UNEP - Circolare 14 giugno 2024 - Gestione dal punto di vista contabile degli Uffici NEP (Notificazioni, Esecuzioni, Protesti) disciplinati dal D.P.R. 15 dicembre 1959 n° 1229 (Ordinamento degli Ufficiali giudiziari) e dai C.C.N.L. di comparto, nonché dalle c.d. “Norme di raccordo per gli Ufficiali giudiziari” di cui al C.C.N.L. Integrativo sottoscritto in data 24 aprile 2002 – Qualifica di “agente contabile” per i funzionari UNEP dirigenti (già Ufficiali giudiziari dirigenti) – Parere dell’Ufficio legislativo in sede del 27 marzo 2024.
aggiornamento: 26 giugno 2024
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI – Reparto UNEP
Pos. IV-DOG/035/2024/CA
F.I. 020.004.009-7
Prot. m_dg.DOG.14/06/2024.0139482.U
AI PRESIDENTI
DELLE CORTI DI APPELLO
LORO SEDI
E, p.c. AL CAPO DI GABINETTO
DELL’ONOREVOLE MINISTRO
SEDE
ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA
OGGETTO: Circolare – Gestione dal punto di vista contabile degli Uffici NEP (Notificazioni, Esecuzioni, Protesti) disciplinati dal D.P.R. 15 dicembre 1959 n° 1229 (Ordinamento degli Ufficiali giudiziari) e dai C.C.N.L. di comparto, nonché dalle c.d. “Norme di raccordo per gli Ufficiali giudiziari” di cui al C.C.N.L. Integrativo sottoscritto in data 24 aprile 2002 – Qualifica di “agente contabile” per i funzionari UNEP dirigenti (già Ufficiali giudiziari dirigenti) – Parere dell’Ufficio legislativo in sede del 27 marzo 2024.
Con riferimento alla materia in oggetto l’Ufficio legislativo in sede, con nota prot. m_dg.LEG.27/03/2024.0003272.U, ha emesso apposito parere a seguito delle richieste di direttive da parte delle Corti di Appello della Regione Sicilia trasmesse alla Direzione generale del personale e della formazione in relazione alla problematica afferente all’attribuzione ai funzionari UNEP dirigenti della qualifica di “agente contabile”, sostenuta dalla sentenza della Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana n. 298/2023 del 30 maggio 2023.
La richiesta di tale parere è stata necessitata dalla mancanza di norme specifiche in tal senso per gli Uffici NEP ed in particolare per gli Ufficiali giudiziari dirigenti – allo stato, contrattualmente denominati funzionari UNEP dirigenti – disciplinati per quanto concerne gli aspetti di organizzazione e gestione contabile-amministrativa degli stessi dal D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 e successive modifiche ed integrazioni (Ordinamento degli Ufficiali giudiziari), da considerare norme speciali rispetto a quelle contenute nel testo normativo coordinato del pubblico impiego di cui al D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dai C.C.N.L. del personale dell’Amministrazione giudiziaria non dirigenziale e dalle c.d. “Norme di raccordo per gli Ufficiali giudiziari” di cui al C.C.N.L. Integrativo sottoscritto in data 24 aprile 2002.
Precedentemente alla precitata sentenza della Corte dei Conti Sezione giurisdizionale della Regione siciliana, l’Amministrazione centrale aveva già rappresentato ai Presidenti delle Corti di Appello, su conforme parere dell’Ufficio legislativo in sede, a sua volta trasfuso in nota-circolare prot. m_dg.DOG.11/11/2021.0236261.U (All. 1), la tesi dell’inapplicabilità agli Uffici NEP della normativa contabile di cui al codice di giustizia contabile contenuto nel D.Lgs. n. 174 del 2016 e pertanto aveva ritenuto non dovuto il deposito dei conti giudiziali presso le Sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti territorialmente competenti per i rispettivi esercizi finanziari di riferimento da parte degli Uffici NEP.
Tuttavia, a seguito dell’avvenuta conoscenza della predetta sentenza della Corte dei Conti Sezione giurisdizionale della Regione siciliana, è stato interpellato nuovamente l’Ufficio legislativo, che nell’apposito parere rilasciato ha rappresentato che di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno riconosciuto che “L’ufficiale giudiziario dirigente, avendo l’incarico di riscuotere e di amministrare denaro di spettanza dello Stato, del quale ha, dunque, il maneggio, riveste la qualifica di agente contabile, ed ogni controversia che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato finale di tali rapporti dà luogo ad un “giudizio di conto”, per il quale sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti”(Cass., Sez. U., ordinanza n. 35451 del 01/12/2022).
Si invitano le SS.LL. a portare a conoscenza dei funzionari UNEP dirigenti degli Uffici NEP dei distretti di rispettiva competenza, il contenuto della presente nota.
Roma, 14 giugno 2024
IL DIRETTORE GENERALE
Mariaisabella Gandini