UNEP - Risposta 30 settembre 2014 - Trieste - Criteri di liquidazione dell’indennità di trasferta dovuta agli ufficiali giudiziari


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Prot. VI-DOG/802/03-1/2014/CA

AL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
E, p.c.
ALL’ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA

OGGETTO: Criteri di liquidazione dell’indennità di trasferta dovuta agli ufficiali giudiziari – Circolare prot. 10-20/02/2013 del Segretariato Generale della Corte dei Conti – Quesito.

La circolare della Corte dei Conti in oggetto prende in esame la materia della “contestualità delle trasferte” per gli atti di notificazione, disciplinata dall’art. 28 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 che dispone: “L’ufficiale giudiziario che procede nello stesso viaggio, su richiesta di una stessa parte, a diversi atti del suo ufficio nella medesima località, percepisce una sola indennità di trasferta, ripartita in misura uguale fra tutti gli atti eseguiti. Tale disposizione non si applica quando gli atti sono richiesti dalla stessa persona per conto e nell’interesse di parti diverse, né quando l’ufficiale giudiziario compie tali atti in Comuni diversi, ovvero, compiendoli nello stesso Comune, deve percorrere tra un luogo e l’altro una distanza eccedente i cinquecento metri.”

In merito, si rileva che la menzionata circolare non distingue tra richieste di notifica degli atti in materia pensionistica e quelle inerenti ai giudizi di conto e di responsabilità contabile. In tali ultimi casi, la Corte dei Conti “non agisce in nome e per conto di altri ma <motu proprio>, in rappresentanza dell’erario e dei suoi interessi” (cfr. nota Dir. Gen. Pers. Form. prot. 6/559/03-1/SG del 20 aprile 2005), per cui trova applicazione il primo periodo del citato art. 28 D.P.R. 115/2002.

L’Amministrazione centrale, allo stato, si è espressa con particolare riferimento al pagamento delle spese di notifica da parte della Corte dei Conti nell’ambito del contenzioso pensionistico.
Con nota prot. 6/756/03-1/SG del 26 maggio 2005, si è ribadito che “l’orientamento ministeriale è diretto ad assicurare un diverso trattamento a seconda della natura degli atti: per i giudizi di conto e responsabilità contabile e in tema di contenzioso pensionistico”.

Con successiva nota prot. n. 6/2054/03-1 del 22 dicembre 2006, il cui contenuto è stato poi confermato con circolare prot. n. 6/1336/035/2008/CA del 17 settembre 2008 – consultabile nella sezione intranet del sito www.giustizia.it al link “Circolari, note, decreti e direttive” – questa Direzione Generale, risolvendo un quesito posto dal Presidente della Corte di Appello di Ancona, ha escluso l’applicabilità al giudizio pensionistico del primo periodo dell’art. 28 cit., ritenendo che in tale ipotesi la Corte dei Conti non può considerarsi “parte”, a differenza di quanto avviene nel giudizio di conto e di responsabilità contabile. Ciò perché nel giudizio pensionistico non vi è coincidenza tra parte richiedente la notifica e parte processuale.

Partendo dal presupposto che in tali casi “la Corte effettua la richiesta di notifica per più parti processuali”,  si è ritenuto che la questione vada risolta nel senso di applicare la “seconda parte dell’art. 28 del citato Testo Unico, dove si fa riferimento alla richiesta di notifica proveniente dalla medesima persona, ma per conto e nell’interesse di più parti”.

Seguendo tale interpretazione, si è pervenuti alla conclusione che “nelle richieste di notifica concernenti il contenzioso pensionistico vadano liquidate più indennità di trasferta in ragione dell’appartenenza degli atti a procedimenti diversi (tante indennità di trasferta quanti sono i procedimenti civili a cui si riferiscono i biglietti di cancelleria)”.
Pertanto, allo stato, non essendo mutato il quadro normativo di riferimento, non si ravvisano elementi nuovi tali da dover rivedere l’orientamento già espresso sulla materia. 

Roma, 30 settembre 2014

IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli