Il sistema di giustizia minorile e il minore autore di reato (2011)

►IL CONCETTO DI IMPUTABILITA’
Prima di entrare nel merito, appare importante ricordare che il sistema penale minorile italiano si costruisce intorno al concetto di imputabilità:per poter procedere penalmente nei confronti di un minore è necessario che questi sia imputabile, ovvero che sia stata valutata la capacità del minore per essere dichiarato responsabile di un reato e  essere sottoposto a una pena.

PRINCIPIO DI IMPUTABILITA’

  • L’art. 97 del codice penale indica che il minore infraquattordicenne non è mai imputabile.
  • L’art. 98 del codice penale indica che "è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto 14 anni ma non ancora i 18, se aveva capacità di intendere e di volere."
  • Quindi, ai sensi dell’art. 98 del c.p., per i minori dai 14 ai 17 anni la capacità di intendere e di volere in relazione al reato compiuto deve essere sempre accertata, mentre per gli adulti autori di reato è presunta.

►ACCERTAMENTO DELL’ETA’
Quando vi è incertezza sulla minore età dell’imputato, o sul suo essere infraquattordicenne, il giudice dispone una perizia [1]. Qualora, anche dopo la perizia, permangano dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 448/88.
Ai sensi della circolare n.5, prot. 19413 del 17 giugno 2008 della Direzione Generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari, nei Centri di Prima Accoglienza, per l’accertamento dell’età vengono utilizzati gli apparecchi SPAID che effettuano rilievi foto-dattiloscopici tramite telecamera e scanner digitale.

►AUTORITA’ GIUDIZIARIE COMPETENTI
L’apparato della Giustizia minorile viene configurandosi a partire dall’istituzione del Tribunale per i Minorenni, in risposta all’esigenza di individuare un organo specializzato, a tutela della particolarità dell’utenza, del carattere evolutivo e, quindi, non definitivo del momento adolescenziale. Con il R.D.L. 20 luglio 1934, n.1404, “Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni” vengono istituiti i Tribunali per i minorenni e i Centri di rieducazione per i minorenni, che provvedono all’esecuzione dei provvedimenti civili e amministrativi del Tribunale per i minorenni. In Italia il TM nacque nel 1935 con competenza quasi esclusivamente penale: il minore veniva considerato più nel momento patologico della sua devianza che nel momento di formazione della sua personalità.

La Corte Costituzionale ha  successivamente sottolineato l’importanza del TM con la sentenza 222 del 1983 che ha affermato come la tutela dei minori sia un interesse garantito dalla Costituzione e che il TM stesso vada incluso tra gli istituti che la Repubblica deve favorire e sviluppare, adempiendo al dovere costituzionale di protezione della gioventù. Successivamente, con il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, vengono trasferite ai Servizi Sociali degli Enti locali le funzioni relative all’esecuzione dei provvedimenti in materia civile e amministrativa emanati dal Tribunale per i Minorenni.
In ambito penale, il TM è l’organo competente a decidere sulla responsabilità penale di un minorenne. In sintesi:

  • il Tribunale per i Minorenni è competente per i reati commessi dai minori degli anni diciotto; 
  • il Tribunale per i Minorenni e il Magistrato di sorveglianza per i minorenni esercitano le loro competenze fino al compimento del 25° anno di età del ragazzo (che ha commesso il reato da minorenne);
  • il Tribunale per i Minorenni è un organo collegiale specializzato, in quanto composto da quattro giudici: due togati e due onorari, scelti tra i cultori delle scienze umane (biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia).

Accanto a quella penale, la competenza del TM riguarda ogni questione relativa alla tutela dei minori anche in ambito civile e amministrativo.
In ambito civile di competenza del TM si possono distinguere:

  • i provvedimenti relativi ai figli naturali (es. riconoscimento di figlio naturale, dichiarazione di paternità, tutela del minore, attribuzione di cognome);
  • l’autorizzazione al matrimonio per i minori tra i 16 e i 18 anni, che può essere concessa, in deroga al principio secondo cui non ci si può sposare prima della maggiore età, solo quando esistano gravi motivi che rendono opportuno il matrimonio e sia comprovata la maturità psico-fisica del minore;
  • i provvedimenti in materia di limitazione o privazione della potestà genitoriale e di ordine di allontanamento dalla casa familiare per i genitori con una condotta che sia pregiudizievole per i figli;
  • i provvedimenti attinenti i procedimenti di adozione nazionale e internazionale (Legge n. 184 del 1983 come modificata dalla legge n. 1412 del 2001 e dalla legge n. 476 del 1998) e di adozione in casi speciali.

In ambito amministrativo, infine, la legge prevede la predisposizione di alcuni strumenti di protezione dei minori a rischio sociale per evitare la possibilità che il minore sia implicato in situazioni di rilevanza penale. Tali misure, volte a controllare la condotta del minore anche se contro di lui non pende alcun procedimento penale, possono essere adottate dal TM quando il minore provi, con la propria condotta, alcune irregolarità caratteriali. Le misure in questione possono essere fatte cessare in qualsiasi momento.
Di seguito sono specificate le competenze dei vari organigiudiziari.

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni
E’ l’Ufficio del Pubblico Ministero minorile. Organo inquirente, è titolare dell’azione penale che esercita nei confronti dei minorenni imputati di reato (fascia di età 14-18 anni al momento del fatto-reato), nonché delle iniziative nei procedimenti civili (adottabilità, de potestate, cioè relativi ai rapporti con esercenti la potestà genitoriale), a tutela dei minori, nonché i cosiddetti “amministrativi” riguardanti i minori per eventuale applicazione di misure rieducative.

Tribunale per i Minorenni - T.M.
E’ un organo giudiziario ordinario di primo grado, specializzato e a composizione mista, formato cioè da giudici professionali (detti anche “giudici togati”) e da giudici onorari (detti anche “componenti privati”), ossia esperti delle tematiche minorili, presente nei 29 capoluoghi di distretto di Corte d’Appello. Ha funzioni di giudice di primo grado per tutti gli affari penali e per i procedimenti civili (adottabilità, de potestate, cioè relativi ai rapporti con esercenti la potestà genitoriale), a tutela dei minori, nonché i cosiddetti “amministrativi” riguardanti i minori per eventuale applicazione di misure rieducative.

Corte d’Appello - C.d.A.
La Corte d’Appello è un organo giudiziario di secondo grado, che giudica in forma collegiale sulle decisioni emesse dal Tribunale di primo grado (Tribunale per i minorenni e Tribunale ordinario).
In essa vi è una sezione specializzata per i minorenni, anch’essa a composizione mista (tre consiglieri togati affiancati da due consiglieri onorari), che tratta gli appelli contro i provvedimenti in materia civile e penale dei Tribunali per i minorenni.

Pubblico Ministero - P.M.
E’ un magistrato della Procura della Repubblica che svolge le indagini e sostiene l’accusa a seguito della commissione di reati. Le sue funzioni sono: conduzione delle indagini e, in caso ci siamo elementi per sostenere l’accusa, formulazione dell’imputazione e richiesta di rinvio a giudizio. In campo civile ha funzioni inquirenti a tutela dei minori.

Giudice per le Indagini Preliminari - G.I.P.
E’unmagistrato che decide su singole questioni che riguardano la fase delle indagini preliminari e assume prove non rinviabili al dibattimento.
Il G.I.P. minorile ha principalmente due funzioni: pronuncia dei primi provvedimenti relativi alla libertà personale e decisione di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto.

Giudice nell’Udienza Preliminare - G.U.P.
In ambito minorile è un organo collegiale composto da un giudice togato e due (un uomo e una donna) giudici onorari. Formalmente il P.M. minorile cita il/la minorenne davanti al G.U.P. minorile chiedendone il rinvio a giudizio dibattimentale davanti al T.M. In udienza preliminare i procedimenti possono anche essere definiti con rito abbreviato (che prevede di regola una decisione allo stato degli atti, con uno sconto di un terzo di pena in caso di condanna) e, in taluni casi, con la condanna a sanzioni sostitutive (libertà controllata e semidetenzione).

Magistrato di Sorveglianza
E’ un magistrato che ha il compito di vigilare sull’esecuzione delle condanne e delle misure di sicurezza, di autorizzare permessi e licenze ai detenuti e difissare le modalità di esecuzione delle sanzioni sostitutive (libertà controllata, semidetenzione).
Il magistrato di sorveglianza minorile ha competenza nei confronti dei condannati per reati commessi durante la minore età fino al compimento dei 25 anni.

Tribunale di Sorveglianza
E’ una delle funzioni dello stesso Tribunale per i minorenni, nella composizione collegiale di due giudici togati e due onorari. Provvede in particolare, in ordine alla misure alternative alla detenzione (affidamento in prova al Servizio Sociale, detenzione domiciliare, semilibertà).

Collegio giudicante
Nel procedimento penale minorile le decisioni possono essere prese, a seconda della fase del procedimento, oltre che da un giudice monocratico (G.I.P.) da un organo collegiale: in udienza preliminare il Collegio è composto da un giudice togato e da due giudici onorari (un uomo e una donna); in udienza dibattimentale il Collegio è composto da due giudici togati e da due giudici onorari (un uomo e una donna). Nelle altre materie (civile e amministrativa) la composizione del Collegio giudicante è di due giudici togati e due giudici onorari (un uomo e una donna). Il giudice togato è un magistrato e in ambito penale non può essere la medesima persona nelle fasi di indagine preliminare e di udienza preliminare di uno stesso procedimento. Il giudice onorario è un esperto delle tematiche minorili, definito “cittadino benemerito dell’assistenza sociale, cultore della biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia o psicologia” ai sensi dell’art.2 R.D.L. 20 luglio 1934, n.1404 e successive modifiche, che abbia compiuto 30 anni”. Viene nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura per un mandato di tre anni rinnovabile per due volte.

►IL CODICE DI PROCEDURA PENALE PER I MINORENNI
Il D.P.R.488 del 1988 intitolato “Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni” stabilisce che le disposizioni in esso contenute si osservano nei procedimenti a carico di minorenni e che, per quanto in esso non previsto, si applicano quelle del codice di procedura penale (art.1).
Con il codice di procedura penale si intende garantire una modalità processuale che riconosca che il processo penale minorile sia un evento delicato e importante nella vita del minore che deve essere adeguato alle esigenze di una personalità in fase evolutiva: ciò determina la previsione di un processo che, pur mantenendo le garanzie del processo penale ordinario, limita, per quanto possibile, gli effetti dannosi che il contatto con il circuito penale necessariamente determina sul soggetto coinvolto. Viene così a delinearsi un sistema di giustizia differenziato, con il passaggio del minore da oggetto di protezione a soggetto titolare di diritti specifici, che necessitano di specifica tutela: per la prima volta, nel nostro ordinamento, il D.P.R. parla esplicitamente di interesse del minore, esigenze educative e tutela del minore.

Inoltre, il nuovo codice di procedura penale tende a dare attuazione ad alcuni principi che ispirano l’operato del sistema della Giustizia minorile e che il codice stesso interpreta e definisce  fornendo gli strumenti per raggiungere i principi medesimi.
Tali principi possono così sintetizzarsi:

principio di adeguatezza
Il processo penale minorile deve adeguarsi, sia nella sua concezione generale, sia nella sua applicazione concreta, alla personalità del minore e alle sue esigenze educative, in quanto deve essere teso alla reintegrazione del minore nella società. Il processo penale, quindi, come sede di verifica del possibile disagio del ragazzo, deve tendere a restituire il soggetto alla normalità della vita sociale, evitando gli interventi che possano destrutturarne la personalità. Ciò comporta la necessità che tutti i soggetti coinvolti nel processo debbano tenere conto delle caratteristiche di personalità del ragazzo e delle sue esigenze educative, che devono essere i parametri a cui commisurare le scelte da adottare in sede processuale.
Art. 1 del D.P.R. 448/88 - Il processo deve avere finalità educative e responsabilizzanti. Infatti il giudice ha il compito di illustrare il significato del processo, i contenuti, le ragioni, anche etico-sociali delle decisioni.

principio di minima offensività
Con tale principio viene generalmente evidenziata l’esigenza di tenere in considerazione come il contatto del minore con il sistema penale possa creare rischi allo sviluppo armonico della sua personalità e comprometterne l’immagine anche sociale con conseguente pericolo di marginalità. Ciò comporta il vincolo per i giudici e gli operatori di preoccuparsi nelle loro decisioni di non interrompere i processi educativi in atto evitando il più possibile l’ingresso del minore nel circuito penale consentendogli per quanto possibile di usufruire di strumenti alternativi. Operativamente, obiettivo di tale principio è quello di favorire una rapida uscita del minore dal circuito penale non interrompendo i processi educativi in atto attraverso misure quali:

  • (art.32 del D.P.R. 448/88) Perdono giudiziale: quando si presume che il minorenne si asterrà dal commettere ulteriori reati. Già previsto dall’art.19 del R.D.L. 20 luglio 1934, n.1404.
  • (art.27 del D.P.R. 448/88) Non luogo a procedere per irrilevanza del fatto: si applica quando il reato è tenue, occasionale e l’ulteriore corso del procedimento pregiudicherebbe le esigenze educative del minore. Il giudice, su richiesta del P.M., può applicare una misura di sicurezza.
  • (art.20 del D.P.R. 448/88) Prescrizioni. Il Giudice può impartire, nell’ambito delle misure cautelari, regole di condotta inerenti attività di studio, lavoro o altre attività utili alla sua educazione, con contemporaneo affidamento del minore al controllo e all'assistenza dei Servizi minorili dell'Amministrazione della Giustizia
  • (art.21 del D.P.R. 448/88) Permanenza in casa. Il giudice può prescrivere la misura cautelare non detentiva della permanenza in casa, che prevede l’obbligo per il minore di stare presso l'abitazione familiare o altro luogo di privata dimora, con ampia discrezionalità da parte del giudice in ordine alle esigenze di studio o di lavoro o altre attività utili all'educazione del minore, con compiti di vigilanza attribuiti al genitore o alle persone nella cui abitazione è disposta la permanenza.
  • (art. 28 del D.P.R. 448/88) Sospensione del processo e messa alla prova. Il giudice, sentite le parti, può disporre la sospensione del processo e la messa alla prova per un periodo non superiore a tre anni quando ritiene di dover valutare la personalità del minore sulla base di un progetto di intervento elaborato dai Servizi Sociali del Dipartimento Giustizia Minorile in collaborazione con i Servizi Sociali dell’Ente locale al quale il minorenne deve dare la propria adesione e che, in genere, prevede il coinvolgimento della famiglia del minore e del contesto sociale - scuola, ente di formazione, datore di lavoro. Questo istituto giuridico si rifà all'impianto filosofico della probation inglese.

principio di destigmatizzazione
Sempre al fine di evitare al minore il pregiudizio alla sua immagine che può derivargli dal contatto con il processo penale, l’ordinamento tende a garantire la tutela della riservatezza e dell’anonimato rispetto alla società esterna. Ciò avviene attraverso varie modalità quali, in particolare:

  • il divieto per i mezzi di comunicazione di massa di diffondere le immagini e le informazioni sull’identità del minore;
  • lo svolgimento del processo senza la presenza del pubblico, in deroga al principio generale della pubblicità del processo penale (c.d. processo a porte chiuse). Tale disposizione può essere derogata solo su richiesta espressa del minore, che abbia già compiuto i sedici anni, e nel suo esclusivo interesse;
  • la possibilità di cancellazione dei precedenti giudiziari dal casellario giudiziale al compimento del diciottesimo anno d’età.

principio di residualità della detenzione
In base a tale principio l’ordinamento prevede strumenti adeguati affinché la carcerazione sia l’ultima e residuale misura da applicarsi (extrema ratio). Sono state a tal fine previste misure completamente nuove tese a responsabilizzare un minore e a ridurre l’impatto costrittivo ed afflittivo di modo che la carcerazione (sia cautelare sia quale esecuzione della pena) sia limitata al caso in cui vi siano insopprimibili preoccupazioni di difesa sociale altrimenti non tutelabili.
(Art.22 del D.P.R. 448/88) Questo principio trova applicazione in misure, qualila Comunità. Il giudice può ordinare il collocamento del minore in comunità, misura cautelare di livello intermedio tra la permanenza in casa e la custodia in carcere, ove sono rilevanti le iniziative di ri-socializzazione e re-inserimento sociale attivate dagli enti locali e dal privato sociale.

il principio di autoselettività del processo penale
Tale principio tende a garantire il primato delle esperienze educative del minore sulla stessa prosecuzione del processo penale che viene pertanto, in un certo senso, ad “autolimitarsi”. Sulla base delle informazioni raccolte con riferimento alla personalità, la famiglia e l’ambiente di vita del minore, oltre che sul reato, il processo può chiudersi con la dichiarazione di “irrilevanza del fatto”. Sempre nella stessa ottica il processo può essere sospeso per dare avvio a un percorso operativo che sostituisce il giudizio processuale attraverso la c.d. messa alla prova, intesa appunto quale programma finalizzato ad approfondire le conoscenze sulla personalità del minore e mettere alla prova le capacità di cambiamento e di recupero.

Anche in tale contesto appare evidente l’importanza dei Servizi Sociali, sia dipendenti dal Ministero della Giustizia che dagli Enti Locali, ai quali il D.P.R. 448/88 attribuisce fondamentali compiti di partecipazione e collaborazione volti ad integrare l’attività giurisdizionale, come avremo modo di approfondire.

►LE MISURE DI SICUREZZA
Il D.P.R. stabilisce anche quali siano le misure di sicurezza applicabili al minore ossia: la libertà vigilata e il riformatorio giudiziario (art.36) [2]. Va sottolineato come il legislatore abbia dedicato un ampio spazio alle misure di sicurezza, con l’intenzione non di mutarne gli aspetti sostanziali rispetto a quelle applicabili ai maggiori di età, bensì di ridisciplinarne gli aspetti esecutivi, adattandoli alle esigenze educative del minore.

  • (art.36 del D.P.R. 448/88) Sono applicabili ai minorenni non imputabili ai sensi degli artt.97 e 98 c.p. (per non aver compiuto gli anni 14 o per “incapacità di intendere e di volere”, cosiddetta immaturità) autori di reato e ai minorenni condannati;
  • nei confronti di minorenni la libertà vigilata è eseguita nelle forme previste dall’art. 20 e 21 del D.P.R. 448/1988 e la misura del riformatorio giudiziario è applicata soltanto per i delitti previsti dall’art. 23 ed è eseguita nelle forme dell’art. 22 del D.P.R. 448/1988.

LE SANZIONI SOSTITUTIVE
Quando la pena detentiva non è superiore a due anni, il giudice può sostituirla con la sanzione della semidetenzione o della libertà controllata, tenuto conto della personalità del minorenne, nonché delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali(Art. 30 del D.P.R. 448/88).

LA MEDIAZIONE PENALE MINORILE
La mediazione è un percorso relazionale tra due o più persone per la risoluzione di conflitti. Nella mediazione penale minorile, l'asimmetria delle parti, vittima e reo, costituisce un fattore specifico che richiede particolari cautele e tutele a protezione dei soggetti.Alla vittima, che nel processo penale minorile non può costituirsi come parte civile (art.10 del D.P.R. 448/88), la mediazione consente di esprimere in un contesto protetto il proprio vissuto personale rispetto all'offesa subìta, di uscire da un ruolo passivo.Al minore - autore del reato, la mediazione permette l’attivazione di un processo di responsabilizzazione del danno causato e circa la possibilità di riparazione.
La riservatezza dell'incontro e la separazione dal procedimento penale favoriscono l'emersione dei contenuti emotivi legati agli eventi in un contesto relazionale protetto.Il mediatore ha un ruolo neutrale, non direttivo, di facilitatore della comunicazione oltre che di garante delle regole di interazione verbale, che vengono esplicitate e condivise dalle parti.L'esito del percorso di mediazione penale si configura come positivo o negativo e viene comunicato al giudice dal mediatore, senza riferire motivazioni specifiche data la riservatezza dell'incontro. Per esito positivo s'intende una ricomposizione o significativa riduzione del conflitto: in tal caso si prevede la possibilità di definire accordi di riparazione riguardanti interventi diretti alla vittima, compreso il risarcimento, o attraverso lo svolgimento di attività di utilità sociale.
Taleopportunitàconsente,prescindendo dal giudizio penale, una riparazione delle conseguenze del reato, con una diretta valenza restitutiva per la vittima ed educativa per l'autore del reato.
Riferimenti normativi:

  • art. 28 del D.P.R. 448/88; art. 47 della legge 354/1975; art.13 della legge 77/2003
  • linee d'indirizzo per l'attività di mediazione nell'ambito della giustizia penale minorile" documento approvato il 30 novembre 1999 in sede politica


LA MEDIAZIONE CULTURALE
Data la presenza sempre più consistente di minori stranieri all’interno del circuito penale, le strutture della Giustizia minorile da diverso tempo ormai fanno ricorso, ai fini di una migliore gestione dell’utenza straniera, alla figura dei mediatori culturali. Il mediatore culturale ha, infatti, il compito di facilitare la comunicazione tra i minori e i giovani adulti di origine straniera e il personale dei Servizi minorili.
L’art. 35 del D.P.R. 230/2000 prevede espressamente che, nell’esecuzione delle misure privative della libertà nei confronti di cittadini stranieri detenuti o internati, si deve tenere conto delle loro difficoltà linguistiche e delle differenze culturali. Devono inoltre essere favorite possibilità di contatto con le autorità consolari del loro Paese e l'intervento di operatori di mediazione culturale, anche attraverso convenzioni con gli enti locali o con organizzazioni di volontariato.
Le funzioni del mediatore culturale nei Servizi Minorili della Giustizia sono state previste dalla circolare n.6/2002 del 23 marzo 2002 del Dipartimento Giustizia Minorile “Linee guida sull’attività di mediazione culturale nei Servizi Minorili della Giustizia” e possono così sintetizzarsi:

  • realizzare una comprensione linguistica reciproca, ove necessaria;
  • realizzare una comprensione culturale reciproca, quindi “tradurre” alle figure istituzionali alcuni comportamenti o “usi” adottati dagli stranieri e far comprendere ai minori di origine straniera le regole comunitarie delle strutture ospitanti;
  • aiutare il minore straniero ad esplicitare i suoi bisogni e le sue capacità all’educatore o all’assistente sociale, a fidarsi;
  • aiutare il minore straniero a comprendere il senso dei provvedimenti adottati dall’Autorità giudiziaria minorile e le prospettive trattamentali offerte;
  • svolgere una funzione di mediazione culturale con il gruppo dei pari all’interno della struttura;
  • svolgere una funzione di mediazione culturale con i riferimenti parentali del minore;
  • preparare ed accompagnare il minore nella fase di dimissioni dal circuito penale minorile avvicinandolo, possibilmente e con il suo consenso, ad associazioni di volontariato appartenenti alla sua cultura, per un fattivo reinserimento sociale.

Infine, si rappresenta che il 29 luglio 2010, con il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del personale non dirigenziale del ministero della Giustizia, è stato introdotto nel sistema di classificazione del personale del Dipartimento Giustizia Minorile, il profilo professionale di “funzionario della professionalità di mediazione culturale”.

ALCUNE FORME DI TUTELA GARANTITE DALLA LEGGE

  1. LA TUTELA PERSONALE DAI MEDIA
    L’art.13 del D.P.R. 448/88 prevede una particolare tutela per i minori sottoposti a procedimenti penali e recita testualmente “Sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimenti. La disposizione precedente non si applica dopo l’inizio del dibattimento se il tribunale procede in udienza pubblica”.
  2. DIMINUENTE DELLA MINORE ETA’
    L’art.98 c.p., prevede che nella determinazione della pena si tenga conto della diminuente della minore età, in misura non eccedente un terzo, come previsto dall’art. 65 del codice penale.
  3. PERMESSI PREMIO PER I MINORENNI
    Ai sensi del comma 2, dell’art. 30 ter della legge 354/1975 (ordinamento penitenziario) ai condannati per la minore età possono essere concessi permessi premio della durata non superiore a 20 giorni ciascuno (anziché 15 giorni per gli adulti), per un totale di 60 giorni per ciascun anno di espiazione di pena (anziché 45 giorni per gli adulti)
    VITTO GIORNALIERO PER I MINORENNI
    L’art.11, comma 3, del D.P.R. 230/2000 “Regolamento di esecuzione” prevede che ai minorenni detenuti siano somministrati giornalmente 4 pasti intervallati, anziché i 3 previsti per gli adulti.
    In occasione del Ramadan i minori detenuti, nel rispetto della fede religiosa di ciascuno, possono consumare i pasti prima dell’alba e dopo il tramonto ed è consentito sostituire le pietanze a base di carne suina previste nelle tabelle vittuarie.

DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO
In virtù del decentramento amministrativo sono state demandate alle Regioni e agli Enti locali competenze e funzioni precedentemente appartenenti alla Giustizia Minorile e, conseguentemente, sono state trasferite a tali Amministrazione le relative risorse finanziarie.

  • trasferimento alle Regioni delle funzioni socio-assistenziali e dell’assistenza scolastica” D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
  • trasferimento alle Regioni in materia di formazione professionale- Legge 21 dicembre 1978, n. 845;
  • disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l’infanzia e l’adolescenza - Legge 28 agosto 1997, n.285;
  • linee guida in materia di inclusione sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria redatto dalla Commissione Nazionale Consultiva e di coordinamento per i rapporti con le Regioni, gli Enti Locali e il Volontariato a marzo 2008;
  • linee guida in materia di formazione professionale e lavoro per le persone soggette a provvedimenti penali redatte dalla Direzione Generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari il 3 aprile 2009;
  • legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali,  legge 8 novembre 2000, n.328;
  • istituzione del Dipartimento Giustizia Minorile - D.P.R. 6 marzo 2001, n.55
  • decentramento di funzioni e risorse alle Regioni e agli Enti Locali - Legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3;
  • riforma sanità penitenziaria - Trasferimento dell’assistenza sanitaria in ambito penitenziario al Servizio Sanitario Nazionale ovvero delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie, delle attrezzature e dei beni strumentale. L’assistenza sanitaria viene assicurata attraverso le ASL - D.P.C.M. 1° aprile 2008 e D.lvo 230/1999.


MODELLI TRATTAMENTALI DELLA GIUSTIZIA MINORILE DAL 1934 AD OGGI
Nello schema che segue si cerca di dare conto dell’evoluzione riscontrabile nelle modalità operative della Giustizia minorile, che seppure sempre tesa ad operare nel segno del miglior interesse del minore, è sottoposta a continua revisione, sia per i modelli teorici che per le pratiche di intervento. Ecco quindi che dal primo approccio, tutto centrato sul concetto di reato e di responsabilità, si è passati – come peraltro riportato schematicamente nel grafico sottostante – ad una progressiva considerazione di tutti gli attori e di tutti i ruoli del sistema della Giustizia minorile: i giovani autori di reato, la vittima, la famiglia, la rete degli operatori sociali, nel tentativo di garantire non solo l’equità della misura trattamentale, ma anche l’efficacia e la tenuta dell’inserimento sociale del giovane reo.

Il sistema di giustizia minorile e il minore autore di reato - evoluzione dei modelli trattamentali immagine in cui sono descritti quattro livelli.nel IV LIVELLO del MODELLO DELLA SICUREZZA DINAMICA La sicurezza è condizione per la realizzazione di qualsiasi progetto educativo che riguarda il minore. Il modello si fonda su un concetto di responsabilità intesa come complessiva e pluridimensionale, non esclusiva nè delegabile e limitata a una specifica funzione, bensì integrata ovvero condivisa con gli attori del sistema riguarda persona e società, contesto psico-socio-economico, individuazione di politiche globali, costruzione di rete di partner istituzionali e non, costruzione scelte strategiche orientate alla prevenzione e effettivo inserimento sociale, promozione del benessere individuale e sociale, coinvolgimento della famiglia nel III LIVELLO del MODELLO RIPARATIVO Il modello si evolve estendendo le due funzioni precedenti e l'intervento tende a considerare anche la vittima e a prevedere una finalità di tipo rieducativo riguarda danni e relazione reo-vittima, conflitto, mediare, costruzione consenso reo-vittima, gestione conflitto attraverso coinvolgimento parti nel II LIVELLO del MODELLO RIABILITATIVO - TRATTAMENTALE L'intervento è interno al Dipartimento della Giustizia Minorile ma è al contempo presente una prima proiezione esterna; la pena viene interpretata in maniera riabilitativa. riguarda autore del reato, rieducazione del reo, risposta ai bisogni e risocializzazione del reo, equipe interdisciplinari, trattamento individualizzato del reo. nel I LIVELLO del MODELLO RETRIBUTIVO Il Dipartimento della Giustizia Minorile lavora principalmente sul reato e l'intervento si conclude con l'esecuzione della pena e riguarda il reato, la responsabilità individuale del reo, l'imposizione di un processo e di una pena, la responsabilità a favore della ricostruzione di un equilibrio interrotto

NORMATIVA DI RESPIRO EUROPEO RECEPITA DALL’ITALIA SULLA TUTELA DEI DIRITTI DEI MINORI AUTORI DI REATO

Regole minime di Pechino per l’amministrazione della Giustizia minorile adottate dall’O.N.U. a New York, il 29 novembre 1985

  • (art.17 d)) La tutela del minore in conflitto con la legge deve essere il criterio determinante nella valutazione processuale
  • (art. 2 a)) Un minorenne può essere imputato per un reato ma non è penalmente responsabile come un adulto
  • (art. 2 c)) Ogni Paese adotta un corpo di leggi, regole e norme specificamente applicabili ai minori autori di reato e istituzioni e strutture collegate con la funzione dell’amministrazione della giustizia minorile
  • (art.4) Ogni Paese riconosce la nozione di soglia di età della responsabilità penale e dovrà tener conto della maturità affettiva, mentale ed intellettuale
  • (art.5) Le misure adottate nei confronti dei minori autori di reato debbono essere proporzionali alle circostanze del reato e all’autore dello stesso
  • (art. 6) I diversi livelli dell’amministrazione della giustizia minorile possono esercitare un potere discrezionale sia nell’istruttoria che nel processo e nella fase esecutiva tenuto conto delle esigenze del minore
  • (art.12) E’ prevista la creazione di servizi di polizia speciali nelle gradi città e una formazione specifica per le forze di polizia dedicate ai minori
  • (art.13) La custodia preventiva può essere usata come ultimo mezzo e la sua durata deve essere la più breve possibile. Bisogna privilegiare le misure alternative alla detenzione
  • (art. 13) I minori in custodia preventiva devono essere separati dagli adulti o in una parte distinta
  • (art.13) durante la custodia preventiva, i minori devono ricevere cure, protezione e ogni assistenza individuale, sul piano sociale, educativo, professionale, psicologico, medico e fisico necessari alla loro età, sesso, personalità
  • (art. 14) Il processo deve svolgersi in un clima di comprensione e il minore a diritto di esprimersi liberamente
  • (art.25) Privati, organizzazioni di volontariato e istituzioni locali sono chiamati a contribuire al reinserimento del minore nella comunità e, per quanto possibile, in famiglia
  • (art.26) Obiettivo principale del trattamento sono l’educazione e la formazione affinchè i minori possano avere un ruolo costruttivo e produttivo nella società
  • (art.27) I giovani collocati in istituzioni riceveranno aiuto, protezione e assistenza sul piano sociale, educativo, professionale, psicologico, sanitario e fisico per una crescita armonica
  • (art.28-29) Si dovrà ricorrere il più frequentemente possibile a misure non detentive quali la liberazione condizionale o il regime di semilibertà

“Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989” ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176

  • (art. 3) In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

Oltre a principi generali, riconosciuti anche agli adulti, lo Stato riconosce alcuni principi e diritti specifici per i minori entrati in conflitto con la legge

  • (art.40, c.3) Prevedere l’adozione di leggi, procedure, la costituzione di autorità e di istituzione destinate specificatamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato
  • (art.40, c.3, a)) Stabilire un’età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato
  • (art.12) Ascoltare il minore in ogni procedura giudiziaria o amministrativa
  • (art.40, c.3. b)) Adottare provvedimenti per il trattamento dei minori che evitino di ricorrere a procedure giudiziarie, quando possibile ed auspicabile
  • (art. 40, c.2, III) Prevedere di giudicare il minore senza indugio
  • (art.37 d) – art.40, c.2, II) Garantire assistenza legale, giuridica o altra assistenza appropriata per la difesa del minore
  • (art.40, c2, VI) Garantire l’assistenza gratuita di un interprete se il minore non comprende la lingua utilizzata
  • (art.37, c)) Tenere conto delle esigenze del fanciullo in relazione alla sua età nel trattamento
  • (art.37, b)) L’imprigionamento di un minore deve essere l’ultima ratio e avere la durata più breve possibile
  • (art. 40, c. 4) Prevedere tutta una gamma di disposizioni in particolar modo le cure, l’orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, programmi di formazione generale e professionali, soluzioni alternative all’assistenza istituzionale, in vista di assicurare un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato
  • (art 37, c)) Garantire la separazione dagli adulti nel caso di privazione della libertà
  • (art.37, c)) Garantire il contatto con la sua famiglia nel caso di privazione della libertà, tranne eccezioni
  • (art.40, c.1) Offrire un trattamento che faccia assumere un ruolo costruttivo in seno alla società


"Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996“ ai sensi  Legge 20 marzo 2003, n.77

Diritti dei minori  che non hanno raggiunto l’età di 18 anni nei procedimenti di fronte a un’autorità giudiziaria

  • (Art. 3) Diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione
  • (Art. 4) Diritto a richiedere - personalmente o tramite altre persone od organi - la designazione di un rappresentante speciale quando il minore è privo dei detentori della responsabilità genitoriale
  • Doveri dell’Autorità giudiziaria nel processo decisionale
  • (Art.6, a) Prendere ogni decisione nell’interesse superiore del fanciullo e, se necessario, ottenere informazioni supplementari
  • (Art. 7) Agire prontamente per evitare ogni inutile ritardo
  • (Art.8) Procedere d’ufficio, qualora il benessere del minore sia seriamente minacciato
  • (Art.9)  Designare un rappresentante speciale per il minore
  • (Art.6, b) Assicurarsi che il minore abbia ricevuto tutte le informazioni pertinenti
  • (Art.6, b) Permettere al minore di esprimersi
  • (Art.6, c) Tenere in debito conto l’opinione espressa dal minore
  • (Art. 5-9) Le Parti esaminano l’opportunità di avvalorare ulteriori diritti azionabili, riferiti, per esempio, alla designazione di un avvocato
  • (Art. 13) Le Parti incoraggiano il ricorso alla mediazione e a qualunque altro metodo di soluzione dei conflitti atto a concludere un accordo
  • (Art.16)Costituzione di un Comitato permanente per l’attuazione della Convenzione

 

Note

nota 1 - Data l’estrema rilevanza della materia, si vuole segnalare come in maniera sempre più sistematica si stia procedendo, in pena coerenza alle risultanze di numerose indagini scientifiche  verso la determinazione di un approccio multidimensionale: un approccio cioè basato sulla valutazione integrata dei dati risultanti dalla rilevazione radiologica, ovvero dal grado di maturazione ossea del distretto polso-mano, dall’esame fisico svolto da un pediatra, da un colloquio, nel corso del quale, in caso di minore straniero, deve essere presente un traduttore/mediatore culturale. Tale procedura scaturisce dal Protocollo siglato dai Ministeri della Giustizia, dell’Interno, della Sanità e approvato dal Consiglio Superiore di Sanità a seguito del lavoro svolto da un Gruppo Tecnico interistituzionale e multidisciplinare.

nota 2 - Il codice di procedura penale prevedeva anche l’applicabilità ai minorenni del ricovero presso un ospedale psichiatrico giudiziario. La Corte Costituzionale ha però dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale disposizione, in quanto una misura detentiva e segregante come quella in questione, prevista e disciplinata in modo uniforme per adulti e minori, non è compatibile con le peculiari esigenze di tutela dei minori imposte dai principi costituzionali e dalle norme internazionali. La Corte di Cassazione ha  ritenuto applicabile ai minori non imputabili per vizio totale di mente e socialmente pericolosi la misura del riformatorio giudiziario da eseguire nelle forme del collocamento in comunità. Il minore infraquattordicenne con vizio parziale di mente per malattia o cronica intossicazione da alcol o sostanze stupefacenti può invece essere assegnato ad una casa di cura, sul presupposto che tale misura è più rispondente all’effettivo stato di incapacità.