UNEP - Risposta 13 aprile 2015 - Catanzaro - Pignorabilità della quota rimborso spese delle indennità di trasferte corrisposte mensilmente


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Prot. VI-DOG/283/03-1/2015/CA                           
Allegati: //

ALLA PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
(Rif. Prot. 1554 del 3.02.2015)

E, p.c.

ALL’ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA

OGGETTO: Ufficio NEP di Catanzaro – Pignorabilità della quota “rimborso spese” delle indennità di trasferte corrisposte mensilmente al funzionario UNEP  – Risposta a quesito.

Con riferimento al quesito vertente sulla materia indicata in oggetto, si rileva in primis che le somme corrisposte mensilmente dall’Ufficio NEP al funzionario UNEP a titolo di quota “rimborso spese” delle indennità di trasferte, pari al 50% del loro importo, non costituiscono reddito ai sensi dell’art. 7 della L. 18 febbraio 1999 n. 28 (“Le somme complessivamente percepite a titolo di indennità di cui al primo comma < art. 133 DPR 1229/59 >, detratte le spese effettivamente sostenute da ciascuno e detraibili ai sensi di legge”), così come esplicitato dalla circolare n. 2/99 del 19 aprile 1999.
Tale voce di emolumento non retributivo non costituisce elemento utile ai fini di autonomo pignoramento, in quanto non facente parte delle ordinarie voci stipendiali figuranti in busta paga, anche se riportata come mera distinta contabile per formalizzare la legittima corresponsione dell’importo dovuto da parte dell’Ufficio NEP e al contempo costituire quietanza da parte del dipendente per avvenuta riscossione e non contestazione del medesimo.
Pertanto, stando alla normativa vigente, la pignorabilità può essere riferita esclusivamente allo stipendio per il quale è previsto un limite massimo pari ad un quinto (20%) dello stesso, se il prelevamento viene effettuato alla fonte.
Consequenzialmente, va rilevato che se la retribuzione è stata accreditata sul conto corrente il predetto limite di pignoramento viene meno e il pignoramento stesso può essere esteso anche a tutta la somma di denaro depositata sul conto.   
Si prega codesta Presidenza di portare a conoscenza la presente nota alla funzionaria dirigente dell’Ufficio NEP in sede, per il seguito di competenza.

Roma, 13 aprile 2015

IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli