UNEP - Risposta 12 maggio 2015 - Castrovillari - Rilascio di copie conformi ai sensi dell’art. 111 del d.p.r. 1229/1959


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

rot. VI-DOG/402/03-1/2015/CA

AL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
(Rif. Prot. n. 4903 del 15.04.2015)

E, p.c.
ALL’ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA

OGGETTO: Ufficio NEP di Castrovillari – Rilascio di copie conformi ai sensi dell’art. 111 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (“Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari e degli Aiutanti Ufficiali Giudiziari”) – Attestazione di conformità di atti di pignoramenti immobiliari e di autoveicoli, a cura dell’avvocato – Risposta a quesito.

Il dirigente dell’Ufficio NEP di Castrovillari, con il quesito in oggetto, chiede “se il potere di rilascio della copia conforme per uso trascrizione è limitato al solo Ufficiale Giudiziario, (ora Funzionario Unep) che ha eseguito materialmente l’atto, oppure, all’interno dello stesso ufficio nep, richiesto per l’esecuzione, detta copia può essere rilasciata anche da un Ufficiale Giudiziario diverso dall’esecutore”.      
Sulla materia, questa Direzione Generale è già intervenuta con nota prot. n. 6/592/03-1/2009/CA del 27 aprile 2009, consultabile nella sezione intranet del sito www.giustizia.it al link “Risposte a quesiti degli uffici giudiziari”, nella quale si evidenzia quanto segue: “Il rilascio di copie autentiche di atti di pubblici ufficiali e di parti private, a cura dell’ufficiale giudiziario, è disciplinato dall’art. 111 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n° 1229 (“Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari”), il quale statuisce che “l’ufficiale giudiziario, quando deve provvedere alla notificazione di atti rilasciati in copia dal notaio o da altro pubblico ufficiale competente, è autorizzato a fare le altre copie che deve consegnare alle parti” (1° comma) e in aggiunta a tale competenza il medesimo “è anche autorizzato a rilasciare le copie degli atti da lui redatti, nonché degli atti privati di cui le parti chiedono la notificazione” (2° comma).”
Inoltre, come rilevato nella precitata nota, apposita circolare del Ministero della Giustizia – n° 14/94 del 7 luglio 1994 – Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni ha chiarito che il rilascio di copie conformi di atti da parte dell’ufficiale giudiziario è correlato alle funzioni espletate.

Con riguardo al caso di atti di pignoramenti immobiliari eseguiti a mezzo del servizio postale, allorquando l’ufficiale giudiziario esecutore dell’atto al momento della richiesta di parte, per rilascio di copia ad uso trascrizione, non è presente in Ufficio, detta conformità può essere rilasciata anche da altro collega, fermo restando che il citato art. 111 D.P.R. 1229/59 non conferisce al predetto funzionario “una generale competenza in materia di rilascio di copie autentiche di atti pubblici (che resta riservata, ai sensi dell’art. 14 Legge 4.1.1968 n° 15, al pubblico ufficiale emittente o depositario o destinatario, nonché al notaio, al cancelliere, al segretario comunale o ad altro funzionario incaricato dal sindaco) né una competenza specifica al rilascio di copie conformi all’originale degli atti giudiziari, spettante ope legis al cancelliere.”(cfr. cit. nota ut supra)
Con l’entrata in vigore della riforma delle esecuzioni di cui al decreto legge n. 132/2014 convertito con modifiche in legge n. 162/2014, il rilascio di copie conformi per uso trascrizione, sia nei pignoramenti immobiliari (art. 557, comma 2, c.p.c.) che in quelli degli autoveicoli (art. 521 bis, comma 5, c.p.c.), pur continuando a rientrare nella competenza funzionale dell’ufficiale giudiziario è altresì espletabile dall’avvocato del creditore, in quanto le precitate norme recano la seguente previsione: “La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo”.

In merito a tale ultimo argomento preso in esame, è il caso di rilevare che ai sensi dell’art. 16 bis, comma 2, secondo periodo, del decreto legge n. 179/2012, come modificato in sede di conversione del precitato decreto legge n. 132/2014, è stato previsto quanto segue: “A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dei casi previsti dal comma 9-bis.”
Si invita a portare a conoscenza del funzionario UNEP dirigente dell’Ufficio NEP di Castrovillari il contenuto della presente nota, affinché ne tenga conto nella direttiva da applicare in materia.

Roma, 12 maggio 2015

IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli