Vademecum dell’UEPE di CAGLIARI sulla messa alla prova per imputati adulti - Legge n. 67 del 28 aprile 2014 (dicembre 2015)

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di
Cagliari Carbonia-Iglesias Medio Campidano Oristano Ogliastra

Obiettivo della normativa sulla Messa alla Prova per imputati adulti

Adeguare le misure probatorie e le sanzioni alternative alla carcerazione a quelle presenti negli altri Stati dell’Unione Europea che si sono conformati alle Raccomandazioni del Consiglio d’Europa.
Favorire l’esecuzione di misure penali che non destano particolare allarme sociale sul territorio, in modo che l’interessato possa concretizzare la sua volontà di reinserimento nella comunità di appartenenza, ponendo in atto azioni di carattere risarcitorio nei confronti della vittima del reato.
Ridurre la presenza dei detenuti negli istituti penitenziari, accogliendo solo coloro che eseguono pene gravi, per i quali è necessario un periodo di restrizione per esigenze di sicurezza, attivando un percorso trattamentale.

Definizione della Messa alla Prova per imputati adulti

Consiste nella sospensione del procedimento penale dell’imputato e nello svolgimento di determinate prestazioni contenute nel programma di trattamento, elaborato dall’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna con il consenso dell’interessato.

Chi può richiedere la Messa alla Prova

L’imputato (La richiesta può essere presentata anche dagli imputati, ai sensi del comma 1 dell’art. 15 bis (riguardante le norme transitorie) della legge sulla messa alla prova (introdotto dalla normativa dell’11 agosto 2014, n. 118) “ per i procedimenti in corso alla data in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stata pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado”) può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova per i reati puniti con:

  1. Pena pecuniaria;
  2. Pena della reclusione fino a 4 anni (sola, congiunta o alternativa a pena pecuniaria)
  3. Per uno dei reati previsti nell’art. 550 comma 2 c.p.p.:
    1. violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 del codice penale
    2. resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale
    3. oltraggio a un magistrato in udienza; aggravato a norma dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale
    4. violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale
    5. rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime
    6. furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale
    7. ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale).

Chi è escluso dalla Messa alla Prova

Non può essere concessa agli imputati degli articoli:

  1. 102 c.p. (abitualità presunta dalla legge)
  2. 103 c.p. (abitualità ritenuta dal Giudice)
  3. 104 c.p. (abitualità nelle contravvenzioni)
  4. 105 c.p. (professionalità nel reato)
  5. 108 c.p. (tendenza a delinquere)
  6. 15 bis comma 2 (norme transitorie) della legge sulla messa alla prova per colui che è stato dichiarato contumace e per il quale non è stato emesso il decreto di irreperibilità.

Chi è competente per la concessione della Messa alla Prova

Giudice Monocratico competente per il procedimento in corso per i reati ammessi per la concessione

Come si accede al beneficio

La richiesta di sospensione del procedimento penale con messa alla prova deve essere proposta al giudice direttamente dall’imputato o dal suo legale, oralmente o per iscritto:

  1. Nel corso delle indagini preliminari;
  2. Fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 (discussione) e 422 (attività di integrazione probatoria del giudice) del c.p.p;
  3. Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio;
  4. Entro il termine e con le forme stabilite dall’art. 458 c.p.p. comma 1 (richiesta di giudizio abbreviato) quando è stato notificato il decreto di giudizio immediato;
  5. Con l’atto di opposizione quando si tratta di procedimento per decreto.

La richiesta di sospensione del procedimento penale con messa alla prova deve essere corredata dal programma di trattamento, o dalla richiesta di formulazione dello stesso, qualora l’imputato non possa presentare il programma perché non è stata possibile l’elaborazione.

Disposizione della sospensione del procedimento con Messa alla Prova

La sospensione del procedimento con la messa alla prova è disposta se il Giudice reputa idoneo il programma di trattamento (che può integrare o modificare con il consenso dell’imputato) in base ai parametri dell’art. 133* c.p. e se ritiene che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati.
Il Giudice al fine di decidere sulla concessione può acquisire, attraverso la Polizia Giudiziaria, i Servizi Sociali o altri enti pubblici, tutte le informazioni necessarie relativamente alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell’imputato. Può integrare o modificare il programma, tenendo in considerazione queste notizie, acquisendo il consenso dell’interessato.
Inoltre, il Giudice valuta anche che il domicilio indicato dall’imputato sia tale da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato.

Articolo 133 del codice penale
Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena.
Nell’esercizio del potere discrezionale indicato nell’articolo precedente, il giudice deve tenere conto della gravità del reato, desunta:

  1. dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione;
  2. dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;
  3. dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.

Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:

  1. dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
  2. dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
  3. dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
  4. delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

Durata del procedimento di sospensione e Messa alla Prova

  1. ha una durata nel massimo di due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria;
  2. ha una durata nel massimo di un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

In caso di revoca o di esito negativo della Messa alla Prova, il Pubblico Ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae un periodo corrispondente a quella della prova eseguita.

Ai fini della detrazione, tre giorni di prova sono equiparati:

  • a un giorno di reclusione o di arresto;
  • a 250 euro di multa o di ammenda.

Motivo di revoca della Messa alla Prova:

  • la trasgressione grave del programma di trattamento;
  • la reiterata trasgressione dello stesso;
  • il rifiuto di prestare il lavoro di pubblica utilità;
  • la commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

Impegni dell’imputato o del suo legale per l’ottenimento della Messa alla Prova

  • Si dovrà rivolgere all’U.E.P.E per presentare la richiesta del programma e l’elaborazione dello stesso (l’U.E.P.E competente sarà quello più vicino al luogo ove l’interessato dovrà eseguire la misura);
  • Presenterà all’U.E.P.E la documentazione rilevante per il procedimento:
    1. Provvedimento giudiziario riguardante l’imputazione;
    2. Eventuale fissazione della data di udienza per Messa alla Prova;
    3. Nominativo del Giudice competente per il procedimento;
    4. Documentazione relativa alla situazione personale, familiare e lavorativa;
    5. Eventuali certificati e programmi terapeutici rilasciati dal Servizio per le Dipendenze, Centro di Salute Mentale o Comunità Terapeutica;
    6. Dichiarazione di disponibilità dell’Ente per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità (attività obbligatoria prevista per la concessione della messa alla prova);
    7. Eventuale attività di volontariato.

in modo da agevolare l’U.E.P.E nell’espletamento dei propri interventi per la concessione del beneficio.

Competenza dell’U.E.P.E incaricato dalla legge per redigere il programma di trattamento per l’esecuzione della Messa alla Prova – Prassi adottata dall’U.E.P.E di Cagliari

Prima fase

Si svolge presso il Servizio di Segretariato/Accoglienza dell’U.E.P.E. attraverso

  • Colloquio di orientamento con l’interessato.
  • Istruttoria istanza per il rilascio del programma di trattamento per messa alla prova, secondo il modello (Mod. map. 1) predisposto dalla Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna (Ufficio Centrale da cui gli UEPE ricevono le disposizioni per l’attività di servizio sociale).

Il modello (Mod. map 1) deve contenere le notizie relative alle:

  1. Condizioni personali e familiari dell’interessato;
  2. Attività lavorativa;
  3. Orientamento e individuazione dell’ente o associazione dove svolgere il lavoro di pubblica utilità, determinato dalla legge nel minimo di 10 giorni e nel massimo di 8 ore giornaliere anche non continuative;
  4. Verifica se il risarcimento del danno è già stato effettuato ed, eventualmente, orientamento per l’individuazione di possibili azioni risarcitorie;
  5. Acquisizione della volontà del soggetto per eventuale percorso finalizzato alla riparazione del danno, simbolico o sostanziale, o di mediazione con la persona offesa presso agenzie di mediazione individuate nel territorio di competenza dell’U.E.P.E.

L’interessato presenterà l’istanza di elaborazione del programma di trattamento, con allegata la documentazione rilevante per il procedimento, presso il Giudice che ha aperto il procedimento.

Seconda Fase

Prende avvio con l’assegnazione del fascicolo ad un funzionario di servizio sociale finalizzata alla realizzazione dell’Inchiesta per la Messa alla Prova.
L’Inchiesta prevede l’elaborazione di due documenti (secondo format elaborati dal DAP):

  1. la relazione di indagine socio-familiare
  2. la proposta di programma di trattamento.

Acquisite le informazioni sul soggetto ed effettuate le valutazioni complessive, riportate nella relazione di indagine, si elabora la proposta di programma di trattamento.

Il programma focalizza l’attenzione su:

  1. Impegni lavorativi
  2. Impegni di studio/formazione
  3. Dettaglio dell’attività di volontariato
  4. Dettaglio del lavoro di pubblica utilità
  5. Adesione al percorso di mediazione, quando sia possibile
  6. Adesione ad un programma terapeutico presso Servizio per le Dipendenze, Comunità Terapeutica, Dipartimento di Salute Mentale.

Azioni operative del funzionario di servizio sociale per elaborare la relazione d’indagine e il programma di trattamento:

  • assumerà contatti con l’interessato previa convocazione presso l’U.E.P.E. per l’acquisizione delle notizie generali;
  • effettuerà i successivi interventi nell’ambiente di vita del soggetto (visita domiciliare, sede di lavoro, ecc);
  • avvierà contestualmente i rapporti con gli enti territoriali o, eventualmente, con i servizi deputati alla cura di patologie o dipendenze (Ser.D, CSM, C.T);
  • stabilirà le modalità operative con l’ente o l’associazione per concordare le mansioni e i tempi di esecuzione del lavoro di pubblica utilità e l’eventuale attività di volontariato.

Infine, i due elaborati verranno trasmessi al Giudice committente dieci giorni prima della data di udienza.

Terza Fase

Dopo che il Giudice si pronuncerà con Ordinanza per la concessione della messa alla prova, la trasmetterà immediatamente all’U.E.P.E. L’interessato si presenterà presso questo Ufficio per sottoscriverne il verbale e da tale data avrà avvio l’esecuzione della misura.

L’interessato verrà affidato al servizio sociale dell’U.E.P.E, ai sensi dell’art. 168 bis del codice penale, e affiancato, per tutto il periodo di esecuzione, da un funzionario di servizio sociale, che, per continuità, è colui che ha espletato l’indagine socio - familiare
Il funzionario, quale garante della “libertà” del soggetto, seguirà il medesimo nel suo percorso di vita (familiare, lavorativa e sociale), secondo le linee del programma di trattamento.
Sarà cura del funzionario relazionare trimestralmente al Giudice sull’andamento della misura.

A conclusione del percorso, il Giudice si esprimerà con sentenza, sull’esito dello stesso.
L’esito positivo della prova determinerà l’estinzione del reato, restando comunque applicabili le eventuali sanzioni amministrative accessorie.

Convenzioni per esecuzione del lavoro di pubblica utilità per Messa alla Prova

Il Decreto del Ministero della Giustizia n. 88 del 8 giugno 2015, che recepisce l’art. 8 della legge n. 67 del 28 aprile 2014, stabilisce che il Presidente del Tribunale Ordinario, su delega del Ministro della Giustizia, possa stipulare apposite convenzioni con gli enti pubblici e privati che accolgono le persone per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità.
Tale misura può essere eseguita anche presso gli enti già convenzionati con il Tribunale, ai sensi dell’art. 54 del Decreto Legislativo n. 28 agosto 2000, 274.

Durata e svolgimento del lavoro di pubblica utilità per Messa alla Prova

La durata non deve essere inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, e della durata massima di due anni (se si tratta di un reato per il quale è prevista una condanna per pena detentiva) e della durata massima di un anno (se si tratta di un reato per il quale è prevista una condanna per pena pecuniaria).
La durata giornaliera non può superare le otto ore.
La misura ha inizio il primo giorno in cui il soggetto si presenta presso l’ente ospitante e si svolge secondo le modalità concordate e inserite nel programma per la messa alla prova, elaborato dall’UEPE competente, e si conclude nel termine indicato dal Giudice.
La presenza è documentata su apposito registro o mediante mezzi di rilevazione elettronica.

Ruolo dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna per la stipula delle convenzioni per Messa alla Prova

L’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, al fine di pervenire alla stipula delle convenzioni, può favorire i contatti tra il Tribunale Ordinario e gli enti disponibili ad accogliere le persone in esecuzione di tale misura, in modo che si crei una collaborazione proficua tra l’attività istituzionale dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna e gli enti accreditati con convenzione che operano sul territorio.
L’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna accerta la regolarità della prestazione e riferisce al Giudice nella relazione periodica e finale, informandolo delle eventuali modifiche che si verificano nell’ente (in caso di recesso dalla convenzione o per cessata attività), proponendo quindi un diverso ente per la prosecuzione della misura.
L’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna rappresenta quindi il tramite tra i soggetti che eseguono tale misura, gli enti ospitanti e il Giudice competente per la concessione del beneficio.

Ruolo dell’Ente ospitante nel corso del lavoro di pubblica utilità per Messa alla Prova

L’ente ospitante deve formulare per iscritto la dichiarazione di disponibilità, evidenziando le mansioni da assegnare, i giorni e gli orari di presenza presso la struttura, previo accordo con i soggetti interessati, in modo che l’esigenza di questi ultimi sia funzionale alle finalità dell’ente.

Inoltre deve provvedere alla copertura dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché alla responsabilità civile verso terzi.
Infine deve nominare un Referente/tutor che assegni le mansioni, acquisisca le presenze su apposito registro (non possono essere computate nell’orario di lavoro le frazioni di ora) ed elabori le relazioni periodiche e conclusiva per documentare l’iter.
Tali relazioni dovranno essere trasmesse all’UEPE competente.

Il Referente dell’ente ospitante dovrà quindi collaborare con il funzionario incaricato dell’UEPE per informarlo dell’esecuzione della misura e degli eventuali problemi (per es. assenze a qualsiasi titolo) che potrebbero insorgere nel corso della stessa.

Ruolo del soggetto ammesso al lavoro di pubblica utilità per Messa alla Prova

L’interessato dovrà attivarsi personalmente, o attraverso il proprio legale, per reperire un ente che possa accoglierlo, che dovrà essere già convenzionato con il Tribunale Ordinario oppure dovrà manifestare la volontà di sottoscrivere la convenzione, rivolgendosi all’UEPE per essere orientati per l’istruttoria della pratica.

Pertanto, quando l’interessato si presenterà all’UEPE per richiedere l’elaborazione del programma per messa alla prova, dovrà consegnare a detto Ufficio la dichiarazione dell’ente ospitante per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, in modo da agevolare gli interventi istituzionali.

Successivamente alla concessione della messa alla prova, l’interessato dovrà presentarsi presso l’ente ospitante per prestare la propria opera. Qualora fosse impedito a prestare l’attività per tutto o parte dell’orario giornaliero stabilito, ne dovrà dare tempestivo avviso per le vie brevi all’ente ospitante, consegnando successivamente la documentazione giustificativa. L’impedimento per malattia o infortunio dovrà essere giustificato con apposito certificato.

In ogni caso, la prestazione non resa dovrà essere effettuata in un tempo diverso, d’intesa tra le parti e in modo che si armonizzi con gli altri impegni lavorativi, personali e familiari dell’interessato.

 

Indirizzi dell’U.E.P.E di Cagliari e della sede di servizio di Oristano per informazioni sulla Messa alla Prova per imputati adulti

SEDE DI CAGLIARI
Via Giuseppe Peretti, n. 1 - 09134 Cagliari (2° piano)
Centralino 070/53721
Fax 070/542667
E mail: uepe.cagliari@giustizia.it ; Pec uepe.cagliari@giustiziacert.it

Funzionari Referenti nel servizio di segretariato/accoglienza
Paola Pisu 070/5372216 (diretto);
Graziella Pintus 070/5372242 (diretto);
Maria Pina Soriga 070/5372233 (diretto);

Funzionario Referente per la stipula delle convenzioni
Anna Angela Dettori 070/5372206 (diretto;)
Mirella Demontis 070/5372207 (diretto);

SEDE DI ORISTANO
Via Dorando Petri, n. 9 - 09170 Oristano (1° piano)
Centralino 0783/78005; 0783/779015
Fax 0783/772064
E mail: uepe.oristano@giustizia.it; Pec uepe.oristano@giustiziacert.it

Funzionario Referente
Carla Barontini (Responsabile della sede di servizio).