UNEP - Risposta 30 luglio 2015 - Bologna - Deposito e custodia di somme di denaro, titoli di credito ed oggetti preziosi ai sensi dell’art. 520 c.p.c.

 

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

 Prot. VI-DOG/545/03-1/2015/CA

AL PRESIDENTE
DELLA CORTE DI APPELLO DI
BOLOGNA
(Rif. Prot. 3629 del 19.05.2015)
E, p.c.  ALL’UFFICIO I
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
SEDE
(Rif. m_dg.DAG.15/07/2015.0103824.U)

ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELA GIUSTIZIA
ROMA

OGGETTO: Ufficio NEP di Bologna – Deposito e custodia di somme di denaro, titoli di credito ed oggetti preziosi ai sensi dell’art. 520 c.p.c. – Risposta a quesito.

E’ pervenuto, per competenza, dall’Ufficio I della Direzione Generale della Giustizia Civile, un quesito formulato dal funzionario dirigente dell’Ufficio NEP di Bologna – trasmesso dalla S.V. con la nota richiamata in indirizzo – riguardante le problematiche scaturenti per la procedura di deposito in Cancelleria Esecuzioni mobiliari riguardante denaro, titoli di credito ed oggetti preziosi, che siano stati oggetto di pignoramento, così come prevista dall’art. 520 c.p.c., in relazione alle innovazioni apportate dalla legge 10 novembre 2014 n. 162 – di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132 – all’art. 518 c.p.c. il quale al sesto comma prevede che, compiute le operazioni di pignoramento, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e l’atto di precetto.

Sul punto, si rileva che la riforma del processo esecutivo di cui alla citata legge n. 162 del 2014 non ha inciso sul contenuto e la portata dell’art. 520 c.p.c. che è rimasto invariato rispetto al periodo ante riforma, per cui in caso di rifiuto del deposito, da parte della Cancelleria Esecuzioni mobiliari, motivato con la mancata apertura del fascicolo dell’esecuzione della relativa procedura, l’Ufficio NEP è tenuto a chiedere al Giudice dell’esecuzione l’indicazione formale dei soggetti deputati alla custodia dei beni staggiti di cui trattasi, onde evitare modalità di custodia irrituali che non tutelino adeguatamente, anche in termini di sicurezza, le parti coinvolte nel processo esecutivo (il creditore e il debitore).

Tale indicazione si reputa necessaria, tenuto della previsione contenuta nello stesso art. 520, comma primo, c.p.c. allorquando dispone: “Il danaro deve essere depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari, mentre i titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei modi che il giudice dell’esecuzione determina.”

L’iter sopra configurato si appalesa ancora più inevitabile nel caso in cui il creditore non depositi nella Cancelleria Esecuzioni mobiliari la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del processo verbale di pignoramento, del titolo esecutivo e dell’atto di precetto, entro i quindici giorni – previsti dall’art. 518, sesto comma, c.p.c. – dall’avvenuta consegna degli stessi da parte dell’Ufficio NEP che ha proceduto all’esecuzione forzata richiesta dalla parte creditrice, perché rimarrebbe senza disposizioni, da parte del Giudice dell’esecuzione, la fase di estinzione del processo esecutivo, con riferimento alle modalità di riconsegna, al debitore, del denaro, titoli di credito ed oggetti preziosi, pignorati dall’ufficiale giudiziario con asporto contestuale al momento dell’accesso presso il domicilio del debitore.

Si invita a portare a conoscenza del funzionario dirigente dell’Ufficio NEP in sede il contenuto della presente nota, affinché ne tenga conto negli adempimenti relativi alla procedura esecutiva in questione.

Roma, 30 luglio 2015

IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli