Adulti in area penale esterna- Le misure di probation penitenziaria - Anno 2023 (2024)

 

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Adulti in area penale esterna - Le misure di probation penitenziaria

Analisi statistica dei dati - Anno 2023

 

 

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Premessa

 

1. Le misure alternative alla detenzione

Le misure alternative alla detenzione sono state introdotte dalla Legge 26 luglio 1975, n.354 recante “Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà” e sono: l’affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare, la semilibertà. La competenza a decidere sulla loro concessione è affidata al Tribunale di sorveglianza.

Le misure alternative alla detenzione mantengono il condannato nella comunità ed implicano una certa restrizione della sua libertà attraverso l’imposizione di condizioni e/o obblighi, contenuti nel programma di trattamento, redatto dall'UEPE  che ha preso in carico il condannato, possibilmente d'intesa con lo stesso.

 

Affidamento in prova al servizio sociale

È considerata la misura alternativa alla detenzione per eccellenza, in quanto si svolge totalmente nel territorio, mirando ad evitare al massimo i danni derivanti dal contatto con l'ambiente penitenziario e dalla condizione di privazione della libertà.

L’applicazione dell'affidamento da un lato fa venir meno ogni rapporto del condannato con l'istituzione carceraria e dall'altro comporta l'instaurarsi di una relazione di tipo collaborativo con l’UEPE.

È regolamentata dall'art.47 dell'Ordinamento penitenziario, così come modificato dall'art. 2 della Legge n.165 del 27 maggio 1998 e consiste nell'affidamento al servizio sociale del condannato fuori dall'istituto di pena per un periodo uguale a quello della pena da scontare, nel limite dei tre anni.

L’affidamento in prova al servizio sociale è previsto anche:

• dall'art.94 Legge 309/1990 per quanto concerne i tossicodipendenti e alcooldipendenti,

• dall'articolo 47-quater per i soggetti affetti da aids o grave deficienza immunitaria.

Vi è poi una figura di affidamento in prova al servizio sociale per il condannato militare. È considerata misura alternativa alla detenzione anche l'espulsione dello straniero prevista dall'art.16 del d.lgs. 286/1998 - Testo Unico sull'immigrazione.

La detenzione domiciliare

La misura alternativa della detenzione domiciliare è stata introdotta dalla Legge n.663 del 10/10/1986, di modifica dell'Ordinamento penitenziario (art.47 ter). In seguito, sono state aggiunte ipotesi di detenzione domiciliare per figure specifiche di condannati: per i soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria (art.47-quater) e per le condannate madri (art.47- quinquies- Detenzione domiciliare speciale).

La Legge 9 agosto 2013 n.94 ne ha ulteriormente esteso l’applicabilità eliminando gli automatismi che escludevano dal beneficio alcune categorie di soggetti, come i recidivi per piccoli reati e rendendone più agevole l’accesso per i condannati che al momento della irrevocabilità della sentenza fossero già liberi, a meno che non siano autori di gravi reati.

La misura consiste nell'esecuzione della pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, in luogo pubblico di cura, assistenza e accoglienza e, solo in caso di donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente, di case famiglia protette.

L'ordinamento prevede varie forme di detenzione domiciliare, analiticamente descritte agli artt. 47 ter e suoi commi costitutivi, 47 quater, quinquies.

È altresì prevista la detenzione domiciliare per le pene non superiori a diciotto mesi, introdotta dalla Legge 199/2010, che consente l'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive brevi; il termine dei 18 mesi è stato ampliato a 24 mesi dal D.L. 211/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 9/2012.

 

La semilibertà

Può essere considerata come una misura alternativa impropria, in quanto, rimanendo il soggetto in stato di detenzione, il suo reinserimento nell'ambiente libero è parziale. È regolamentata dall'art.48 dell'Ordinamento penitenziario e consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dall'Istituto di pena per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale, in base ad un programma di trattamento, la cui responsabilità è affidata al direttore dell'istituto di pena.

I requisiti oggettivi per l’ammissione alla misura sono: pena dell’arresto, o pena della reclusione non superiore a sei mesi, se il condannato non è affidato al servizio sociale (comma 1 art. 50 O.P.); espiazione di almeno metà della pena o, se si tratta di condannato per uno dei reati indicati nel comma 1 dell’art. 4 bis O.P., di almeno due terzi della pena (comma 2 art. 50 O.P.); prima dell’espiazione di metà della pena, nei casi previsti dall’art. 47 O.P. (pena inferiore ai tre anni), se mancano i presupposti per l’affidamento in prova al servizio sociale e la condanna è per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell’art. 4 bis O.P.; espiazione di almeno venti anni di pena per i condannati all’ergastolo.

 

2. Le misure di sicurezza

Le misure di sicurezza prevedono la limitazione della libertà personale e si applicano nei confronti dei condannati o degli assolti per infermità mentale/incapacità di intendere e volere, considerati socialmente pericolosi, con lo scopo di controllarne la condotta e prevenirne il pericolo di recidiva.

Il nostro ordinamento prevede misure di sicurezza detentive e non detentive.

 

Misure di sicurezza detentive.

 L’internato ha l’obbligo di permanenza in struttura.

- Colonia agricola o casa di lavoro.

- Ricovero in casa di cura e custodia e Ricovero in OPG. Entrambe le misure dal 1° aprile 2015 si attuano nelle Residenze per l’esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS).

 

Misure di sicurezza non detentive.

Si applicano a persone in libertà prevedendo obblighi/prescrizioni e sono la libertà vigilata, l’espulsione dallo Stato dello straniero, il divieto di soggiorno, il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche.


â–ºVersione integrale dell'analisi (pdf,1312 kb)