UNEP - Risposta 18 febbraio 2015 - Livorno - Regime delle spese in materia di notifiche degli atti di precetto fondate su diffide accertative della Direzione Territoriale del Lavoro ex art. 12 D.Lgs. 23 aprile 2004 n. 124



Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione


Prot. VI-DOG/155/03-1/2015/CA

Al Presidente
della Corte di Appello di
FIRENZE
(Rif. Prot. n. 6557-m_dg–IV.5.2 del 29.10.2014)

E, p.c. Alla Direzione Generale
della Giustizia Civile - Ufficio I
SEDE
(Rif. prot. m_dg.DAG.13/01/2015.0004075.U)

All’Ispettorato Generale
del Ministero della Giustizia
ROMA


Oggetto: Ufficio NEP di Livorno – Regime delle spese in materia di notifiche degli atti di precetto fondate su diffide accertative della Direzione Territoriale del Lavoro ex art. 12 D.Lgs. 23 aprile 2004 n. 124 – Risposta a quesito.

Con il quesito vertente sull’argomento in oggetto, trasmesso dalla S.V. alla Direzione Generale della Giustizia Civile e inoltrato da quest’ultima, unitamente ad apposito parere, per competenza a questa articolazione ministeriale, si chiedono chiarimenti in merito alla possibilità di considerare esenti da costi per le parti richiedenti, le notifiche degli atti di precetto fondate su diffide di accertamento della Direzione Territoriale del Lavoro, di cui all’art. 12 del D.Lgs. 23 aprile 2004 n. 124.

L’art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004 assegna al personale ispettivo delle direzioni territoriali e regionali del Ministero del Lavoro il potere di diffidare il datore di lavoro alla corresponsione, entro un termine prefissato, di specifiche somme di denaro, accertate quale spettanza dovuta a titolo di crediti patrimoniali in favore di prestatori di lavoro. Il terzo comma del medesimo articolo precisa che decorso inutilmente il termine per esperire la conciliazione o in caso di mancato raggiungimento dell’accordo in sede conciliativa, la diffida accertativa acquista, con provvedimento del direttore della Direzione provinciale del lavoro, valore di accertamento tecnico, con efficacia di titolo esecutivo.

Nel caso di atto di precetto fondato su tale diffida accertativa, si rileva che il predetto non è conseguente a provvedimento giurisdizionale, anche se vertente in materia di lavoro, e non rientra nella gratuità delle spese in considerazione di quanto previsto dall’articolo unico della legge 2 aprile 1958 n. 319, così come modificato dall’art. 10 della legge 11 agosto 1973 n. 533, che statuisce quanto segue: “gli atti, documenti e provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego e per gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonché alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza limite di valore e competenza, dall’imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsivoglia specie e natura, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1-bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.”

Pertanto, le spese di notifica del precetto relativo all’atto di diffida accertativa, divenuto titolo esecutivo in base al comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004, sono a carico delle parti richiedenti, tenuto conto che il predetto titolo esecutivo si forma al di fuori dell’attività conciliativa di cui fa menzione il primo comma dell’articolo unico della legge n. 319/1958.

Tale risoluzione risulta, peraltro, in linea con le indicazioni già contenute nella nota prot. n. 5/702/03-1 del 3 aprile 1995 emanata dall’allora Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni, che sebbene precedente al D.Lgs. n. 124/2004, ritiene non esente da spese per le parti richiedenti l’atto di precetto autonomo, non conseguente ad atto giurisdizionale, che pur rientra in materia di lavoro. 

Si prega di portare a conoscenza del Presidente del Tribunale di Livorno il contenuto della presente nota, per il seguito di competenza.

Roma, 18 febbraio 2015

IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli