UNEP - Risposta 11 giugno 1999 - Quesito sull’interpretazione dell’art.10 della legge 11/08/1973 n.533


Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni

Segreteria

 

Prot. 1594/99/U

A tutti i Signori Presidenti delle Corti di Appello
LORO SEDI


Oggetto: Quesito sull’interpretazione dell’art.10 della legge 11/08/1973 n.533.

Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto, si rappresenta che taluni uffici giudiziari, basandosi su quanto in precedenza sostenuto in una nota di questa Direzione Generale, Ufficio V, prot. n. 1027-03-1 del 15 maggio 1995, hanno ritenuto, tra l'altro, che nel processo del lavoro le spese "per i casi di richiesta urgenza e di notifica a mano degli atti", in quanto presuppongono un particolare interesse, siano a carico delle parti.

Tanto posto, si rileva che sulla problematica prospettata deve mutarsi orientamento nel senso di ritenere che sia le spese per la notifica a mani proprie, sia quelle per le notifiche con urgenza rientrano nella previsione di cui all'art. 10, L. 11/8/73 n. 533, che, come noto, prevede che gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi a cause per controversie individuali di lavoro sono esenti, senza limite di valore o di competenza, "da Ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura".

Tale norma, infatti, lascia intendere che tutte le spese per le notifiche - comprese anche quelle per le notifiche con urgenza, nell'ipotesi in cui gli atti, "per espressa disposizione di legge e per volontà delle parti" (art. 136 del D.P.R. n. 1229/1959), debbono essere notificati nello stesso giorno della richiesta o in quello successivo — sono anticipate dagli uffici :giudiziari e poste a carico dell'erario (cfr. art. 10, comma 4, L. cit.).

Le S.S.L.L. sono pregate di diffondere la presente nota a tutti gli uffici del distretto interessati.

Roma, 11 giugno 1999

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Hinna Danesi