UNEP - Risposta 29 settembre 2015 - Caltanissetta - Spettanza dell’emolumento-percentuale previsto dall’art. 122 primo comma n. 2 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 a funzionario UNEP nei giorni di assenza per malattia
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Prot. VI-DOG/707/03-1/2015/CA
Allegati: omissis
AL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
(Rif. Prot. n. 4692 segr./C.A. del 16.09.2015)
E, p.c.
ALL’ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA
OGGETTO: Ufficio NEP di Caltanissetta – Spettanza dell’emolumento-percentuale previsto dall’art. 122 primo comma n. 2 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 a funzionario UNEP nei giorni di assenza per malattia – Risposta a quesito.
Con riferimento al quesito di cui all’oggetto, posto con la nota richiamata in indirizzo, si espone quanto segue.
L’emolumento retributivo costituito dalla percentuale sui crediti recuperati dall’Erario di cui all’art. 122 primo comma n. 2 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (“Ordinamento degli Ufficiali giudiziari e degli Aiutanti Ufficiali giudiziari”) è disciplinato, nella fase attuale, per quanto concerne l’attribuzione agli aventi diritto, dall’art. 6 del C.C.N.L. 24 aprile 2002 (“Norme di raccordo per gli Ufficiali giudiziari”), il quale richiede il requisito della presenza in servizio dell’ufficiale giudiziario per la corresponsione a quest’ultimo dell’emolumento in questione.
In merito all’interpretazione del concetto di “presenza in servizio”, è intervenuto l’Accordo concertativo tra l’Amministrazione centrale e le Organizzazioni sindacali del personale UNEP, sottoscritto il 22 maggio 2009 (All. 1), che ha fissato “con decorrenza dal 3° bimestre 2009” i criteri di attribuzione dell’emolumento-percentuale ai dipendenti UNEP nei seguenti termini:
“Considerato che l’emolumento in questione è legato per sua natura alla funzione istituzionale svolta dagli Ufficiali Giudiziari, ne consegue che, ai fini della sua attribuzione agli aventi diritto, sono da considerarsi utili, nel senso di essere parificati alla presenza in servizio, i giorni di assenza per ferie, astensione obbligatoria ai sensi degli artt. 16,17 e 21 del D.Lgs. n. 151/2001, art. 18 del CCNL, permesso sindacale, permesso studio, permesso ai sensi della L. 104/1992, funzioni ispettive, assegnazione o distacco al Ministero della Giustizia – Amministrazione centrale, malattia (anche dovuta per infortunio dipendente da causa di servizio) e astensione facoltativa, precisandosi per quest’ultimo caso che la liquidazione dell’emolumento deve avvenire nella stessa misura di decurtazione della retribuzione principale.
Dal conteggio delle presenze utili alla percezione del menzionato emolumento da parte dell’Ufficiale Giudiziario, devono essere esclusi le assenze dal servizio per sciopero, il caso del comando del predetto dipendente presso altra Amministrazione dello Stato o Ente pubblico, confermandosi riguardo a quest’ultimo il contenuto della Circolare della Direzione Generale del Personale e della Formazione – Ufficio VI – prot. n. 6/1293/035/09/CA-MR del 21 luglio 2004, nonché le previste ipotesi di decurtazione della retribuzione principale legate al procedimento disciplinare nel quale il dipendente sia incorso, che comportano l’accantonamento dell’emolumento fino all’esito del procedimento.”
Tenuto conto dei termini del menzionato Accordo, ne consegue che l’emolumento-percentuale di cui trattasi deve rimanere attribuito al funzionario UNEP interessato, relativamente ai giorni di assenza per malattia nel periodo di riferimento.
Si invita a portare a conoscenza del funzionario-dirigente dell’Ufficio NEP in sede il contenuto della presente nota, per il seguito di competenza nei termini di definizione della pendenza in favore del dipendente.
Roma, 29 settembre 2015
IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli