UNEP - Risposta 29 maggio 2014 - Roma - Funzionario UNEP licenziato senza preavviso - Spettanza dell’emolumento-percentuale ex art. 122 n. 2 D.P.R. 1229/59 nel periodo di sospensione obbligatoria dal servizio ex art. 4, comma 1, Legge 27 marzo 2001 n. 97
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Prot. VI-DOG/517/03-1/2014/CA
Allegati: 1
AL PRESIDENTE
DELLA CORTE DI APPELLO DI
ROMA
(Rif. Prot. n. 16959 AF/rif. 16645 del 13.05.2014)
E, p.c.
ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA
Oggetto : Ufficio NEP di Roma – Funzionario UNEP licenziato senza preavviso – Spettanza dell’emolumento-percentuale ex art. 122 n. 2 D.P.R. 1229/59 nel periodo di sospensione obbligatoria dal servizio ex art. 4, comma 1, Legge 27 marzo 2001 n. 97 – Risposta a quesito.
Con riferimento al quesito in oggetto indicato, il dirigente dell’Ufficio NEP presso codesta Corte di Appello chiede “indicazioni in ordine alla liquidazione all’interessato del 50% dell’<emolumento-percentuale> accantonato sul libretto bancario con la contestuale ripartizione del rimanente 50% al personale in servizio nel periodo di riferimento.”
Riguardo all’emolumento in questione, si rileva che l’Accordo (All. 1) sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali del personale UNEP in data 22 maggio 2009 ha precisato al punto 2) che l’“emolumento-percentuale” segue la sorte della retribuzione principale, rientrando tra le ipotesi di decurtazione della stessa “legate al procedimento disciplinare nel quale il dipendente sia incorso, che comportano l’accantonamento dell’emolumento fino all’esito del procedimento”.
Ne consegue che l’importo dell’indennità – pari al 50% della retribuzione indicata dall’art. 25 comma 2 primo alinea del CCNL del 16 maggio 2001, oltre agli assegni familiari e alla retribuzione individuale di anzianità – spettante ad un dipendente UNEP durante il periodo di sospensione obbligatoria dal servizio, debba inglobare anche il 50% dell’“emolumento-percentuale” di cui all’art. 122 n. 2 D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229, con contestuale accantonamento del restante 50% fino all’esito del procedimento disciplinare riguardante il dipendente.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro del dipendente sospeso, per licenziamento, il 50% dell’“emolumento-percentuale” accantonato va ripartito tra il restante personale dell’Ufficio NEP avente diritto nel periodo di riferimento.
Si prega di portare a conoscenza del dirigente UNEP in sede il contenuto della presente nota, affinché ne tenga conto nella definizione della posizione amministrativo-contabile del dipendente cessato dal servizio.
Roma, 29 maggio 2014
IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli