UNEP - Risposta 27 gennaio 2009 - Brindisi - Indagini sulle scritture contabili dell’imprenditore commerciale ex art. 492, comma 8, c.p.c. - Iter procedurali

Prot. n. 6/121/03-1/2008/CA 


AL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO
DI LECCE  (Rif. Prot.n. 8743 del 6.11.2008)

E, p.c.
ALL’ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
ROMA 
FAX 06/66598265


Con riferimento al quesito relativo alla materia in oggetto, formulato dall’Ufficio NEP di Brindisi e pervenuto con la nota della S.V. richiamata in indirizzo, si espone quanto segue.

La riforma delle esecuzioni mobiliari di cui alla Legge 26 febbraio 2006 n° 52 ha affidato all’ufficiale giudiziario poteri di indagine finalizzati alla ricerca dei beni del debitore presso l’anagrafe tributaria e altre banche dati pubbliche (cfr. circolare prot. n. 6/381/035/CA del 14 marzo 2007). In particolare, quando il debitore è un imprenditore commerciale e l’ufficiale giudiziario constati che i beni pignorati presso la sede dell’impresa commerciale sono insufficienti per la soddisfazione del creditore procedente, il predetto funzionario invita l’imprenditore ad indicare altri beni a garanzia del credito e se costui omette la dichiarazione di titolarità di questi ultimi o effettua una dichiarazione che non convince il creditore procedente, quest’ultimo può richiedere all’ufficiale giudiziario di procedere ad una indagine sulle scritture contabili dell’impresa (cfr. art. 2214 cod.civ.), accollandosi le relative spese.
 
A tal proposito, l’art. 492, comma 8, c.p.c. prevede che l’ufficiale giudiziario nomini un professionista (un commercialista, un avvocato o un notaio iscritto nell’elenco dei soggetti delegabili della procedura esecutiva, di cui all’art. 179-ter Disp.Att.cod.proc.civ.) per l’esame delle scritture contabili, il quale, terminata l’indagine, provvede a relazionare sia il creditore procedente che l’ufficiale giudiziario. Se dalla relazione depositata risultano beni utilmente pignorabili che non sono stati oggetto della precedente “dichiarazione” rilasciata dal debitore-imprenditore, le spese dell’accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento (nel quale si dà atto del rinvenimento di beni non dichiarati) che costituisce titolo esecutivo contro il debitore.

 Va, quindi, fatta una distinzione tra la liquidazione delle spese e del compenso a favore del professionista, che sono a carico del creditore procedente qualora dalle indagini sulle scritture contabili non risultino ulteriori beni utilmente pignorabili oltre quelli già dichiarati dal debitore-imprenditore, e la liquidazione degli stessi oneri, che va a costituire titolo esecutivo contro il debitore, allorquando dalle predette indagini risultino ulteriori beni utilmente pignorabili. 

 Inoltre, si precisa che nell’ipotesi che venga presentata dal creditore procedente istanza per l’esame delle scritture contabili non contestualmente al pignoramento e l’ufficiale giudiziario nonostante più accessi non riesca a reperire l’imprenditore o quest’ultimo si rifiuti di indicare dove sono tenute le scritture contabili, il predetto funzionario è tenuto ugualmente a procedere alla nomina del professionista, senza alcun onere di comunicazione all’imprenditore circa l’istanza del creditore ed il nominativo del professionista.

  Per quanto concerne il provvedimento di liquidazione delle spese e del compenso in danno del debitore-imprenditore, dichiarato espressamente titolo esecutivo dal citato art. 492 comma 8 c.p.c., si osserva che la sua disciplina segue quella della generalità dei titoli esecutivi di cui all’art. 474 c.p.c.; copia di quest’ultimo, in quanto atto inerente all’esecuzione mobiliare in corso, deve essere depositato in Cancelleria nel relativo fascicolo dell’esecuzione, che già contiene il verbale di pignoramento, la dichiarazione del debitore (se resa successivamente al pignoramento) e la relazione sulle scritture contabili rilasciata dal professionista.
A riguardo, si rileva che il creditore procedente non è tenuto ad anticipare le spese e il compenso da corrispondere al professionista, in quanto solo all’esito delle indagini sulle scritture contabili è possibile individuare il soggetto tenuto al pagamento degli oneri che si sono prodotti nella procedura in questione. Si rammenta, inoltre, che il provvedimento di liquidazione delle spese e della parcella, sia quando è a carico del creditore procedente sia quando grava sul debitore-imprenditore, non va notificato a quest’ultimo, in quanto non previsto dalla norma in esame, per cui sarà incombenza del professionista richiedere alla parte obbligata il pagamento delle spese e della parcella.  

 Relativamente all’entità della parcella in questione, i parametri di riferimento sono rinvenibili in via analogica nelle Tabelle, in allegato al D.P.R. 27 luglio 1988 n. 352, contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici,  per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria civile e penale, in attuazione dell’art. 2 della Legge 8 luglio 1980 n. 319. Ciò premesso, il professionista indica nella richiesta di pagamento dell’incarico espletato la misura del compenso corrispondente alla prestazione resa, calcolandola sulla base delle predette Tabelle, e l’ufficiale giudiziario si limita a controllare la misura del compenso richiesto e a valutare la relativa congruità nei limiti dei minimi e dei massimi previsti.

  L’applicazione di tali Tabelle è prevista in via transitoria dall’art. 275 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Testo Unico in materia di spese di giustizia), in base al quale “sino all’emanazione del regolamento previsto dall’art. 50, la misura degli onorari è disciplinata dalle tabelle allegate al D.P.R. 27 luglio 1988 n. 352”; in merito alla misura di questi onorari, si precisa che gli stessi sono stati rideterminati con decreto del Ministero della Giustizia 30 maggio 2002.  

 Infine, si fa presente che per la procedura di accesso alle scritture contabili non occorre istituire apposito registro di carico né iscrivere le richieste di accesso alle scritture contabili sui registri cronologici in dotazione agli Uffici NEP, modelli F e C oppure su  quello C/ter (se la procedura è attinente a materia lavoristica), in quanto si tratta di un’attività che entra a far parte della procedura esecutiva già in corso e regolarmente iscritta, a seconda dei casi, sui predetti registri; al limite, per averne traccia è possibile inserire un’apposita annotazione in corrispondenza del numero cronologico assegnato all’esecuzione.
 Si porgono distinti saluti.  

IL DIRETTORE GENERALE
Carolina Fontecchia