UNEP - Risposta 19 giugno 2014 - Personale UNEP (funzionari ed ufficiali giudiziari) già collocato a riposo o deceduto - Sistemazioni contributive - ciclo 62 presso l'INPS, da cui risultano le partite contributive a debito, quelle a credito e gli esiti della compensazione.


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione


Prot. VI-DOG/586/03-1/2014/CA

Al Presidente della corte di Appello di
NAPOLI
(Rif. Prot. 9758 del 14.05.2014)

E, p.c. All' Ispettorato Generale
del Ministero della Giustizia
R O M A



Oggetto: Personale UNEP (funzionari ed ufficiali giudiziari) già collocato a riposo o deceduto – Sistemazioni contributive – ciclo 62 presso l'INPS, da cui risultano le partite contributive a debito, quelle a credito e gli esiti della compensazione.

Con riferimento alla richiesta di intervento chiarificatore sulla materia indicata in oggetto, si rileva che il personale UNEP è stato ab origine assoggettato ad una contribuzione previdenziale obbligatoria in favore della Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari (CPUG).

L’iter procedurale vigente fino all’anno 2005 (anno di entrata in vigore, per il personale UNEP, delle denunce mensili analitiche – D.M.A. – previste dall’art. 44, comma 9, D.L. 30/09/2003 n. 269, convertito in L. 24/11/2003 n. 326 – cfr. circolari prot. n. 6/762/035/CA del 16/5/2006 e prot. n. 6/875/035/CA del 6/06/2006) prevedeva per il computo dei contributi pensionistici del suddetto personale, ai sensi dell’art. 15 del R.D. 12 luglio 1934, n. 2312 (“Testo unico delle disposizioni legislative sull’ordinamento della cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari”), la compilazione di Ruoli ordinari e suppletivi, a cura delle competenti Cancellerie delle Corti di Appello di appartenenza degli ufficiali giudiziari, e la relativa trasmissione degli stessi alla Direzione Generale della Cassa Depositi e Prestiti e degli Istituti di Previdenza, per la riscossione sia dei contributi a carico degli ufficiali giudiziari, relativi alle quote personali in qualità di lavoratori, sia di quelli a carico dell’allora Ministero di Grazia e Giustizia, inerenti alla quota gravante sulla parte datoriale.

Riepilogando, gli oneri sociali a carico degli Ufficiali Giudiziari consistevano nel versamento bimestrale, in maniera distinta, di quote contributive per CPUG e per Opera di Previdenza, ex art. 3 del decreto ministeriale 1° giugno 1971 n. 147, in merito alle quali vanno distinte le modalità di versamento.

Il versamento dei contributi per CPUG poteva essere effettuato indifferentemente dal singolo dipendente iscritto alla Cassa o dall’ufficiale giudiziario dirigente dell’Ufficio NEP – il quale doveva indicare nella distinta di versamento i nominativi del personale e le relative somme – che avveniva, non oltre il giorno 5 del mese successivo alla scadenza del bimestre di riferimento, ed usualmente con versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato, indicando nella causale il bimestre di riferimento e i dati dell’iscritto o dell’Ufficio NEP.

Il versamento bimestrale delle quote contributive per Opera di Previdenza, da effettuarsi entro il decimo giorno dalla scadenza di ciascun bimestre, doveva essere effettuato obbligatoriamente dall’ufficiale giudiziario dirigente dell’Ufficio NEP di appartenenza del dipendente.

Pertanto, le situazioni a debito, a credito e gli eventuali esiti di compensazione fino a tutto l’anno 2004 dovranno essere regolarizzati, ove è ancora possibile per i limiti temporali intercorsi nelle more, a cura dei diretti interessati, a prescindere che il versamento dei contributi sia stato effettuato in maniera diretta dagli iscritti alla CPUG o da parte dei dirigenti degli Uffici NEP, qualora la modalità di versamento seguita sia stata quella di delegare questi ultimi al versamento delle quote contributive a carico dei dipendenti UNEP. In caso di accertato mancato versamento da parte dei dirigenti, che si configuri come inadempimento, gli interessati potranno esercitare l’azione di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili nelle forme e nei termini di legge.

Qualora la regolarizzazione di cui trattasi riguardi un periodo che va dal 2005 in avanti e dipendenti UNEP ancora in servizio, la stessa dovrà avvenire in sede di compilazione delle D.M.A. con la rigorosa osservanza dell’iter procedurale previsto per la compilazione on-line delle c.d. DMA 2 da parte dei funzionari responsabili dei relativi Uffici NEP, e precisamente delle istruzioni indicate nel Messaggio INPS n. 12493 del 1° agosto 2013 (“Flussi UniEmens – ListaPosPA – Rilascio applicazione Compilazione manuale denunce contributive”), richiesto alle Corti di Appello con la circolare prot. VI-DOG/699/035/2013/CA del 22 agosto 2013.

Nel caso in cui i dipendenti UNEP siano in stato di quiescenza, con riferimento al secondo periodo sopra riportato, si invita la S.V. a voler richiedere agli interessati il versamento delle somme dovute all’INPS, così come definite e accertate dall’Istituto previdenziale, nelle forme previste che gli ex dipendenti saranno tenuti a concordare con il predetto Ente, a seguito della comunicazione delle rispettive posizioni debitorie.  Anche relativamente a tale ultima casistica di sistemazioni contributive, rimane salva l’azione di rivalsa degli interessati nei confronti dei sostituti d’imposta – funzionari dirigenti UNEP – degli Uffici NEP che non abbiano ottemperato agli obblighi di legge, come sopra specificati, in materia di compilazione delle denunce mensili analitiche dei contributi CPUG, elementi costitutivi delle posizioni assicurative ai fini pensionistici dei dipendenti UNEP.
 

IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli

Roma, 19 giugno 2014