Beni sequestrati o confiscati - Dati nazionali - (31 marzo e 30 settembre 2014)

 

Misure di prevenzione patrimoniali: Monitoraggio della Legge 7 marzo 1996, n. 109
"Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati.
Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione …"

 

Fenomeno osservato: misure di prevenzione patrimoniali di contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso emesse ex Legge 7 marzo 1996, n. 109 (beni sequestrati o confiscati)

Normativa di riferimento: Legge 7 marzo 1996, n. 109
Norma istitutiva della rilevazione: art. 3 comma 2 della Legge 7 marzo 1996, n. 109
Inizio rilevazione: 1997

Circolari in vigore:

  • Circolare del 27 ottobre 1997 (per i Tribunali interessati)
  • Circolare del 10 ottobre 2008 (per le 14 Corti d'appello interessate)
  • Circolare del 27 novembre 2008 (per le 14 Procure generali interessate)
  • Circolare del 23 dicembre 2010 (per le 13 Procure generali e le 13 Corti di appello interessate)
  • Circolare DGSIA del 17 ottobre 2011

Cadenza della rilevazione: continua
Cadenza della Relazione al Parlamento: semestrale
Dati disponibili più recenti: situazione al 30 settembre 2014

Beni sequestrati o confiscati: situazione al 30 settembre 2014
Totale beni sottoposti a provvedimento Beni immobili Beni mobili Beni mobili registrati Aziende Beni finanziari
133.886 61.610 20.341 27.644 9.300 14.991

 

Beni sequestrati o confiscati: situazione al 30 settembre 2014
Totale beni confiscati e destinati (*) Beni confiscati e destinati
ai Comuni (*)
Beni confiscati e destinati
allo Stato (*)
Valore stimato dei beni confiscati e destinati (**)
5.170 4.275 895 (dato non disponibile)

NOTA: con l'avvio del SIPPI (Sistema Informativo Prefetture e Procure dell’Italia meridionale) la banca dati ha subito rilevanti modifiche strutturali, anche in termini di classificazioni dei beni, come è evidenziato a partire dalla Relazione al Parlamento dell'Aprile 2009 e Relazioni successive.

(*) questi valori sono solo di poco superiori a quelli della precedente Relazione del Marzo 2014; per le motivazioni si rimanda al par. 5 della corrente Relazione del Settembre 2014

(**) il valore stimato dei beni confiscati e destinati non è stato riportato nella corrente Relazione del Settembre 2014 (come anche nella Relazione del Marzo 2014), in quanto l'Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati, avente l'incarico di emanare i decreti di destinazione dei beni dal marzo 2010, non ha normativamente l'obbligo di riportare nel decreto la stima del valore dei beni; questo ha reso, con il passare del tempo, sempre piu' inattendibili gli importi pubblicati nelle Relazioni e nelle tabelle allegate

 

Nota metodologica relativa alla Relazione al Parlamento del Settembre 2014

Il monitoraggio della Legge 13 settembre 1982, n. 646, in tema di misure di prevenzione personali e patrimoniali di contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso, è iniziato nel 1983 in osservanza di una circolare del Direttore generale degli Affari penali, ha cadenza semestrale e fa parte del Piano Statistico Nazionale.

Nel 1997 ne è iniziato un altro analogo, in osservanza di uno dei più significativi interventi operati dal Legislatore in materia di misure di prevenzione patrimoniali di contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso, la Legge 7 marzo 1996, n. 109 (art. 3, comma 2), recante "Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla Legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto legge 14 giugno 1989 n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989 n. 282".

Sempre relativamente agli interventi normativi operati dal Legislatore in materia di misure di prevenzione patrimoniali di contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso, si ricordano, per conoscenza: la Legge n. 125 del 2008, l'art. 12 sexies della Legge n. 356 del 1992, l'art. 2 della Legge n. 94 del 2009, il Decreto Legge n. 4 del 2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 50 del 2010, la Legge n. 136 del 2010, ed infine il Decreto Legislativo n. 159 del 2011 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione...") con il quale il Legislatore ha effettuato una completa ricognizione della legislazione antimafia in vigore ed ha provveduto al coordinamento delle norme in materia.

La Legge 7 marzo 1996, n. 109 stabilisce che la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati, allo stato del procedimento per il sequestro e la confisca dei beni, alla consistenza, destinazione ed utilizzazione dei beni, venga disciplinata da un Regolamento del Ministero della Giustizia, adottato di concerto con le altre Amministrazioni interessate agli istituti in questione. Detto regolamento è stato emanato in data 24 febbraio 1997 ed è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 28 marzo 1997.

Uno degli scopi principali della Legge 7 marzo 1996, n. 109 è la rapida destinazione, a fini sociali od istituzionali, dei profitti derivanti dalle attività illecite della criminalità organizzata di tipo mafioso a favore di quelle stesse Comunità sul cui territorio tali attività illecite si erano dispiegate.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7 Decreto Ministeriale 24 febbraio 1997, n. 73, questo Ministero trasmette, con cadenza semestrale, i dati necessari per la predisposizione della relazione finale che la Presidenza del Consiglio dei Ministri è tenuta a fornire al Parlamento.

Nella Relazione ministeriale sono rappresentate le tabelle inerenti le misure patrimoniali relative sia al procedimento di prevenzione (dal suo inizio sino alla definizione), sia alle fasi inerenti la gestione dei beni (sino alla loro definitiva destinazione).

Nel corso dell’anno 2009, il citato monitoraggio di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 109 si è avvalso di un nuovo sistema informativo per l'inserimento e la gestione dei dati.

Tale nuovo sistema informativo denominato “SIPPI” (Sistema Informativo delle Procure e Prefetture dell’Italia) riposa sulla stessa base normativa della banca dati costituita nel 1997 ed è funzionale agli stessi compiti di monitoraggio del fenomeno e di informazione al Parlamento (si vedano a tale proposito le Relazioni al Parlamento a partire da quella dell’Aprile 2009).

La novità è di natura puramente tecnica e consiste nell’applicazione della metodologia informatica in rete a questo settore. In particolare, il nuovo sistema informativo consente l'automazione delle procedure di prevenzione patrimoniale: dalla proposta della misura alla destinazione del bene. Tale fattore riveste un’importanza cruciale e consente, da un lato, una maggiore omogeneità dei dati registrati, e, dall’altro, la registrazione in tempo reale delle informazioni sul bene sequestrato o confiscato (tipologia, consistenza, ubicazione, stato giuridico, gestione e destinazione).


Nota 1: le Relazioni al Parlamento, con le relative tabelle allegate, vengono pubblicate su questo sito della giustizia alla voce "Pubblicazioni, studi, ricerche" presente nella pagina iniziale del sito.

Nota 2: per richiedere tutti i dati attualmente disponibili relativi al presente monitoraggio, si prega di inviare una e-mail all'indirizzo biblioteca.aapp.min@giustizia.it, denominandone l'oggetto con "Richiesta dati attualmente disponibili relativi al monitoraggio sui Beni sequestrati o confiscati"

Fonte: Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale della giustizia penale - Ufficio I

 

Misure di prevenzione patrimoniali: Monitoraggio della Legge 7 marzo 1996, n. 109
"Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati.
Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione …"

 

Fenomeno osservato: misure di prevenzione patrimoniali di contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso emesse ex Legge 7 marzo 1996, n. 109 (beni sequestrati o confiscati)

Normativa di riferimento: Legge 7 marzo 1996, n. 109
Norma istitutiva della rilevazione: art. 3 comma 2 della Legge 7 marzo 1996, n. 109
Inizio rilevazione: 1997

Circolari in vigore:

  • Circolare del 27 ottobre 1997 (per i Tribunali interessati)
  • Circolare del 10 ottobre 2008 (per le 14 Corti d'appello interessate)
  • Circolare del 27 novembre 2008 (per le 14 Procure generali interessate)
  • Circolare del 23 dicembre 2010 (per le 13 Procure generali e le 13 Corti di appello interessate)
  • Circolare DGSIA del 17 ottobre 2011

Cadenza della rilevazione: continua
Cadenza della Relazione al Parlamento: semestrale
Dati disponibili più recenti: situazione al 31 marzo 2014

Beni sequestrati o confiscati: situazione al 31 marzo 2014
Totale beni sottoposti a provvedimento Beni immobili Beni mobili Beni mobili registrati Aziende Beni finanziari
126.063 58.928 18.553 26.363 8.715 13.504

 

Beni sequestrati o confiscati: situazione al 31 dicembre 2013
Totale beni confiscati e destinati (*) Beni confiscati e destinati
ai Comuni (*)
Beni confiscati e destinati
allo Stato (*)
Valore stimato dei beni confiscati e destinati (**)
5.100 4.222 878 (dato non disponibile)

NOTA: con l'avvio del SIPPI (Sistema Informativo Prefetture e Procure dell’Italia meridionale) la banca dati ha subito rilevanti modifiche strutturali, anche in termini di classificazioni dei beni, come è evidenziato a partire dalla Relazione al Parlamento dell'Aprile 2009 e Relazioni successive. Per maggiori dettagli si veda, comunque, anche la sottostante nota metodologica.

(*) questi dati sono aggiornati al 31 dicembre 2013, in quanto l'Agenzia Nazionale per i Beni confiscati non ha trasmesso i decreti di destinazione relativi ai primi tre mesi del 2014

(**) il valore stimato dei beni confiscati e destinati non è stato riportato in questa Relazione del Marzo 2014 (come è invece stato fatto nelle Relazioni precedenti), in quanto l'Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati, avente l'incarico di emanare i decreti di destinazione dei beni dal marzo 2010, non ha normativamente l'obbligo di riportare nel decreto la stima del valore dei beni; questo ha reso, con il passare del tempo, sempre piu' inattendibili gli importi pubblicati nelle Relazioni e nelle tabelle allegate, pertanto, con questa Relazione, si è preferito non pubblicare nessun importo

 

Nota metodologica relativa alla Relazione al Parlamento del Marzo 2014

Il monitoraggio della Legge 13 settembre 1982, n. 646, in tema di misure di prevenzione personali e patrimoniali di contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso, è iniziato nel 1983 in osservanza di una circolare del Direttore generale degli Affari penali, ha cadenza semestrale e fa parte del Piano Statistico Nazionale.

Nel 1997 ne è iniziato un altro analogo, in osservanza di uno dei più significativi interventi operati dal Legislatore in materia di misure di prevenzione patrimoniali di contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso, la Legge 7 marzo 1996, n. 109 (art. 3, comma 2), recante "Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla Legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto legge 14 giugno 1989 n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989 n. 282".

Sempre relativamente agli interventi normativi operati dal Legislatore in materia di misure di prevenzione patrimoniali di contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso, si ricordano, per conoscenza: la Legge n. 125 del 2008, l'art. 12 sexies della Legge n. 356 del 1992, l'art. 2 della Legge n. 94 del 2009, il Decreto Legge n. 4 del 2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 50 del 2010, la Legge n. 136 del 2010, ed infine il Decreto Legislativo n. 159 del 2011 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione...") con il quale il Legislatore ha effettuato una completa ricognizione della legislazione antimafia in vigore ed ha provveduto al coordinamento delle norme in materia.

La Legge 7 marzo 1996, n. 109 stabilisce che la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati, allo stato del procedimento per il sequestro e la confisca dei beni, alla consistenza, destinazione ed utilizzazione dei beni, venga disciplinata da un Regolamento del Ministero della Giustizia, adottato di concerto con le altre Amministrazioni interessate agli istituti in questione. Detto regolamento è stato emanato in data 24 febbraio 1997 ed è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 28 marzo 1997.

Uno degli scopi principali della Legge 7 marzo 1996, n. 109 è la rapida destinazione, a fini sociali od istituzionali, dei profitti derivanti dalle attività illecite della criminalità organizzata di tipo mafioso a favore di quelle stesse Comunità sul cui territorio tali attività illecite si erano dispiegate.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7 Decreto Ministeriale 24 febbraio 1997, n. 73, questo Ministero trasmette, con cadenza semestrale, i dati necessari per la predisposizione della relazione finale che la Presidenza del Consiglio dei Ministri è tenuta a fornire al Parlamento.

Nella Relazione ministeriale sono rappresentate le tabelle inerenti le misure patrimoniali relative sia al procedimento di prevenzione (dal suo inizio sino alla definizione), sia alle fasi inerenti la gestione dei beni (sino alla loro definitiva destinazione).

Nel corso dell’anno 2009, il citato monitoraggio di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 109 si è avvalso di un nuovo sistema informativo per l'inserimento e la gestione dei dati.

Tale nuovo sistema informativo denominato “SIPPI” (Sistema Informativo delle Procure e Prefetture dell’Italia) riposa sulla stessa base normativa della banca dati costituita nel 1997 ed è funzionale agli stessi compiti di monitoraggio del fenomeno e di informazione al Parlamento (si vedano a tale proposito le Relazioni al Parlamento a partire da quella dell’Aprile 2009).

La novità è di natura puramente tecnica e consiste nell’applicazione della metodologia informatica in rete a questo settore. In particolare, il nuovo sistema informativo consente l'automazione delle procedure di prevenzione patrimoniale: dalla proposta della misura alla destinazione del bene. Tale fattore riveste un’importanza cruciale e consente, da un lato, una maggiore omogeneità dei dati registrati, e, dall’altro, la registrazione in tempo reale delle informazioni sul bene sequestrato o confiscato (tipologia, consistenza, valore, ubicazione, stato giuridico, gestione e destinazione).


Nota 1: le Relazioni al Parlamento, con le relative tabelle allegate, vengono pubblicate su questo sito della giustizia alla voce "Pubblicazioni, studi, ricerche" presente nella pagina iniziale del sito.
Nota 2: per richiedere tutti i dati attualmente disponibili relativi al presente monitoraggio, si prega di inviare una e-mail all'indirizzo biblioteca.aapp.min@giustizia.it, denominandone l'oggetto con "Richiesta dati attualmente disponibili relativi al monitoraggio sui Beni sequestrati o confiscati"

Fonte: Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale della giustizia penale - Ufficio I