UNEP - Risposta 13 aprile 2015 - Napoli - Accesso all’anagrafe tributaria ai sensi degli artt. 492 bis c.p.c. e 155-quater Disp.Att. c.p.c.


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Prot. VI-DOG/288/03-1/2015/CA

ALLA PRESIDENZA
DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
(Rif. Prot. n. 299/2015 Uff. Pers. UNEP del 12.03.2015)

E, p.c.

ALL’ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA

OGGETTO: Ufficio NEP di Napoli – Accesso all’anagrafe tributaria ai sensi degli artt. 492 bis c.p.c. e 155-quater Disp.Att. c.p.c. – Risposta a quesito.

Con riferimento al quesito vertente sulla materia in oggetto, con cui viene chiesto se gli Uffici NEP “ottenuta l’autorizzazione dal presidente del tribunale possano continuare l’attività di accesso all’anagrafe tributaria già iniziata nel 2006”, si espone quanto segue.
Ai sensi del comma primo dell’art. 492-bis c.p.c., introdotto dal D.L. 12 settembre 2014 n. 132 convertito in L. 10 novembre 2014 n. 164, su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.
Stando alle disposizioni del successivo comma secondo, con l’autorizzazione de qua il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l’ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possano accedere e, in particolare, all’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari.
Terminate le operazioni di ricerca telematica dei beni da pignorare, l’ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze, verbale per il quale la parte procedente versa all’Ufficio NEP competente i diritti di esecuzione di cui all’art. 37 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Testo Unico in materia di spese di giustizia), intendendosi la gratuità della spesa, indicata dal legislatore, riferita esclusivamente alle operazioni di accesso alla ricerca telematica e non anche alla redazione del verbale sugli esiti della ricerca, risultante dal registro cronologico di nuova istituzione denominato “Modello ricerca beni” previsto dalla novella in esame (cfr. art. 155-quater, terzo comma, Disp.Att. al codice di procedura civile).
In merito all’accesso ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni, occorre, però, rilevare come l’art. 19, comma 2, lettera a, del citato D.L. n. 132/2014, ha introdotto anche l’art. 155-quater alle Disp. Att. c.p.c., di cui al regio decreto 18 dicembre 1941 n. 1368, stabilendo che con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al secondo comma dell’art. 492-bis c.p.c., nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori.  
A riguardo della materia di accesso all’archivio dei rapporti finanziari in esame, va rilevato che è ancora vigente la Convenzione tra l’Agenzia delle Entrate e il Ministero della Giustizia stipulata in data 20 dicembre 2004.
Recentemente, a tal proposito, è stato segnalato dall’Agenzia delle Entrate a questo Dicastero che alcuni Uffici giudiziari hanno richiesto l’abilitazione all’accesso all’archivio dei rapporti finanziari, in merito ai quali è stato evidenziato che non sarà possibile assecondare le richieste di abilitazione di cui trattasi fino all’emanazione del decreto interministeriale di cui sopra e delle eventuali modifiche da apportare alla disciplina prevista dalla richiamata Convenzione.

Roma, 13 aprile 2015

IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli