- Stranieri, fenomeni di radicalizzazione e libertà religiosa - Tema per Stati Generali dell'Esecuzione Penale - Tavolo 7 (luglio 2015)

  • pubblicato nel 2015
  • autore: Roberta Palmisano
  • Temi per Stati Generali dell'Esecuzione Penale
  • Ufficio Studi, ricerche, legislazione e rapporti internazionali
  • licenza di utilizzo: CC BY-NC-ND

 

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio Studi Ricerche Legislazione e Rapporti Internazionali

Le differenze linguistiche, culturali e di religione e le difficoltà di comunicazione rendono molto difficile l’inserimento dei detenuti stranieri in una comunità di convivenza complessa come il carcere ed è scarsa la possibilità di incidere significativamente sul loro recupero.
Il principio costituzionale del trattamento è infatti fondato sulla costruzione di un percorso di reinserimento nella società e i detenuti stranieri, espiata la pena, nella grande maggioranza dei casi non avranno la possibilità di risiedere stabilmente e legalmente nel territorio dello Stato.
Occorre altresì considerare che gli stranieri, per la carenza di legami con il territorio, riescono con molta difficoltà ad accedere alle misure alternative al carcere essenziale strumento di avvio verso l’integrazione.
Il tema della gestione della detenzione dei detenuti stranieri ha impegnato l’ultima Conferenza dei Direttori delle Amministrazioni penitenziarie (CDAP) dei 47 Stati membri del Consiglio d'Europa che ha avuto luogo a Roma nel novembre del 2012, organizzata dal DAP.
In accordo con la Raccomandazione Rec(2012)12 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa e con la Raccomandazione n. 46 del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, la Risoluzione finale della Conferenza è stata quella di sollecitare i responsabili politici delle Amministrazioni della Giustizia sulla necessità di consacrare sforzi specifici al trattamento dei detenuti stranieri che includano non solo la devoluzione di sufficienti risorse umane e materiali ma anche una adeguata formazione professionale del personale. E’ stata sottolineata la necessità di facilitare le relazioni dei detenuti stranieri con i loro congiunti e con l'ambiente esterno e in particolare la necessità di un forte impegno a migliorare la preparazione per la liberazione ed il loro reinserimento sociale attraverso contatti con organismi appropriati eventualmente anche presso i loro Paesi di provenienza, con l'importante ruolo svolto dalla società civile e dalle organizzazioni non governative.
Oltre a questo è stata evidenziata la necessità di garantire ai detenuti stranieri una adeguata informazione, in una lingua ad essi comprensibile, circa i loro diritti e doveri in ambito carcerario e la possibilità di ottenere il trasferimento verso altro Stato.

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2012, n. 136, è stato introdotto l’obbligo di consegnare a ciascun detenuto o internato all’atto dell’ingresso in carcere la Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati. La Carta, che contiene l’esposizione in termini chiari e semplici del regime al quale il detenuto è sottoposto, i diritti che gli spettano e le regole che conformano la vita nel contesto carcerario alle quali deve conformarsi, è stata tradotta in dieci diverse lingue e diffusa in tutti gli istituti del territorio nazionale.

Nell’ambito del progetto “Italian Prisoners Abroad” il DAP ha collaborato alla predisposizione di un opuscolo informativo di sostegno agli italiani detenuti fuori dei confini nazionali contenente le informazioni relative ai loro diritti e alle possibilità di richiedere di scontare la pena in Italia.

Il Consiglio d’Europa con l’approvazione della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983, ha previsto un meccanismo semplificato di trasferimento, superando i Trattati bilaterali e i confini europei ed si è rivolta a tutti gli Stati, anche quelli non aderenti al Consiglio d’Europa, in applicazione del principio della doppia incriminabilità (la pena deve essere stata inflitta per fatti che costituiscono reato sia nello Stato di emissione sia nello Stato di esecuzione).
La Convenzione è stata ratificata in Italia con legge 25 luglio 1988, n.334, e il riconoscimento della sentenza ai fini del trasferimento presuppone la condizione di detenzione e il consenso del soggetto destinatario.
Sono 45 i Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Strasburgo (e non hanno recepito la Decisione Quadro) e, tenuto conto che in questo caso per il trasferimento è necessario il consenso della persona condannata, il numero dei detenuti presenti negli istituti italiani astrattamente in possesso dei requisiti per tornare nel loro Paese è comunque rilevante.

Per consentire un ricorso più ampio al trasferimento, il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato la Decisione Quadro 2008/909/GAI“relativa al reciproco riconoscimento delle sentenze penali, che irrogano pene detentive o misure privative della libertà ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea”.
Lo Stato italiano si è conformato per primo alla Direttiva, recependola con decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161. Sono 19 i Paesi che hanno recepito la Convenzione Quadro (Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Francia, Finlandia, Croazia, Ungheria, Lussemburgo, Lettonia, Malta, Olanda, Polonia, Romania, Slovenia, Slovacchia, Regno Unito e Spagna).

Questo strumento ha una ambito applicativo più ampio, seppure può trovare applicazione soltanto tra i Paesi aderenti:

  • è stato ampliato il concetto di Stato di esecuzione che può essere quello di cittadinanza in cui la persona condannata «vive», cioè lo Stato in cui la persona svolge attività lavorativa o ha interessi affettivi e sociali, ma è pur sempre limitata ai Paesi aderenti all’unione Europea
  • le sentenze devono essere definitive ed esecutive e deve sussistere il principio della doppia incriminabilità
  • il reato per il quale è stata emessa la sentenza di condanna deve essere punito con pena massima non inferiore a tre anni
  • la durata della pena che la persona condannata deve ancora scontare deve essere di almeno sei mesi alla data di ricevimento della richiesta di trasferimento
  • la persona condannata non deve essere sottoposta ad altro procedimento penale
  • la pena deve essere stata inflitta per fatti che costituiscono reato sia nello Stato di emissione che nello Stato di esecuzione
  • il riconoscimento non presuppone la condizione di detenzione della persona condannata
  • la persona deve essere informata in una lingua da lui conosciuta dell’opportunità e della procedura e deve trovarsi nello Stato che ha emesso il provvedimento o nello stato di esecuzione, ma non è richiesto il suo consenso al trasferimento.

     

Al fine di dare impulso al trasferimento dei detenuti stranieri, per l’esecuzione della pena presso il loro Paese di origine in cui si coltivano i propri interessi affettivi e lavorativi e possono meglio essere perseguiti la finalità rieducativa e il processo di reinserimento nel contesto sociale cui si appartiene, questo Ufficio Studi lo scorso anno ha curato l’individuazione dei detenuti in possesso dei requisiti previsti dalla Decisione Quadro 2008/909/GAI.

In relazione a questo strumento lo scorso anno e quest’anno erano diramate agli uffici di Procura, titolari dell’iniziativa nella procedura attiva, informazioni utili per il suo avvio.
L’Ufficio Studi ha predisposto una scheda per la raccolta del parere e le necessarie informazioni (utili a determinare il luogo in cui il detenuto ha i suoi legami sociali, familiari e affettivi in genere, culturali e linguistici), diramata presso tutti gli Istituti penitenziari insieme all’elenco dei nominativi dei detenuti in possesso dei requisiti prescritti dalla Decisione Quadro. Gli istituti hanno quindi provveduto, con la costante consulenza dell’Ufficio Studi, ad inviare agli Uffici di Procura rispettivamente competenti la scheda compilata insieme alla posizione giuridica e alla copia della sentenza di condanna dei singoli detenuti.

Questo ha consentito di dare concreto impulso alla procedura e di velocizzarne l’iter che prevede la verifica dei presupposti da parte del pm [1] il quale, se ritiene, provvede a trasmettere al Ministero della Giustizia, Direzione Generale della Giustizia penale, Ufficio II, per l’inoltro all’autorità del Paese di esecuzione i seguenti documenti:

  • il certificato debitamente compilato(All. 1 della Decisione Quadro)
  • il documento con il quale è stato notificato al detenuto l’avvio della procedura (All. 2 della Decisione Quadro)
  • la copia della sentenza di condanna.

L’Ufficio Studi si è fatto promotore dell’adesione del DAP al Progetto finanziato dall’Unione Europea denominato “STEPS 2 – Support for Tranfer of European Prison Sentences towards Resettlement” che ha lo scopo di sostenere un’efficace applicazione della Decisione Quadro 2008/909/GAI.
Si è proceduto altresì ad impartire agli Istituti penitenziari precise indicazioni anche per il trasferimento dei detenuti condannati in via definitiva ai sensi della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, trasmettendo a ciascun istituto penitenziario l’elenco dei nominativi dei detenuti ristretti in possesso dei relativi requisiti e anche in questo caso è stata distribuita una scheda per raccogliere le informazioni prescritte e la richiesta di trasferimento da inoltrare al Dag Direzione Generale della Giustizia Penale, Ufficio II, per il prosieguo dell’iter.

L’Ufficio Studi ha altresì proposto la modifica della legge 25 luglio 1988, n. 334 perché sia estesa anche ai casi di trasferimento in esecuzione della Convenzione di Strasburgo la previsione contenuta nel decreto legislativo 161/2010 per la quale non si applicano le disposizioni di cui al capo II del titolo IV del libro XI del codice di procedura penale (in particolare l’art. 743 c.p.p. prevede la deliberazione della Corte di Appello) e l’iniziativa è rimessa al pubblico ministero presso il giudice competente per l’esecuzione (art. 665 c.p.p.), in modo da velocizzare la procedura.

In preparazione dell’incontro con i rappresentanti di quel Paese svoltosi nel 2013 l’Ufficio Studi ha predisposto anche gli elenchi dei detenuti da avviare al trasferimento in esecuzione del Trattato Bilaterale con l’Albania sottoscritto il 23 aprile 2002 e ratificato dall’Italia con Legge 11 luglio 2003 n. 204 con la finalità di favorire il reinserimento e l’integrazione sociale dei condannati, soggetti ad espulsione, nel loro Paese d’origine anche in assenza del loro consenso “secondo una gradualità da concordare tenendo conto della capacità ricettive di ciascuno dei due sistemi penitenziari”.

La disposizione contenuta nell’art.16 dl 25 luglio 1998, n. 286, che prevede, nella prima parte, la possibilità da parte del giudice di applicare la sanzione sostitutiva dell’espulsione quando la pena detentiva non supera i due anni e non può essere sospesa, non abbia prodotto gli effetti sperati. L’art. 16 della legge 286/1998, nella prima parte, prevede la possibilità da parte del giudice di applicare la sanzione sostitutiva dell’espulsione (e quindi adottare un provvedimento giurisdizionale avente lo stesso contenuto ed effetto di quello amministrativo), ma questa non sarà immediatamente esecutiva (prevedendo infatti la legge che debba essere eseguita dal magistrato di sorveglianza) e in ogni caso non potrà essere disposta quando ricorrono i presupposti per la sospensione condizionale della pena (cosa che, come indica la prassi, accade nella stragrande maggioranza dei casi di processi per direttissima soprattutto ove si consideri, in una prima fase le difficoltà connesse alla identificazione degli stranieri che risultano, formalmente, quasi sempre al primo reato).
Ma neppure ha prodotto risultati consistenti il meccanismo dell’espulsione amministrativa, disciplinata dall’art.12 della stessa legge, che pure prevede, in astratto, un efficace meccanismo per l’allontanamento degli stranieri liberi ma sottoposti a procedimento penale.
L’operatività limitata di questi strumenti produce dirette conseguenze sul carcere, oltre che ovviamente sull’ingolfamento del sistema processuale, atteso che sono poi numerosi i detenuti stranieri non espulsi che, spesso cumulando condanne riportate ad unità solo dopo una identificazione effettuata mediante rilevamento dattiloscopico, fanno ingresso in carcere per scontare la pena.
Anche il meccanismo della sanzione sostitutiva è rimasto, di fatto, non operativo. Lo stesso art. 16 della legge 286/1998 al quinto comma, prevede che l’espulsione alternativa alla detenzione è emessa dal magistrato di sorveglianza nei confronti dello straniero che deve scontare una pena residua non superiore a due anni per reati diversi da quelli di cui all’art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p. [2]
L’art. 16 del Testo Unico sull’Immigrazione è stato novellato ed è stata introdotta al comma 5-bis e 5-ter la previsione di procedure semplificate per acquisire notizie sulla identità e nazionalità dei detenuti extracomunitari che rimandano a strumenti di coordinamento da adottare.
La legge 30 ottobre 2014, n. 161, novellando l’art. 13 (Espulsione amministrativa) della legge 268/98 prevede che lo straniero nei cui confronti il prefetto abbia disposto l’espulsione possa essere rinviato verso gli Stati membri dell’Unione Europea con i quali l’Italia abbia stretto accordi o intese bilaterali. La stessa legge, novellando l’art. 14 del Testo Unico prevede che gli stranieri che siano stati ristretti in carcere per un periodo di novanta giorni, a qualsiasi titolo, possano essere trattenuti nei Centri di Identificazione e di Espulsione (CIE) non più di trenta giorni e che la direzione del carcere debba richiedere le informazioni sull’identità e sulla nazionalità al questore del luogo il quale deve avviare la procedura di identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche (il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti di coordinamento).
In proposito, per assicurare procedure semplificate e tempestive, a seguito di una sperimentazione regionale e nazionale di precise modalità operative da seguire, è stata predisposta la bozza di un Protocollo operativo nazionale, concordato tra il DAP e il Dipartimento del Ministero dell’Interno competente.
Con la circolare n. GDAP PU 043667 del 17.12.2014 il DAP ha fornito indicazioni a tutti gli istituti penitenziari e disposto l’applicazione delle procedure concordate estendendo il modello per l’identificazione veloce dei detenuti extracomunitari proposto dalla Lombardia a tutto il territorio nazionale nelle more della sottoscrizione del protocollo nazionale.
In particolare, la circolare ha disposto alle Direzioni penitenziarie l’invio di elenchi nominativi per acquisire le notizie utili alla loro identificazione con modalità che, sulla base di una scheda elaborata nell’ambito della sperimentazione lombarda, consentono la raccolta di dati anagrafici necessari a stabilire la nazionalità ed altre notizie utili per la gestione dei detenuti extracomunitari ai diversi fini, alla luce della complessa normativa nazionale ed europea sul trattamento dei detenuti stranieri e degli eventuali accordi bilaterali fra i Paesi interessati.
L’obiettivo è quello di consentire l’identificazione tempestiva e l’acquisizione di elementi conoscenza del contesto familiare e sociale in cui lo straniero è inserito al fine di attivare in modo efficace le procedure di espulsione e di trasferimento in esecuzione pena al Paese di origine, mediante accordi e per il suo reinserimento nel contesto dal quale proviene.

Già da tempo il DAP ha focalizzato la propria attenzione sulle problematiche correlate ai detenuti provenienti dai Paesi del bacino del Mediterraneo e alla già menzionata Conferenza dei Direttori di Amministrazione Penitenziaria e del Probation (CDAP) svoltasi a Roma il 10 ottobre 2012, per la prima volta sono stati invitati anche i rappresentanti di questi Paesi al fine di rafforzare i legami di collaborazione e scambio e condividere una adeguata preparazione al loro reinserimento sociale nel loro paese di origine, che dovrebbe essere agevolata da accordi diplomatici e contatti con agenzie competenti e associazioni.
Nel dare risposta al quesito posto dall’on.Bragantini che chiedeva di conoscere il numero di “scafisti” arrestati nell’ambito dell’operazione “Mare Nostrum” attualmente in carcere e il loro stato giuridico, si è accertato che al dicembre 2014 vi erano 438 detenuti ristretti per la violazione di cui all’art. 12 comma 3 del d. l.vo 286/98 di cui 386 in attesa di primo giudizio, 43 appellanti o ricorrenti in cassazione e 9 definitivi. La Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento verificava che questi provengono principalmente dall’Egitto, dalla Tunisia, dalla Turchia, dalla Siria, dall’Eritrea e dalla Libia anche se vi sono anche detenuti provenienti dal Sudan, dal Senegal, dal Mali, dall’Algeria, dal Marocco, dal Ghana, dalla Somalia, dal Gambia, dall’Ucraina, dall’Albania, dalla Bulgaria e dal Samoa.
Risulta evidente che impegnarsi a trattare speditamente i procedimenti nei confronti di questi detenuti, il cui flusso di ingresso verso l’Italia è molto rilevante, e rendere più efficace e veloce la procedura di trasferimento per l’esecuzione della pena dei detenuti provenienti dai Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, è ora divenuta una priorità considerati i rischi connessi alla minaccia terroristica internazionale e i pericoli per la sicurezza del Paese derivanti dalla instabilità delle aree di crisi e dal fenomeno del traffico di migranti nel Mediterraneo che richiede una ferma e sistematica azione di contrasto, da conseguirsi prima di tutto attraverso una leale e costruttiva cooperazione, oltre che rafforzando i sistemi giudiziari dei Paesi del Mediterraneo e adottando politiche e pratiche idonee a un trattamento efficace di tali detenuti, con l’agevolazione delle loro relazioni familiari e dei contatti con il mondo esterno.
Alcuni dei predetti Paesi (Turchia e Bulgaria) hanno aderito alla Convenzione di Strasburgo, altri sono legati all’Italia da Accordi bilaterali aventi ad oggetto il trasferimento di condannati per l’esecuzione della pena. Tra questi l’Egitto e il Marocco da cui provengono la maggior parte dei detenuti.
Con legge 7 febbraio 2013, n. 14 è stato ratificato l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate.
In forza di questo accordo è previsto che le autorità italiane informino le autorità egiziane delle sentenze di condanna irrevocabili che potrebbero dare luogo al trasferimento dei condannati detenuti e informino altresì i predetti cittadini egiziani detenuti della possibilità che gli è offerta.
Il trasferimento potrà essere disposto soltanto se il detenuto è consenziente e se la pena ancora da scontare non è inferiore ad un anno.
La richiesta di trasferimento, contenente l’indicazione dell'identità del condannato, del suo luogo di detenzione nello Stato di condanna e del suo luogo di residenza nello Stato di esecuzione, è trasmessa da Ministero della giustizia a Ministero della giustizia. Essa deve essere trasmessa insieme alla dichiarazione da cui risulta il consenso al trasferimento del condannato, l'originale o copia autentica della decisione di condanna con certificazione dell’esecutività della stessa e indicazione delle circostanze del reato, il tempo ed il luogo dove è stato commesso nonchè la sua qualificazione giuridica oltre ad ogni informazione sulla durata della detenzione cautelare già subita e sulle riduzioni di pena già concesse, sulla personalità del condannato e sulla sua condotta nello Stato di condanna prima e dopo la pronunzia della decisione di condanna.
Alla data del 10 marzo 2015i detenuti egiziani condannati in via definitiva presenti nelle carceri italiane alla data del 10 marzo 2015 erano 185.
In data 1.4.2014 è stato sottoscritto l’Accordo con il Marocco per il trasferimento delle persone condannate, accordo che ad oggi non è stato ancora ratificato. Alla data del 10 marzo 2015 i detenuti di nazionalità marocchina nelle carceri italiane erano 1.849.

Radicalizzazione
L’attenzione al tema del contrasto alla radicalizzazione religiosa in carcere è molto alta e si attua concretamente attraverso un’attenta osservazione penitenziaria.
L’inserimento dei detenuti che devono rispondere di reati di terrorismo internazionale nel circuito penitenziario Alta Sicurezza 2, che prevede la rigorosa separazione dalla restante popolazione detenuta e dagli altri appartenenti al medesimo circuito riconducibili all’Eversione Interna, è ritenuto funzionale a ridurre i rischi di proselitismo nei confronti dei detenuti comuni o di pericolosi sodalizi con le altre consorterie criminali. Alla data del 22 aprile 2015 nel circuito di alta sicurezza A2 destinato ai soggetti imputati per reati di terrorismo, risultano presenti complessivamente 49 detenuti di cui 38 ristretti per reati di terrorismo nazionale (di cui 8 donne) e 11 per reati di terrorismo internazionale (di matrice islamica).

Essendo però doveroso ipotizzare che, anche nei circuiti comuni, vi possano essere integralisti di spessore, arrestati per reati minori e circondati da una larga schiera di soggetti deboli, facilmente influenzabili, l’Ufficio Ispettivo del DAP effettua un monitoraggio, in ogni Istituto di Pena del territorio nazionale al fine di rilevare: come avviene la preghiera, i nominativi di tutti coloro che accedono dall’esterno in qualità di imam, mediatori culturali o assistenti volontari, i nominativi e le relazioni comportamentali dei detenuti che guidano la preghiera, che si rendono promotori delle istanze degli altri ristretti o che comunque risultano essere carismatici e dei convertiti da altre professioni religiose. Sono analizzati i dati che riguardano i quotidiani aspetti di vita penitenziaria, normalmente e legittimamente già in possesso delle Direzioni degli Istituti, e che si riferiscono all’osservazione del comportamento dei soggetti e dei loro contatti con l’esterno, come i flussi di corrispondenza, i colloqui, le telefonate, le somme di denaro ricevute ed inviate.
Le risultanze dell’attività di monitoraggio sono analizzate congiuntamente in sede di Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo (CASA), di cui il DAP fa parte insieme alla Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Agenzie per la sicurezza Interna (AISI) ed Esterna (AISE), con riunioni tecniche finalizzate a realizzare una lista dei soggetti di interesse e valutare gli interventi da intraprendere anche eventualmente all’atto della scarcerazione (es. espulsione, riservata vigilanza, inserimento in Schengen, etc).
L’attività formativa riveste molta importanza e personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso tutte le sezioni Alta Sicurezza e nei reparti comuni ha la possibilità di prendere parte a corsi di aggiornamento su questa tematica e il DAP ha richiesto l’assegnazione di fondi europei, destinati ai paesi in materia di sicurezza, per la realizzazione di nuovi corsi.
E’ in via di definizione un protocollo di intesa tra il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e l’Unione delle Comunità Islamiche in Italia (UCOII) al fine di intensificare l’acceso di imam e di mediatori culturali dall’esterno, a cui sarebbe anche garantita una formazione specifica presso Enti di formazione convenzionati. Questo per evitare che alcuni detenuti possano assumere posizioni di leadership e attuare forme di proselitismo e/o radicalizzazione.
Il DAP prende parte al Progetto europeo denominato RAN (Radicalisation Awareness Network) istituito dalla Commissione Europea con lo scopo di creare una rete tra esperti e operatori coinvolti nel contrasto al fenomeno della radicalizzazione violenta. Lo scopo, attraverso il lavoro di gruppi tematici (il ruolo delle forze di polizia, il ruolo delle vittime di terrorismo, internet come strumento di veicolazione di messaggi di proselitismo e radicalizzazione, de radicalizzazione, l’importanza degli interventi sociali, il settore sanitario, i foreign fighters, il ruolo degli operatori penitenziari e della probation) è quello di scambiare idee, esperienze e buone prassi per la gestione dei soggetti detenuti radicalizzati, percorsi operativi di valutazione del fenomeno per comprenderne i rischi e gli indicatori, sia nel contesto intramurario che all’esterno.
L’obiettivo è quello di combattere il terrorismo e l’estremismo violento con una efficace attività di prevenzione. Impedire il proselitismo avviando un processo di cambiamento che induca ad abbandonare idee e metodi violenti e riducendo quelle condizioni di vulnerabilità che rappresentano terreno fertile per la radicalizzazione.
Questo obiettivo non può essere affidato esclusivamente ad un ristretto numero di autorità e operatori ma richiede il coinvolgimento del più esteso possibile numero di attori per la migliore comprensione dei comportamenti e delle strategie di contrasto al fenomeno.
i regimi detentivi per i terroristi; i programmi individualizzati di de-radicalizzazione e di abbandono della violenza; il sovraffollamento come fattore di rischio per la radicalizzazione; il personale penitenziario che deve essere numericamente adeguato; la necessità di promuovere la formazione del personale penitenziario; l’offerta di un intervento moderato (ad esempio il credo religioso, attraverso la formazione di imam nel carcere e l’individuazione di spazi riservati alla preghiera del venerdì).
Nei Paesi del Nord Europa la fase di de-radicalizzazione è perlopiù affidata al servizio di esecuzione penale esterna e di probativo mentre in Italia dove i detenuti potenzialmente a rischio di radicalizzazione sono per la quasi totalità stranieri che una volta scarcerati sono espulsi e non accedono alle misure alternative alla detenzione, l’attenzione è tutta rivolta alla prevenzione del fenomeno in carcere e non all’accompagnamento nella società pre e post detentiva.
In Francia, dove i detenuti musulmani costituiscono circa la metà della popolazione detenuta, è stato predisposto un piano che prevede il reclutamento di personale qualificato e la realizzazione di cinque distretti/ aree dedicate dove raggruppare 167 detenuti di fede islamica di cui 60 ritenuti intensamente radicalizzati. Ogni distretto accoglierà 20-25 detenuti di cui si occuperanno 100 educatori e psicologi e 60 nuovi imam, che si aggiungono agli attuali 181 sparsi negli istituti di tutta la Francia.

Obiettivi dell’azione amministrativa dovrebbe essere quello di consentire una “conoscenza” più approfondita dei detenuti stranieri, per poterne individuare i bisogni e costruire un percorso che consenta a coloro che non hanno legami con il nostro Paese di non rimanere in Italia e a coloro che invece ne hanno di reinserirsi con le medesime opportunità concesse ai cittadini italiani.
Per realizzare i due obiettivi di conoscenza e integrazione è fondamentale l’apporto di professionalità specializzate ed è quindi necessario l’impiego di mediatori culturali adeguatamente formati.


 

Roma, 23 luglio 2015



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Roberta Palmisano

 

[1]In caso di dubbio sul luogo di radicamento, la procedura dovrà comunque essere avviata e le autorità del Paese di esecuzione, ai sensi del par. 4 dell’art. 4 della Decisione Quadro, potranno eventualmente presentare, dopo la trasmissione, “parere motivato secondo cui l’esecuzione della pena nello stato di esecuzione non avrebbe lo scopo di favorire il reinserimento”, sulla scorta del quale “l’autorità competente dello stato di emissione decide se ritirare o meno il certificato”. La procedura non dovrà, invece, essere attivata nel caso in cui il condannato dimostri in modo inequivocabile il proprio radicamento in Italia.

[2] Il magistrato di sorveglianza provvede "con decreto motivato e senza formalità" acquisite le informazioni degli organi di polizia sull’identità e sulla nazionalità dello straniero.
Il provvedimento è comunicato all'interessato che può proporre opposizione nel termine di dieci giorni al Tribunale di sorveglianza, che decide entro venti giorni.
Lo stato di detenzione permane fino a che “non siano acquisiti i documenti di viaggio”.
L'esecuzione dell'espulsione, di competenza del Questore del luogo di detenzione dello straniero, è eseguita con la modalità dell'accompagnamento alla frontiera per mezzo della forza pubblica.
La pena è estinta dal decorso del termine di dieci anni dalla esecuzione, sempre che lo straniero non contravvenga al divieto di reingresso in Italia, nel qual caso la detenzione è ripristinata.