UNEP - Risposta 13 marzo 2015 - Cremona - Modalità di esecuzione del pignoramento immobiliare ex art. 555 c.p.c.


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione



Prot. VI-DOG/206/03-1/2015/CA

Allegati: //

Alla Presidenza
della Corte di Appello di
BRESCIA
(Rif. Prot. n. 580/2015 Segr. del 03.02.2015)

E, p.c. All'Ispettorato Generale
del Ministero della giustizia
ROMA


Oggetto: Ufficio NEP di Cremona – Modalità di esecuzione del pignoramento immobiliare ex art. 555 c.p.c. – Risposta a quesito.

Con riferimento alla materia in oggetto, il dirigente dell’Ufficio NEP di Cremona ha chiesto chiarimenti, e precisamente “se l’atto di pignoramento immobiliare debba essere notificato personalmente dall’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 137 e s.s. c.p.c. a mani del debitore, escludendo l’utilizzo del servizio postale”.

Il pignoramento immobiliare è disciplinato dall’art. 555 c.p.c., nel quale sono identificabili due momenti procedimentali:

  1. la notifica al debitore dell’atto di pignoramento;
  2. la trascrizione di copia autentica dell’atto di pignoramento nei pubblici registri immobiliari, a seguito dell’avvenuta notificazione di querst’ultimo al destinatario.

La notificazione di tale atto di pignoramento può essere eseguita a mani o a mezzo del servizio postale. Se il destinatario/debitore risiede in circondario diverso da quello dove sono ubicati gli immobili da pignorare, la notificazione   di cui trattasi va eseguita con l’osservanza delle seguenti modalità:

  • esclusivamente a mezzo del servizio postale dall’ufficiale giudiziario competente territorialmente del luogo ove è ubicato l’immobile e dove ha sede il Giudice dell’esecuzione;
  • alternativamente a mezzo del servizio postale o a mani dall’ufficiale giudiziario competente territorialmente del luogo dove risiede il debitore.

Stante il quadro di operatività sopra rilevato, risulta del tutto irrilevante, per mancanza di previsione normativa, la mancata possibilità da parte del debitore, in caso di notifica del pignoramento a mezzo del servizio postale, di esperire il versamento o il deposito delle somme di denaro dovute nelle mani dell’ufficiale giudiziario al fine di evitare il pignoramento. Peraltro, tale circostanza viene a verificarsi anche nell’ipotesi in cui la notifica “in mani proprie” non sia stata possibile per i casi indicati dall’art. 140 c.p.c e il procedimento notificatorio deve proseguire ai sensi della precitata norma.

Pertanto, la possibilità di evitare il pignoramento prevista nell’art. 494 c.p.c. (“Pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario”), commi primo e terzo (1° comma: “Il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell’ufficiale giudiziario la somma per cui si procede…” – 3° comma: “Può altresì evitare il pignoramento di cose, depositando nelle mani dell’ufficiale giudiziario in luogo di esse, come oggetto di pignoramento, una somma di denaro…”) rimane allo stato praticabile nei casi di pignoramento mobiliare e in quello presso i terzi.

Si prega di portare a conoscenza del Presidente del Tribunale di Cremona il contenuto della presente nota, per il seguito di competenza.

Roma, 13 marzo 2015

IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli