenti di carriera e della posizione nella graduatoria di cui all’art. 51.
La nomina e la revoca sono disposte con decreto del Ministro [attualmente Direttore generale del personale e della formazione], sentito il presidente della Corte d’appello.”
Nella fattispecie in esame, non espressamente disciplinata dalle norme innanzi richiamate, tenuto conto che nell’Ufficio NEP di Urbino è in servizio un solo funzionario UNEP – pur essendo previsti in pianta organica n. 3 funzionari UNEP – i compiti inerenti la funzione dell’Ufficiale giudiziario dirigente sono da ritenersi assegnati all’unico funzionario UNEP in servizio, e all’uopo è necessario che il Capo dell’Ufficio giudiziario presso il quale è incardinato l’Ufficio NEP di cui trattasi formalizzi tale situazione in un provvedimento motu proprio, dando atto della permanenza in servizio di un unico funzionario UNEP a decorrere dalla data in cui tale situazione si sia verificata, e invitandolo all’assolvimento degli adempimenti previsti per legge in relazione alla funzione rivestita, con sottoscrizione del provvedimento presidenziale per accettazione.
Pertanto, stando alla normativa vigente, nella situazione sopra riportata non è prevista la formale nomina con provvedimento ministeriale di questa Direzione generale dell’Ufficiale giudiziario dirigente/funzionario UNEP dirigente dell’Ufficio NEP di Urbino.
Roma, 7 agosto 2025
Il Direttore generale
Mariaisabella Gandini