Rieducazione, reinserimento sociale e lavorativo

aggiornamento: 15 febbraio 2021

Il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 “Disciplina delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 81, 83 e 85 lettera p) della legge 23 giugno 2017, n.103”, disciplina, per la prima volta in forma autonoma, le modalità dell’esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità a carico dei minorenni e dei giovani adulti che hanno commesso reati da minorenni.

In particolare, l’art. 2, comma 2 dispone che “tutte le misure devono prevedere un programma d’intervento educativo” (PIE).

Il PIE, calibrato in funzione delle singole esigenze del minore, deve contenere oltre all’indicazione dei percorsi educativi e formativi la previsione dell’esercizio di attività sociali svolte a titolo gratuito o di volontariato.

Infatti, la normativa privilegia i percorsi di “giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato” che, secondo il comma 2 dell’articolo 1, nell’esecuzione della pena detentiva e delle misure di comunità devono essere favoriti.

Risulta rafforzato anche il principio di adeguatezza previsto dal d.p.r. 448/88 secondo cui tutte le disposizioni devono essere mirate alla responsabilizzazione, all’educazione e al pieno sviluppo psicofisico del minorenne.

Il decreto legislativo, recependo i principi ispiratori del processo penale minorile, prevede che la pena debba preparare il minore alla vita libera e essere finalizzata alla sua inclusione sociale e a prevenire la commissione di ulteriori reati.

Gli strumenti individuati allo scopo sono quelli già sperimentati dai servizi penali minorili e consistono nel ricorso a percorsi d’istruzione, formazione professionale, attività di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero, nonché di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile.