UNEP - Risposta 14 aprile 2016 - Verbania - Quesito sulle modalità di richiesta della formula esecutiva sui provvedimenti di liquidazione del compenso di cui all’art. 122 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Prot. VI-DOG/197/03-1/2016/CA

ALLA PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO
UFFICIO GESTIONE PERSONALE UFFICIALI GIUDIZIARI
TORINO
(Rif. Prot. n. 1729/u del 18.02.2016)
(Rif. Prot. n. 1728/u del 18.02.2016)
E, p.c.
ALL’ISPETTORATO  GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA



OGGETTO: Ufficio NEP di Verbania – Quesito sulle modalità di richiesta della formula esecutiva sui provvedimenti di liquidazione del compenso di cui all’art. 122 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (“Ordinamento degli Ufficiali giudiziari e degli Aiutanti Ufficiali giudiziari”), nonché sulla corretta applicazione del quarto comma del predetto articolo nel caso di inefficacia del pignoramento per il decorso del termine di cui all’art. 497 c.p.c..

Con riferimento alla materia in oggetto, il funzionario UNEP dirigente dell’Ufficio NEP di Verbania ha posto diversi quesiti, in merito ai quali si rappresenta quanto segue.

Per quanto concerne il primo quesito formulato, si rileva che i provvedimenti di liquidazione dei compensi di cui all’art. 122 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229, quando sono a carico della parte esecutata/debitore sono attribuiti materialmente dall’Ufficio giudiziario che ha definito la procedura esecutiva all’Ufficio NEP avente diritto, il cui funzionario UNEP dirigente procederà alla ripartizione ed assegnazione delle somme al personale con le modalità previste dalla normativa di riferimento.

Diversamente, nei casi previsti dal quarto comma dell’art. 122 cit. D.P.R. 1229/59 – “In caso di estinzione del processo esecutivo il compenso è posto a carico del creditore procedente ed è liquidato dal giudice dell’esecuzione…” – in cui i provvedimenti di liquidazione dei compensi in questione sono a carico della parte procedente/creditore, gli stessi sono comunicati a cura della Cancelleria del Giudice dell’esecuzione all’Ufficio NEP destinatario e quest’ultimo invita formalmente, presso il difensore domiciliatario della predetta parte e a mezzo PEC, la parte creditrice a versare le somme dovute all’Ufficio NEP richiedente.

In proposito, per quanto concerne un eventuale recupero del compenso dovuto dal creditore procedente ai sensi del menzionato quarto comma dell’art. 122, il quale risulti inadempiente entro un termine ragionevole, sarà necessario attivare, tramite il Capo dell’Ufficio giudiziario presso il quale è incardinato l’Ufficio NEP, l’Avvocatura distrettuale dello Stato territorialmente competente per azionare il titolo esecutivo previsto dalla norma – “decreto” – ai fini del recupero del credito vantato, con le modalità previste ex lege quando la parte procedente è una pubblica amministrazione.

Con il secondo quesito, viene chiesto di chiarire se la richiesta di liquidazione dei compensi ex art. 122 sopra citato debba essere depositata o meno presso la Cancelleria del Giudice dell’esecuzione nel caso di inefficacia del pignoramento mobiliare per il decorso del termine di cui all’art. 497 c.p.c. nonostante la procedura esecutiva sia stata precedentemente depositata ed iscritta a ruolo.

Nell’attuale formulazione del quarto comma dell’art. 122 – così come modificato dall’art. 14, comma 3, lettera b), D.L. 27 giugno 2015, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 –  il compenso previsto dal secondo comma non è dovuto, oltre che nel caso di chiusura anticipata del processo a norma dell’articolo 164-bis disp.att.c.p.c., anche “nel caso di inefficacia del pignoramento a norma dell’articolo 164-ter o dell’articolo 159-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile”, prevedendo nel primo caso l’inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, mentre nel secondo caso l’iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione a cura di soggetto diverso dal creditore.

Detto ciò, in caso di estinzione del processo esecutivo nei termini specificati nella nota prot. VI-DOG/275/03-1/2015/CA del 10 aprile 2015 – consultabile nella sezione intranet del sito www.giustizia.it al link “risposte a quesiti degli uffici giudiziari” – allorquando “si verifica la rinuncia del creditore pignorante agli atti a processo esecutivo avviato di cui all’art. 629 c.p.c. o l’inattività delle parti di cui all’art. 630 c.p.c.”, il compenso è a posto a carico del creditore procedente ed è liquidato dal Giudice dell’esecuzione, per cui la relativa richiesta di liquidazione del compenso di cui trattasi va depositata presso la Cancelleria Esecuzioni mobiliari e sulla stessa provvederà il predetto Giudice dell’esecuzione, liquidando il compenso dovuto o rigettando la richiesta di liquidazione con le motivazioni che saranno poste a base del provvedimento medesimo.

Nella fattispecie in esame, a parere della Scrivente, si può ritenere che il compenso di cui trattasi non sia stato liquidato dal Giudice dell’esecuzione trattandosi di un caso di inefficacia del pignoramento mobiliare per il decorso del termine di cui all’art. 497 c.p.c., che la prevede per la mancata richiesta di vendita o di assegnazione entro i 45 giorni dalla data di compimento del pignoramento, e ciò in quanto l’inefficacia del pignoramento in tale caso non preclude la possibilità che successivamente il creditore possa promuovere un nuovo pignoramento nei confronti del medesimo debitore sulla base dello stesso titolo esecutivo e relativo atto di precetto, per cui si riproporrebbe la maturazione di un nuovo ulteriore compenso se già fosse maturato il primo con un pignoramento divenuto inefficace ai sensi del precitato art. 497 c.p.c. e per le motivazioni innanzi esposte.

Si invita codesta Presidenza a portare a conoscenza del funzionario UNEP dirigente dell’Ufficio NEP di Verbania, il contenuto della presente nota, affinché ne tenga conto nell’applicazione della normativa vigente nella materia in questione.

Roma, 14 aprile 2016

IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli