- Salute e disagio psichico - Tema per Stati Generali dell'Esecuzione Penale - Tavolo 10 (luglio 2015)

  • pubblicato nel 2015
  • autore: Roberta Palmisano
  • Temi per Stati Generali dell'Esecuzione Penale
  • Ufficio Studi, ricerche, legislazione e rapporti internazionali
  • licenza di utilizzo: CC BY-NC-ND

 

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio Studi Ricerche Legislazione e Rapporti Internazionali

Normativa sovranazionale
Il diritto alla salute in carcere e in particolare il diritto alla salute mentale, è uno dei diritti fondamentali dell’uomo, essenziali e inalienabili, alla cui tutela sovrintendono anche norme sovranazionali.
La Risoluzione del Parlamento Europeo sulle condizioni detentive 2011/2897(RSP) del 7.12.2011, oltre a invitare gli Stati membri a stanziare idonee risorse alla ristrutturazione e all'ammodernamento delle carceri, a tutelare i diritti dei detenuti, a riabilitare e preparare con successo i detenuti per il rilascio e l'integrazione sociale, a fornire alla polizia e al personale carcerario una formazione ispirata alle moderne pratiche di gestione delle carceri e agli standard europei in materia di diritti dell'uomo, sollecita espressamente a monitorare i prigionieri che soffrono di disturbi mentali e psicologici e a creare una linea specifica nel bilancio UE al fine di incoraggiare tali progetti (punto 8).
Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) negli Standard pubblicati nel 2002 e aggiornati al gennaio 2015, Rilievi essenziali e generali dei Rapporti Generali pone in evidenza la sinergia necessaria tra medico e Amministrazione. Molto importante il paragrafo 42 ove insieme ai doveri del medico il CPT evidenzia il ruolo della direzione del carcere nella prima individuazione dei detenuti che soffrono di disturbi psichiatrici e soprattutto nella scelta delle opportune variazioni da fare al loro ambiente. Questa attività può essere incoraggiata provvedendo a una formazione sanitaria appropriata per alcuni membri del personale di custodia.
Nell’esaminare i doveri di assistenza sanitaria preventiva poi il CPT dedica i paragrafi 57-59 espressamente al dovere di prevenire i suicidi definendolo uno degli scopi di un servizio di assistenza sanitaria in carcere, che “dovrebbe assicurare che ci sia consapevolezza su questo tema in tutto l’istituto”.
Il CPT ai paragrafi 68 e 69 definisce come obblighi di assistenza umana quelli di assistenza sanitaria verso le persone instabili, devianti, che hanno storie di traumi familiari, di lunghe tossicodipendenze, di conflitti con le autorità o altre sventure sociali, incapaci di controllarsi e di prendersi cura di se stessi. In questi casi i bisogni possono non essere medici in senso proprio ma il medico del carcere può promuovere per questi detenuti lo sviluppo di programmi socio-terapeutici e fornire indicazioni per l’organizzazione delle sezioni in cui si trovano in modo da ridurne “l’umiliazione, il disprezzo di sè, l’astio e dare loro un senso di responsabilità e prepararli per la reintegrazione” collaborando con il personale penitenziario.
In tema di salute mentale è fondamentale migliorare la capacità di individuazione precoce del disagio anche al fine di giungere ad una diminuzione dei comportamenti autolesivi e dei suicidi da parte dei reclusi.
Il CPT dà rilievo soprattutto allo screening medico all’entrata e al complessivo processo della ricezione perché molto in questa fase può essere fatto per alleviare l’ansia provata da un nuovo giunto in carcere ed evitare rischi futuri.
Il CPT evidenzia l’importanza che il personale penitenziario riceva un’adeguata formazione così da poter essere capace di riconoscere gli indicatori potenziali.
Importante anche il rilievo dato ai flussi di informazione dall’interno dell’istituto e tra istituti (molto importanti in caso di trasferimento).
La Raccomandazione R(2006)2 del Consiglio d’Europa sulle Regole Penitenziarie Europee sottolineano l’importanza di concludere accordi con gli enti locali per la prosecuzione di ogni necessario trattamento medico e psichiatrico dopo la liberazione, qualora il detenuto dia il suo consenso a tali accordi.
I detenuti dovranno incontrare un medico il più presto possibile dopo l’ingresso in istituto e ogni qualvolta questi ne faccia richiesta o sia comunque necessario.
Tra gli altri doveri di attenzione particolari la regola 42.3 impone al medico di “individuare qualsiasi stress psicologico o di altra natura derivante dalla privazione della libertà, notare problemi fisici o mentali che possano impedire il reinserimento dopo la liberazione;
La regola 47 è dedicata alla salute mentale
47. 1. Devono essere disponibili degli istituti specializzati o delle sezioni specializzate, posti sotto il controllo medico, per l’osservazione e la cura di detenuti affetti da disturbi o anormalità mentali che non necessariamente rientrano nelle disposizioni della Regola 12 [1]
2. Il servizio medico penitenziario deve fornire cure psichiatriche a tutti i detenuti che hanno necessità di tali cure e porre particolare attenzione alla prevenzione del suicidio.
Al rischio di suicidio fra i detenuti stranieri è dedicato l’art. 31.7 della Raccomandazione (2012)12 del Consiglio d’Europa sui detenuti stranieri “Bisogna stare attenti a prevenire l'autolesionismo ed il suicidio tra i detenuti stranieri”, all’interno del paragrafo relativo alla Salute in cui è espressamente previsto che (31.3.) “il personale medico sanitario che lavora in istituto deve essere dotato di mezzi adeguati per poter trattare problemi specifici e malattie che possono essere contratte dai detenuti stranieri”, precisando che (31.6) “Ove possibile, l'assistenza sanitaria psichiatrica e mentale deve essere fornita dagli specialisti che hanno esperienza nel trattare con persone di religioni diverse e di diversi background culturali e linguistici”.
Anche le Regole delle Nazioni Unite per il trattamento delle donne detenute e le misure non detentive per le donne autrici di reati, note come le “Regole di Bangkok” adottate il 21 dicembre 2010, al punto 16 “ Prevenzione del suicidio e dell’autolesionismo” impongono “l’elaborazione e la realizzazione di strategie appropriate, con i servizi di salute mentale e di protezione sociale, per prevenire il suicidio e l’autolesionismo delle detenute” e indicano la necessità di un’”offerta, alle persone a rischio, di un appoggio specializzato e specifico per genere debbono far parte di ogni politica generale per la salute mentale negli istituti penitenziari”.
La Raccomandazione R(2004)10 del Consiglio d’Europa sui malati mentali all’articolo 7 genericamente prevede che “gli Stati membri devono fare in modo che esistano meccanismi per proteggere le persone vulnerabili affette da disturbi mentali, in particolare quelle che non hanno la capacità di consentire o che possono no essere capaci di opporsi a violazioni dei diritti umani di cui possono essere oggetto” e il successivo articolo 8 afferma il principio della minima restrizione per cui “le persone affette da disturbo mentale devono avere il diritto di essere curate nell’ambiente meno restrittivo possibile e con il trattamento meno invasivo o restrittivo possibile”. L’art. 9 prevede che “le strutture destinate ad accogliere persone con disturbi mentali devono assicurare ad ognuna di queste persone, tenendo conto del loro stato di salute e della necessità di proteggere l’incolumità degli altri, un ambiente e condizioni di vita più vicini possibile a quelli di cui beneficiano nella società persone della stessa età, dello stesso sesso della medesima cultura”.
L’art. 33 poi, più specificatamente per le persone detenute prevede che: “se una persona il cui comportamento suggerisce fortemente che essa sia affetta da un disturbo mentale è detenuta…si deve effettuare una visita medica appropriata, al più presto possibile ed in un luogo appropriato, al fine di stabilire se la persona necessita di cure mediche, comprese quelle psichiatriche”.
L’art. 35 prevede che

  1. Le persone affette da disturbo mentale non devono essere oggetto di una discriminazione negli istituti penitenziari. In particolare il principio dell’equivalenza delle cure con quelle che vengono fornite all’esterno degli istituti penitenziari deve essere rispettato per quanto riguarda le cure necessarie per la loro salute. Tali persone devono essere trasferite dall’istituto penitenziario all’ospedale se il loro stato di salute lo richiede
  2. Le persone affette da disturbo mentale, detenute negli istituti penitenziari devono poter beneficiare di opzioni terapeutiche appropriate
  3. Il trattamento involontario per disturbi mentali non deve avere luogo negli istituti penitenziari tranne che in servizi ospedalieri o medici adattati al trattamento dei disturbi mentali
  4. Un sistema indipendente deve controllare il trattamento e le cure di cui beneficiano le persone affette da disturbi mentali negli istituti penitenziari.

Normativa nazionale e azione amministrativa
In Italia la riforma della sanità penitenziaria ha previsto che nei confronti del detenuto debbano concentrarsi azioni sinergiche poste in essere da istituzioni diverse, ma tutte univocamente orientate a tutelare la salute dei detenuti. Così acquisiscono importanza i rapporti tra l’Amministrazione penitenziaria e il Servizio Sanitario Nazionale, le rispettive competenze ed interazioni.
La “riforma della medicina penitenziaria” è stata avviata dall’art. 5 della legge 419/1998, legge n. 419, art. 5, nell’anno 1998 che ha previsto il trasferimento dal Ministero della Giustizia al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali riguardanti la sanità penitenziaria.
Il D.Lgs. 22 giugno 1999, n. 230, ha disposto il transito immediato, a decorrere dall’1.1.2000, delle funzioni relative alla prevenzione e all’assistenza e cura dei detenuti tossicodipendenti e ha affidato il trasferimento delle altre funzioni sanitarie all’esito di un periodo di sperimentazione da realizzarsi presso alcune Regioni.
Con la Legge Finanziaria 2008 – art. 2, commi 283 e 284 – è stato confermato il definitivo transito in questione, da attuarsi mediante l’emanazione di un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il D.P.C.M. è stato adottato in data 1.4.2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30.5.2008 ed è entrato in vigore il 14.6.2008 relativamente alle Regioni a Statuto Ordinario.
Ai detenuti ed agli internati, ai sensi dell’art. 1, comma 1 del D.lgs. 230/1999, sono assicurate le medesime prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione erogate al pari delle persone in stato di libertà.
Il Comitato Nazionale di Bioetica e la Commissione di studio istituita nell’agosto 2013 presso il Ministero della Giustizia forniscono indicazioni per l’elaborazione di proposte di interventi in materia penitenziaria. La tutela del diritto alla salute in carcere non si esaurisce nell’offerta di prestazioni sanitarie da parte del Servizio Sanitario Nazionale, ma comporta l’obbligo e l’impegno dell’Amministrazione penitenziaria di tutelare il diritto alla salute di ogni persona a essa affidata in quanto privata della libertà. Tale obbligo resta intatto dopo il passaggio delle competenze e si coniuga con quello simmetrico delle Autorità sanitarie di assicurare cure adeguate, di promuovere la cultura della salute e di non limitarsi a rispondere a singole richieste di prestazioni mediche, di svolgere una funzione preventiva, di prendere in carico le posizioni soggettive delle persone recluse per le quali, già nel percorso precedente alla detenzione, è più difficile l’accesso alle cure.
Per garantire l’attuazione concreta del transito, con atto n. 81\CU del 31.7.2008, nell’ambito della Conferenza Unificata per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano è stato costituito il Tavolo di consultazione permanente, previsto nell’Allegato A al D.P.C.M. 1.4.2008, che ha il compito di verificare l’attuazione del transito della medicina penitenziaria alle Regioni sull’intero territorio nazionale e di garantire l’uniformità degli interventi e delle prestazioni sanitarie e trattamentali nei confronti dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale. Al Tavolo competono le attività istruttorie relative ai provvedimenti da sottoporre all’esame della Conferenza Unificata.
All’interno del Tavolo operano due gruppi di lavoro, uno per l’approfondimento della questione dei Centri Diagnostici Terapeutici e delle strutture sanitarie penitenziarie e l’altro per la valutazione dello stato di attuazione del D.P.C.M. 1° aprile 2008, con particolare riguardo all’assetto organizzativo e al funzionamento dei servizi sanitari che interessano i vari territori regionali.
In osservanza del principio di territorialità della pena l'obiettivo è quello di migliorare la "presa in carico" sanitaria soprattutto nelle sedi penitenziarie di piccole e medie dimensioni, in controtendenza alla concentrazione di detenuti con patologie presso le sedi penitenziarie situate nei grandi centri urbani. In tal modo, i trasferimenti nelle città di maggiori dimensioni e più ampia offerta sanitaria saranno disposti solo per le patologie di maggior gravità.
L’art. 7 del Patto per la Salute - l’Accordo finanziario e programmatico tra il Governo e le Regioni, di valenza triennale, relativo alla spesa e alla programmazione del Servizio Sanitario Nazionale, finalizzato a migliorare la qualità dei servizi, a promuovere l’appropriatezza delle prestazioni e a garantire l’unitarietà del sistema - approvato per gli anni 2014-2016 prevede l’approvazione di un piano di intervento condiviso per definire le modalità di accesso tempestivo dei detenuti a visite ospedaliere e a interventi chirurgici e garantire la presenza di medici specialisti in ciascun istituto in misura proporzionale al numero di detenuti.

Sono state definite le procedure per il completo trasferimento alle Regioni a Statuto Speciale delle competenze sanitarie e, in attesa della completa attuazione del trasferimento della sanità penitenziaria in tali regioni, il DAP ha continuato ad amministrare i servizi di contabilità nelle Regioni a Statuto Speciale Valle d’Aosta e Sicilia al fine di assicurare la continuità dell’assistenza sanitaria ai detenuti presenti in quei territori.

Per quanto concerne i trasferimenti dei detenuti per motivi di salute, in coerenza con i principi costituzionali della tutela del diritto alla salute e della regionalizzazione dell’assistenza sanitaria, nell’anno 2014, si è avviato un controllo dei provvedimenti di trasferimenti adottati relativamente ai detenuti appartenenti rispettivamente al circuito media sicurezza e alta sicurezza per verificare la consistenza dei trasferimenti infraregionali per motivi di salute perché la riduzione dei trasferimenti per motivi di salute rappresenta un obiettivo da raggiungere (nell’anno 2014 sono stati disposti n. 293trasferimenti per motivi di salute di detenuti appartenenti al circuito media sicurezza e n. 450 trasferimenti di detenuti del circuito alta sicurezza).

Per quanto riguarda i reparti dedicati al ricovero delle persone detenute presso le strutture ospedaliere del territorio nazionale (Unità Operative Ospedaliere di Medicina Protetta), previste all’art. 7 della L. 12 agosto 1993 n. 296 [2] , il DPCM del 2008 prevedeva che entro 30 giorni in sede di Conferenza Stato Regioni fossero definite tutte le forme di collaborazione relative alla sicurezza e all’assistenza sanitaria e all’allegato A prevedeva la definizione di modelli organizzativi e un osservatorio permanente sull’assistenza sanitaria nell’ amministrazione penitenziaria – monitoraggio e valutazione -). L’esperienza maturata con le strutture attualmente operanti dice, in realtà, che l’esistenza di uno o due reparti per Regione con un congruo numero di posti letto, soddisfa la previsione legislativa, ma soprattutto le reali esigenze di cure ospedaliere degli istituti penitenziari della Regione. Dall’ultimo rilevamento effettuato nel 2014 è emerso che sono presenti presso numerose strutture Ospedaliere del Servizio Sanitario Nazionale stanze attrezzate per la degenza dei detenuti e degli internati ricoverati per un totale di n. 386 posti letto (tra questi i reparti di medicina protetta di Milano, Roma, Viterbo, Napoli e Catania).

Per quanto riguarda la salute mentale già il D.Lgs. 230/99 sul riordino della medicina penitenziaria prevedeva il coinvolgimento dei Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) negli istituti di Pena.
Le linee di intervento contenute nell’allegato A al D.P.C.M. 1.4.2008 indicano tra gli obiettivi di salute e i livelli essenziali di assistenza “la riduzione dei suicidi e dei tentativi di suicidio, attraverso l’individuazione dei fattori di rischio” ed è espressamente indicato che i presidi sanitari presenti in ogni istituto penitenziario debbono attuare i seguenti interventi:

  1. la valutazione medica e psicologica di tutti i nuovi ingressi, da effettuarsi, se del caso, in più momenti temporali e per congrui periodi di osservazione, i dati rilevati sono raccolti nella cartella clinica, tale valutazione è fatta dal medico di medicina generale del presidio, in collaborazione con lo psicologo e con il supporto degli accertamenti specialistici del caso;
  2. l’adozione di procedure di accoglienza che consentano di attenuare gli effetti potenzialmente traumatici della privazione della libertà e l'esecuzione degli interventi necessari a prevenire atti di autolesionismo.

Inoltre, nel paragrafo relativo alla “prevenzione cura e riabilitazione nel campo della salute mentale” tra le azioni da compiere è espressamente indicata:

  1. l’attivazione di interventi di individuazione precoce dei disturbi mentali
  2. l’attivazione di specifici programmi mirati alla riduzione dei rischi di suicidio,
  3. la cooperazione tra l’area sanitaria e l’area trattamentale, in modo che gli obiettivi trattamentali propri dell’amministrazione penitenziaria si possano coniugare con quelli della tutela e della promozione della salute mentale, attraverso gli interventi più adeguati sia a tutela della salute della persona sia a tutela della sicurezza sociale. Tale prassi deve essere attuata già al primo ingresso, tramite il servizio nuovi giunti e perseguita per tutto il periodo di permanenza nell’istituto di pena: per tale scopo vanno definiti protocolli e modalità di collaborazione tra gli operatori dei servizi di salute mentale e gli operatori del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.

Si tratta di indicazioni rivolte all’implementazione della presa in carico del disturbo mentale in tutti gli istituti penitenziari. È prevista la presenza di uno psichiatra e di un servizio psichiatrico in tutti gli istituti diversamente articolato in relazione alla tipologia dell’istituto e ai bisogni di salute della popolazione presente.

La Regione Emilia-Romagna ha recentemente realizzato le “Linee di indirizzo per la gestione clinica dei farmaci negli Istituti penitenziari dell’Emilia-Romagna”.
Le linee di indirizzo, oltre a individuare gli obiettivi e a descrivere le attività che riguardano la gestione dei farmaci in carcere, affrontano i temi della continuità assistenziale (per esempio nel passaggio da un istituto di pena all’altro oppure nella dimissione dal carcere agli arresti domiciliari o in comunità oppure quando la persona torna in libertà), dell’approvvigionamento dei farmaci e della gestione delle scorte, della preparazione della terapia farmacologica.
Le Aziende Usl, sulla base del documento regionale, dovranno elaborare procedure locali che tengano conto delle necessità specifiche e dei contesti organizzativi, individuando compiti e responsabilità delle figure professionali, tempi di attuazione delle linee di indirizzo e azioni di monitoraggio dei risultati.

Al tema della salute e della salute mentale è collegato il tema del suicidio e il carcere è una realtà che sotto questo profilo deve essere considerata molto attentamente. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha affermato che tutti i detenuti sono da considerarsi soggetti a rischio e il Comitato Nazionale di Bioetica ha chiesto di elaborare un piano di azione nazionale per la prevenzione dei suicidi in carcere attraverso azioni dirette non tanto alla selezione dei soggetti a rischio quanto delle situazioni a rischio.
Con circolare del 19 giugno 2012 (GDAP 0234197) è stato diffuso presso i singoli istituti penitenziari il contenuto delle "Linee di indirizzo per la riduzione del rischio auto lesivo e suicidario in ambito carcerario" approvate dalla Conferenza Unificata del 19 gennaio 2012 e si è ribadita la necessità di migliorare la capacità di individuazione precoce del disagio, di mettere in atto misure di contenimento del rischio per giungere alla diminuzione dei comportamenti auto lesivi e dei suicidi e si è sollecitata la redazione di un programma che assicuri, con la sinergia tra operatori penitenziari e sanitari, un’attività di sostegno e il contenimento del rischio con l’individuazione precoce del disagio. Sono stati conclusi Accordi tra i Provveditorati Regionali dell’Amministrazione Penitenziaria e quasi tutte le Regioni italiane per promuovere piani di intervento sul disagio e la prevenzione del suicidio in ogni istituto penitenziario.
Da sempre è stata dedicata una particolare attenzione all’organizzazione delle attività penitenziarie relative all’ingresso dei cd “nuovi giunti”, nella consapevolezza che il passaggio dalla libertà al regime detentivo rappresenta un momento di particolare difficoltà per i detenuti e gli internati, soprattutto se alla prima esperienza di privazione della libertà.
L’ingresso e la permanenza in carcere, lo sviluppo delle vicende giudiziarie, l’allontanamento dalla famiglia o eventi a questa riconducibili possono condurre l’individuo a superare la “soglia di resistenza” alle difficoltà personali e ambientali. Gli elementi di rischio autolesivo possono risultare amplificati nei casi di soggetti tossicodipendenti o alcoldipendenti oppure affetti da disturbi psichiatrici.
Le fasi dell’accoglienza, che si sviluppano attraverso le attività di immatricolazione, la visita medica, il colloquio con lo psicologo e il colloquio con il Direttore o un suo delegato, forniscono l’occasione per individuare gli specifici bisogni della persona e per orientare le conseguenti misure interne più appropriate, non escludendosi, nei casi più gravi, il coinvolgimento dell’Autorità Giudiziaria. In tali momenti emerge la necessità della collaborazione tra figure professionali appartenenti a diverse amministrazioni, per delineare un approccio sinergico nei confronti del recluso e predisporre interventi di tipo collegiale nella maggior misura possibile adeguati agli specifici bisogni dell’individuo.
Il carcere non può agire da solo ma deve operare in rete con le altre istituzioni del territorio (dipartimento salute mentale, province, comuni, volontariato) e si è provveduto a concordare protocolli con le realtà territoriali che siano in grado di dare il proprio contributo per sollevare i detenuti da situazioni di grave disagio.
Nella Lettera Circolare del 26/04/2010 sugli interventi per ridurre il disagio in carcere e prevenire i tentativi di suicidio, si ribadisce l’importanza del ruolo dei volontari sin dai momenti iniziali della detenzione nel fornire sostegno morale e materiale ai nuovi giunti in un momento delicatissimo qual è quello dell’ingresso in carcere, “quando è necessario profondere ogni sforzo per ridurre, sin dai primissimi momenti di permanenza in carcere, il distacco fra il detenuto e il mondo esterno” “si raccomanda alle direzioni di compiere ogni sforzo per consentire la massima estensione degli orari di accesso agli istituti per i volontari…”.E “una maggiore presenza del volontariato” è auspicata nella più recente circolare sul “miglioramento della dignità detentiva” del 28/07/2011.
E’ stata altresì avviata, fin dal mese di giugno 2012, un’attività di costante monitoraggio delle condotte che sono manifestazione di particolare disagio quali atti di autolesionismo, tentativi di suicidio e prolungati scioperi della fame, anche al fine di individuare i detenuti che si trovano ristretti in situazioni che integrano forme di “trattamento inumano e degradante” perché non adeguate alle loro condizioni fisiche (disabilità, obesità, cecità) e sotto la soglia di dignità anche per disponibilità di spazio esiguo. In questo modo il Dipartimento si pone come obiettivo quello di conoscere tutte le situazioni a rischio al fine di valutare ogni intervento finalizzato ad assicurare la maggiore tutela possibile della salute del detenuto. Ciò al fine di farne segnalazione al Magistrato di Sorveglianza per l’eventuale differimento dell’esecuzione della pena e altri provvedimenti opportuni.
E’ stata in particolare avviata una doverosa e proficua condivisione con gli Uffici di Sorveglianza delle informazioni pervenute alla “Sala Situazioni”, articolazione dell’Ufficio per l’attività ispettiva e del controllo di questo Dipartimento. Il personale addetto a questo ufficio, a cui pervengono informazioni che riguardano tutti gli uffici penitenziari, fa necessari approfondimenti in relazione agli episodi più gravi e ripetuti, chiedendo ai vari istituti le relazioni sanitarie e dell’area educativa relative al detenuto autore del gesto autolesivo o anticonservativo, informazioni che poi si provvede ad inoltrare agli Uffici di Sorveglianza.
Inoltre si è ripristinata l’Unità di monitoraggio degli eventi di suicidio (UMES), che ha già operato tra il 2001 e il 2003, con il fine di verificare l’andamento dei dati statistici e approfondire i singoli eventi di suicidio verificatisi (attraverso la conoscenza dei dati biografici di colui che si è tolto la vita e delle sue condizioni di detenzione) e di promuovere il lavoro integrato dell’intero staff che opera all’interno dell’istituto in raccordo con la Magistratura.
La realizzazione del nuovo modello, con il rilievo conferito agli spazi comuni e alle attività trattamentali, renderà più vivibile l’esperienza del carcere e consentirà prevedibilmente di ridurre il disagio dei detenuti che spesso conduce ad azioni di autolesionismo o suicidio.

Obiettivo dell’azione del DAP è quello di rendere omogenee le diverse realtà dei centri clinici e dei reparti di medicina protetta (assicurando i migliori modelli di collaborazione tra i responsabili delle prestazioni sanitarie e della sicurezza che operano al loro interno) sul territorio nazionale; continuare a lavorare all’interno della Conferenza Unificata per addivenire ad uno schema di cartella clinica elettronica condivisa con il Servizio Sanitario Nazionale ed avviare l’organizzazione di servizi di telemedicina in accordo con le linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regionie Passaggio sui trasferimenti per motivi di salute.

Roma, 23 luglio 2015

 

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Roberta Palmisano

 

[1]Le persone che soffrono di malattie mentali e il cui stato di salute mentale é incompatibile con la detenzione in un carcere dovrebbero essere detenute in un istituto espressamente concepito a tale scopo. 2. Se, tuttavia, queste persone sono eccezionalmente detenute in un carcere, la loro situazione e i loro bisogni devono essere disciplinati da regole speciali.

[2]. In ciascun capoluogo di provincia negli ospedali generali sono riservati reparti destinati, in via prioritaria, al ricovero in luogo esterno di cura, ai sensi dell'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dell'articolo 17 del ( regolamento approvato con) decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, dei detenuti e degli internati per i quali la competente autorita' abbia disposto il piantonamento. Nei capoluoghi in cui esistono piu' ospedali generali, detti reparti sono istituiti in quello dove vi e' una divisione di malattie infettive.
2. Alle cure ed agli accertamenti diagnostici provvede la struttura ospedaliera, mentre alla sicurezza dei reparti ospedalieri destinati ai detenuti ed agli internati provvede l'Amministrazione penitenziaria, mediante il personale del Corpo di polizia penitenziaria.