UNEP - IIª Risposta 30 luglio 2015 - Torino - Custodia di somme di denaro, titoli di credito ed oggetti preziosi ai sensi dell’art. 520 c.p.c.

 

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

 Prot. VI-DOG/546/03-1/2015/CA

AL PRESIDENTE
DELLA CORTE DI APPELLO DI
TORINO
(Rif. Prot. 5872/U del 14.07.2015)

E, p.c. ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELA GIUSTIZIA
ROMA

OGGETTO: Ufficio NEP di Alessandria – Custodia di somme di denaro, titoli di credito ed oggetti preziosi ai sensi dell’art. 520 c.p.c. – Risposta a quesito.

Con riferimento alla materia indicata in oggetto, il funzionario UNEP dirigente dell’Ufficio NEP di Alessandria ha chiesto all’Amministrazione centrale “di voler indicare i tempi e le modalità di consegna alla Cancelleria competente dell’eventuale danaro o degli oggetti preziosi che gli ufficiali giudiziari abbiano provveduto a sottoporre a pignoramento, considerato l’obbligo di deposito in capo all’ufficiale giudiziario procedente previsto dall’art. 520 cpc e il mancato collegamento con il nuovo 6° comma dell’art. 518 cpc.”

Stando al tenore letterale dell’art. 520, primo comma, c.p.c., si rileva che la norma è rimasta invariata rispetto al periodo antecedente alla riforma delle esecuzioni di cui al decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 n. 162, per cui in caso di pignoramento di somme di denaro, titoli di credito ed oggetti preziosi, la custodia di tali beni rimane un’incombenza della Cancelleria esecuzioni mobiliari, alla quale l’ufficiale giudiziario procedente è tenuto a consegnare i menzionati cespiti.

Su tale iter non può incidere la previsione normativa introdotta dal sesto comma dell’art. 518 c.p.c. riformato dalla precitata legge n. 162/2014 il quale statuisce che compiute le operazioni, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e l’atto di precetto.

In caso di rifiuto della custodia dei beni pignorati indicati dal primo comma  dell’art. 520 c.p.c., da parte della Cancelleria Esecuzioni mobili – per mancanza di deposito della nota di iscrizione a ruolo a cura della parte creditrice e della relativa apertura del fascicolo dell’esecuzione – l’Ufficio NEP è tenuto a chiedere al Giudice dell’esecuzione l’indicazione formale dei soggetti deputati alla custodia in questione, onde evitare modalità di custodia improprie che non tutelino adeguatamente, anche in termini di sicurezza, le parti coinvolte nel processo esecutivo (il creditore e il debitore). L’indicazione che si rappresenta è, peraltro, in linea con la previsione della menzionata norma che dispone quanto segue: “Il danaro deve essere depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari, mentre i titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei modi che il giudice dell’esecuzione determina.”

Tale modus procedendi si configura ancora più necessario nell’ipotesi che il creditore non depositi nella Cancelleria competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del processo verbale di pignoramento, del titolo esecutivo e dell’atto di precetto, entro i quindici giorni – previsti dall’art. 518, sesto comma, c.p.c. – dall’avvenuta consegna degli stessi da parte dell’Ufficio NEP che ha proceduto all’esecuzione forzata richiesta dal creditore.

Si invita a portare a conoscenza del Presidente del Tribunale di Alessandria il contenuto della presente nota, per il seguito di competenza.

Roma, 30 luglio 2015

IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli