UNEP - Risposta 30 luglio 2015 - Ancona - Regime delle spese in materia di pignoramenti mobiliari richiesti sulla base di diffide accertative della Direzione Territoriale del Lavoro ex art. 12 d. lgs.124/2004

 

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI - UNEP

Prot. VI-DOG/540/03-1/2015/CA

AL PRESIDENTE
DELLA CORTE DI APPELLO DI
ANCONA
(Rif. Prot. n. 3105 del 30.06.2015)

E, p.c. ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA

AI CONSIGLI
DEGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI DI
MACERATA E ANCONA

AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
SEDE

 

Oggetto: Regime delle spese in materia di pignoramenti mobiliari richiesti sulla base di diffide accertative della Direzione Territoriale del Lavoro ex art. 12 D.Lgs. 23 aprile 2004 n. 124 – Risposta a quesito.

Con il quesito vertente sull’argomento in oggetto, viene chiesto a questo Ministero se intenda condividere l’orientamento espresso da codesta Corte di Appello – Sezione Lavoro e previdenza – di cui alla nota del 29 giugno 2015 – in risposta alla richiesta di parere di un avvocato del foro di Macerata – circa l’esenzione dal pagamento delle spese (diritto di esecuzione, indennità di trasferta con relativa tassa del 10% e compenso di cui all’art. 122 D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229, così come modificato dalla legge n. 162/2014), per la Direzione Territoriale del Lavoro, relative alle richieste di pignoramento mobiliare fatte al competente Ufficio NEP sulla base di diffide accertative ex art. 12 del D.Lgs. 23 aprile 2004 n. 124 dirette al recupero crediti da lavoro, e ciò per l’estensione analogica dell’applicazione dell’articolo unico della legge n. 319 del 2 aprile 1958, così come modificato dall’art. 10 della legge n. 533 dell’11 agosto 1973, che prevede l’esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro.

Sul punto in questione, la precitata norma di riferimento prevede al secondo comma quanto segue: “Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi, nonché quelli riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa.”

Come è possibile ben constatare, dalla disposizione richiamata è assente qualsiasi riferimento alla fattispecie per la quale, con il quesito di cui trattasi, viene chiesta l’esenzione dalle spese di esecuzione con consequenziale onere a carico dell’erario delle stesse, il che configurerebbe l’ipotesi di un danno erariale ammettendosi un’interpretazione estensiva del dettato normativo in esame, finora mai seguita da questa Amministrazione centrale (cfr. nota prot. n. 5/702/03-1/PAC/sc del 3 aprile 1995 della Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni – Ufficio V).

Sulla materia, con espresso riferimento all’applicabilità del regime dell’esenzione delle spese, per la Direzione Provinciale del Lavoro, per la notifica degli atti di precetto sulla base di diffide accertative di cui sopra, questa Amministrazione centrale si era già espressa con nota prot. VI-DOG/155/03-1/2015/CA del 18 febbraio 2015 – confermandone allo stato l’orientamento – rilevando in tale contesto che l’atto di precetto “non è conseguente a provvedimento giurisdizionale, anche se vertente in materia di lavoro, e non rientra nella gratuità delle spese in considerazione di quanto previsto dall’articolo unico della legge 2 aprile 1958 n. 319, così come modificato dall’art. 10 della legge 11 agosto 1973 n. 533, che statuisce quanto segue: <gli atti, documenti e provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego e per gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonché alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza limite di valore e competenza, dall’imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsivoglia specie e natura, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1-bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.>”

Allo stesso modo, le spese per gli atti di pignoramento richiesti dalla Direzione Provinciale del Lavoro sulla base di diffide accertative in questione, non possono considerarsi relative ai giudizi di esecuzione previsti dal secondo comma del citato articolo unico, e come tali esenti, mancando un qualsiasi ulteriore riferimento normativo che disponga esenzioni nella materia in esame ed escludendosi al contempo l’estensione analogica in quanto si tratta di atti non conseguenti ad un rito giurisdizionale, bensì ad una procedura stragiudiziale.

In merito, si rileva peraltro che non compete a questa Direzione generale, in questa sede, recepire l’indirizzo giurisprudenziale emergente dalla sentenza della Corte costituzionale n. 227/2001 in data 4 luglio 2001.

Pertanto, rimane confermato l’orientamento espresso sulla materia nella nota prot. VI-DOG/155/03-1/2015/CA del 18 febbraio 2015, che si estende a quello palesato nella presente nota relativo al quesito proposto.

Roma, 30 luglio 2015

IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli