UNEP - Risposta 20 marzo 2000 - Catanzaro - Criterio da adottare per il calcolo dell'IRPEF in merito alla tassazione della trasferte dei collaboratori ed assistenti

 

Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni
UFFICIO V
 

Prot. n. 5/241/03-1/RG

ALLA PRESIDENZA
DELLA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
(Rif. prot. n. 123 del 12.1.2000)

OGGETTO: Criterio da adottare per il calcolo dell'IRPEF in merito alla tassazione della trasferte dei collaboratori ed assistenti UNEP

L'Ufficio UNEP della Corte d'Appello di Catanzaro ha chiesto chiarimenti in ordine al calcolo dell'IRPEF, in applicazione del decreto legislativo del 2.9.1997 n°.314, dell'art. 7 della legge 18.2.1999 n°28, della circolare ministeriale del 1.4.1999 n°2, se l'IRPEF relativa alle trasferte dev'essere calcolata sul 50% dell'importo delle trasferte mensili o al contrario se questo 50%
dev'essere cumulato allo stipendio di ciascun dipendente.
 Le fonti menzionate concordemente ritengono tout court che il 50% delle trasferte sono da considerarsi mero rimborso spese, mentre solo il restante 50% concorre alla costituzione del reddito, per tale ragione, costituendo reddito prodotto dall'ufficio in via impersonale, il 50% delle trasferte in forma cumulativa ed impersonale viene suddiviso fra tutti gli appartenenti al profilo professionale corrispondente di collaboratore o di assistente UNEP, compresi coloro che sono addetti ai servizi interni.
Pertanto, se il 50% delle trasferte, che viene suddiviso fra tutti gli appartenenti allo stesso profilo professionale, concorre alla formazione del reddito, tali somme devono essere sommate alla massa stipendiale di ciascun dipendente, determinata dalla permanenza nel ruolo professionale, e di conseguenza l'IRPEF dovrà essere personalizzata in ragione delle diverse aliquote raggiunte, da ciascun dipendente.

Roma, 20 marzo 2000

p. IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
IL MAGISTRATO ADDETTO
Maria RUBERA