- Vita detentiva - Tema per Stati Generali dell'Esecuzione Penale - Tavolo 2 (luglio 2015)

  • pubblicato nel 2015
  • autore: Roberta Palmisano
  • Temi per Stati Generali dell'Esecuzione Penale
  • Ufficio Studi, ricerche, legislazione e rapporti internazionali
  • licenza di utilizzo: CC BY-NC-ND

 

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio Studi Ricerche Legislazione e Rapporti Internazionali

Il nostro sistema penitenziario fondato sul principio costituzionale della funzione rieducativa della pena prevede un complesso di attività di accertamento e valutazione delle caratteristiche della personalità dei soggetti condannati ed internati che coinvolgono la Magistratura di Sorveglianza e l’Amministrazione penitenziaria, oltre che nel momento in cui deve essere accertata la pericolosità sociale al fine dell’applicazione della misura di sicurezza, anche al fine di rilevare, fin dal primo ingresso, i bisogni, le carenze fisiopsichiche e le altre cause di disadattamento sociale .
L’Ordinamento penitenziario del 1975 all’art. 1 prevede che “il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona”.
L’art. 27 del Regolamento del 2000, al primo comma, ultimo periodo, prevede che: “sulla base dei dati giudiziari acquisiti, viene espletata, con il condannato o l’internato, una riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l’interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa”. E “la riflessione” è inquadrata nell’“osservazione della personalità” sulla base dei cui risultati sono formulate “indicazioni in merito al trattamento rieducativo” (art.13 OP).
L’Osservazione scientifica della personalità è condotta da un’equipe di cui fanno parte educatori, assistenti sociali, medici, esperti psicologi o criminologi, polizia penitenziaria e tutti coloro che operano all’interno del carcere e conoscono il detenuto, come gli insegnanti e i volontari. Sulla base dell’osservazione e di tutte le informazioni utili acquisite (socio-familiari, lavorative, sanitarie, psicologiche, istruzione, relazioni interpersonali dentro e fuori dal carcere, eventuali comportamenti auto lesivi, tossicodipendenza…) viene formulato il programma individualizzato di trattamento individuando tutto ciò che può aiutare il detenuto a costituirsi una nuova esistenza sociale, sono scelti gli interventi più adeguati e vengono forniti gli elementi a supporto delle decisioni del Magistrato di Sorveglianza per la concessione dei benefici penitenziari (permessi, detenzione domiciliare, affidamento in prova, semilibertà ecc). Questo per mettere a frutto il tempo della pena e assicurare interventi trattamentali integrati, dentro e fuori dal carcere nell’ambito del territorio, per il recupero del reo.
Presupposto di questo percorso del detenuto sono le opportunità di sperimentare il proprio comportamento in comunità. Quando la vita del detenuto si esaurisce all’interno della cella spesso il cambiamento è casuale (può dipendere magari dal compagno di cella che si è incontrato) e l’osservazione effettuata esclusivamente mediante colloqui individuali, temporalmente rari, non è un’osservazione effettiva.

L’Amministrazione penitenziaria negli ultimi tre anni sta cercando di attuare quella che è stata denominata una “rivoluzione normale”. Il percorso è stato avviato con le circolari del 30 maggio 2012, 29 gennaio e 22 luglio 2013 che hanno posto in risalto il richiamo all’art. 6 dell’Ordinamento penitenziario e la necessità dell’assunzione comune di una responsabilità di risultato (artt. 2 e 4 del D.P.R. n. 230/2000).
Il nucleo fondamentale del nuovo modello detentivo, fondato sull’attuazione dell’art. 115 del Regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 230/2000), è la differenziazione degli istituti penitenziari e dei circuiti al fine di poter individuare obiettivi precisi e indirizzare l’azione in ragione della specificità dei bisogni, anche attraverso una formazione del personale orientata ai suoi scopi.
Il progetto è quello di allocare i detenuti in istituti e sezioni distinti per gruppi omogenei.
Il trattamento e la valutazione del percorso compiuto in carcere dal detenuto attraverso una effettiva “osservazione” passano innanzitutto dalle condizioni detentive e dal rispetto che va dato alle specificità di ognuno. Condizioni migliori per tutti vuol dire innanzitutto differenziare tali condizioni in ragione della specificità di ciascuno: definitivi/in attesa di giudizio, italiani/stranieri, nuovi giunti/dimettendi, sani/ammalati, condannati a pene lunghe/condannati a pene brevi….
Il fine è quello di creare le condizioni affinché ogni detenuto trascorra la maggior parte del proprio tempo al di fuori della camera detentiva in refettori e spazi dedicati alle attività comuni ove è favorita la responsabilizzazione e dove l'osservazione, con l’intervento degli operatori appartenenti alle diverse professionalità e dei volontari, potrà essere espletata in modo molto più efficace (questo si intende per “carcere aperto”).
Non soltanto il lavoro, l’istruzione, le attività culturali o sportive hanno una finalità di risocializzazione ma in concreto tutto nell’organizzazione della vita carceraria, dalle regole dello stare insieme, alle modalità con cui si rendono possibili i rapporti con i familiari e con la “società esterna”, deve essere pensato e realizzato in funzione di questo scopo.
Di per sè partecipare alla vita carceraria ed accettare in concreto le regole dello stare insieme, consente di sviluppare una prospettiva di vita e di condotta in armonia con i diritti degli altri e con le esigenze fondamentali della società.
La detenzione, se attuata nel modo previsto dalla legge, può avere un effetto positivo in termini di risocializzazione e in qualche caso si può dire perfino che la pena detentiva, per persone che vivono determinate condizioni di disadattamento e di difficoltà personali e sociali, può essere una vera opportunità (si pensi ad esempio ai programmi attuati in carcere o in comunità esterne per persone affette da dipendenze che forse, lasciate a se stesse, fuori non troverebbero facilmente le stesse occasioni).
Particolare attenzione va posta alle modalità di partecipazione della Polizia Penitenziaria all’attività trattamentale e a modelli securitari di sorveglianza dinamica contenuti al punto n. 51 della Raccomandazione R(2006)2 sulle Regole penitenziarie europee [1] superando il modello basato sul “posto fisso”, il moltiplicarsi di tabelle di consegna, registri da compilare, posti di servizio slegati da ogni rapporto diretto con la tipologia d'istituto, con le caratteristiche dei detenuti e con lo stesso numero di personale presente.
La riforma ha assegnato alla polizia penitenziaria nuove e diverse mansioni e il suo ruolo non è confinato nella mera custodia ma, attraverso una progressiva integrazione di tutti gli attori del trattamento penitenziario, ogni operatore, pur nella riconosciuta specializzazione dei ruoli, è partecipe della finalità, al tempo stesso, di sicurezza e di recupero, di controllo e di trattamento. Il nuovo sistema che ci si propone di realizzare è fondato sulla semplificazione, la razionalizzazione, la qualificazione dei carichi di lavoro, la distinzione dei livelli di competenza, e soprattutto la condivisione dei flussi informativi tra le diverse figure professionali. Un sistema che fa della conoscenza del detenuto il fulcro su cui deve poggiare qualsiasi tipo di intervento trattamentale o securitario adeguato e una metodologia di intervento in grado di coinvolgere tutti gli operatori penitenziari stimolando la collaborazione tra le varie aree dell’Istituto.
Il Volontariato è coinvolto nella realizzazione del nuovo modello e passi importanti in questo senso sono stati l’incontro che si è tenuto con i rappresentanti di tutte le associazioni che operano in carcere ma soprattutto la firma di un Protocollo che disciplina le modalità di scambio con gli altri operatori e percorsi di formazione congiunta e, nel fissare gli impegni vicendevoli, rende più omogenee le prassi. Gli ambiti di intervento dei volontari sono maggiormente definiti ed è previsto che i volontari prendano parte alla programmazione delle attività, all’elaborazione del Progetto d’Istituto e ai momenti di verifica e valutazione periodici insieme ai responsabili delle aree educative e della Sicurezza.

La Circolare n. 3654/6104 del 26.02.2014 regola la materia dei trasferimenti dei detenuti. Sono state previste procedure di esame delle richieste basate su un sistema di comunicazione tra livelli (DAP/PRAP e Direzioni degli Istituti) predisposto con la finalità di semplificare e rendere più celeri le procedure amministrative. Il sistema prevede contatti diretti anche tra Direzioni di diversi distretti. Le richieste di trasferimento collettivo devono pervenire unitamente alle istanze di trasferimento dei detenuti con l’indicazione della sede richiesta e il criterio primario è quello di provvedere alla movimentazione verso regioni limitrofe. I provvedimenti collettivi di trasferimento sono disposti solo per numeri di detenuti contenuti e esclusivamente nei casi in cui il Provveditore Regionale non sia in grado di provvedere autonomamente nell’ambito del proprio distretto.

Alla data del 14 maggio 2015 risultano presenti 8886 detenuti alta sicurezza, 721 sottoposti al regime speciale del 41 bis O.P., 531 collaboratori della giustizia e 124 congiunti (sezioni Z).
Nell’anno 2014 i Decreti Ministeriali di prima applicazione del regime ex art. 41-bis legge 354/75 sono stati 57, 22 quelli di riapplicazione a seguito di annullamento da parte del Tribunale di Sorveglianza, 236 i decreti rinnovati, 15 quelli annullati e 8 quelli revocati a seguito di intrapresa attività di collaborazione.
Le ragioni giustificative delle restrizioni proprie del regime previsto dall’art. 41-bis Ord. Pen. sono rappresentate dall’esigenza di non consentire contatti con l’organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento e l’interazione con altri detenuti appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate.
Premesso che la Corte EDU ha esaminato in generale il regime 41 bis in più occasioni e lo ha giudicato compatibile con la Convenzione, anche sotto il profilo della applicazione delle restrizioni prolungata nel tempo (Gallico c. Italia 28 giugno 2005; Argenti c. Italia, 10 novembre 2005, e Campisi c. Italia, 11 luglio 2006; Enea c. Italia; Madonia c. Italia 22 settembre 2009; Genovese c. Italia, 10 novembre 2009), nel regolamentare le modalità di applicazione del regime speciale (che devono essere omogenee su tutto il territorio nazionale per evitare discriminazioni) occorre assicurare che l’estensione e la portata dei diritti dei detenuti subisca restrizioni unicamente in vista delle esigenze di sicurezza. Restrizioni e limitazioni ulteriori, in assenza di tali esigenze, hanno un valore afflittivo suppletivo rispetto alla privazione della libertà personale non compatibile con l’art. 27 terzo comma Cost. (Corte Costituzionale, sentenza n. 135 del 7.6.2013).

La creazione del circuito Alta Sicurezza (e dei sottocircuiti AS1 destinata agli ex 41-bi; AS2 destinata agli appartenenti ad associazioni terroristiche; AS3 destinata ad appartenenti ad associazioni criminali), che comporta l’adozione di strutture sicure dal punto di vista logistico e di maggiore attenzione custodiale (le sezioni generalmente sono più distanti dal muro di cinta e maggiormente presidiate dalla Polizia penitenziaria), è finalizzata ad impedire che la detenzione indifferenziata nel medesimo istituto, di detenuti comuni e di soggetti appartenenti a consorterie organizzate di tipo mafioso o terroristico, possa provocare fenomeni di assoggettamento dei primi ai secondi, di reclutamento criminale e di strumentalizzazione ai fini di turbamento della sicurezza degli istituti. L’assegnazione al circuito AS e non implica in alcun modo una differenziazione nel regime penitenziario in relazione ai diritti e doveri e alle opportunità del trattamento penitenziario, se non quelle espressamente previste dalla normativa con riferimento alla natura del titolo di detenzione.[2] L’unico regime speciale previsto dal nostro ordinamento è quello disciplinato all’art. 41-bis OP.
L’inserimento nel circuito AS comporta un numero più limitato di colloqui come previsto dagli artt. 18 l.354/75 e 37 commi 8 e 9 dpr 230/2000.
Sono inseriti nel circuito AS i soggetti imputati per reati legati alla criminalità organizzata (416 bis c.p. e fattispecie aggravate dall’art. 7 legge 203/1991); i promotori di associazioni finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti e sequestro di persona; quelli imputati per reati di terrorismo nazionale o internazionale e i soggetti fuoriusciti dal circuito del regime speciale per annullamento o mancato rinnovo del decreto ministeriale. È costante il raccordo con le competenti procure distrettuali antimafia che, compatibilmente con le eventuali attività investigative in corso, forniscono elementi e informazioni utili alla migliore gestione penitenziaria.
E’ stata di recente avviata una progressiva declassificazione e ridistribuzione dei detenuti ascritti al circuito di alta sicurezza in coerenza con gli obiettivi del nuovo modello detentivo, tenuto conto anche della diminuzione della popolazione detenuta e degli spazi detentivi che si sono venuti a creare.
E’ allo studio la possibilità di estendere le modalità di partecipazione alle udienze con il sistema di videoconferenza anche ai detenuti ascritti al circuito di alta sicurezza.

Il regolamento penitenziario italiano detta una specifica disciplina per il comportamento di detenuti e internati che richiede particolari cautele, anche per la tutela dei compagni da possibili aggressioni o sopraffazioni, prevedendo che questi siano assegnati ad appositi istituti o sezioni dove sia più agevole adottare le richieste cautele (art. 32 dpr 230/2000).
Troppo spesso le sezioni cd Protetti ospitano indistintamente categorie di detenuti molto diversi tra loro, accomunati soltanto dal fatto di aver tenuto comportamenti contrari all’etica della maggioranza della popolazione detenuta (appartenenti alle forze dell’ordine autori di reato, collaboratori di giustizia, congiunti di collaboratori di giustizia, transessuali, sex offender, pedofili) che non hanno contatti con gli altri detenuti e non partecipano in modo adeguato alle attività tratta mentali.
Anche le sezioni Z, che spesso ospitano i congiunti di collaboratori di giustizia, sono totalmente separate dalle altre e costringono chi le occupa ad un regime ristretto che comporta molti limiti.

E’ stato aggiornato e reso operativo nel marzo del 2014 l’Applicativo Spazi/Detenuti (ASD), un programma informatico che già esisteva, anche se con funzionalità ridotte. Esso consente a livello centrale di poter monitorare la corretta distribuzione delle persone detenute tenendo conto dello spazio disponibile (vi sono contenute informazioni dettagliate che descrivono i singoli istituti, fin nella singola cella individuando i detenuti che vi sono ospitati, gli spazi inutilizzati e lo spazio disponibile per ciascun detenuto). Di recente sono stati inseriti nel sistema anche i dati relativi agli spazi per la socialità (inutilizzati - recuperabili - recuperati) e le planimetrie nonché ulteriori informazioni gestionali (sale colloqui, modelli operativi ecc.) e il sistema consente l’accesso ad una serie di ulteriori informazioni relative al detenuto stesso (posizione giuridica, colloqui, ricezione dei pacchi, telefonate, coabitazione con altri detenuti, provvedimenti disciplinari, eventi critici che lo riguardano, relazione di sintesi). Questo strumento, che rappresenta la realtà penitenziaria, regolarmente alimentato e consultato negli istituti, nei provveditorati e a livello centrale, è strumento prezioso per una gestione efficace e la magistratura di sorveglianza è stata abilitata a consultarlo. E’ stato istituito un gruppo di lavoro incaricato di garantire costantemente il controllo aggiornato dei dati presenti nel sistema informatico, con la collaborazione di un referente per ciascun istituto e dei Provveditori regionali. Con circolare del 18 febbraio 2015, in considerazione dello sviluppo e dell’importanza assunta dall’Applicativo Spazi Detentivi che consente in tempo reale di ricercare soluzioni utili, è stata ricordata l’inderogabilità del divieto di trattamenti irrispettosi della dignità delle persone e sono state richiamate le conseguenze in ordine alla valutazione professionale e alla responsabilità disciplinare nei confronti di coloro che dovessero consentire l’allocazione dei detenuti in violazione degli spazi minimi.

A partire dal luglio del 2014 sono pubblicati sul sito internet del Ministero della giustizia i dati organizzativi e gestionali di maggiore rilievo di tutti gli Istituti penitenziari, le attività lavorative e trattamentali che vi si svolgono e sono previsti aggiornamenti periodici.

Personale e maltrattamenti:
L’efficacia del sistema penitenziario si fonda sulla qualità dei rapporti personale-detenuti.
Nel compendio dei suoi principi il CPT (Standards REV 2015) osserva che: “Lo sviluppo di relazioni costruttive e positive tra il personale del carcere e i detenuti non solo ridurrà il rischio di maltrattamenti, ma aumenterà anche il controllo e la sicurezza. A sua volta, renderà il lavoro del personale del carcere molto più gratificante” evidenziando che questo dipende molto anche dall’avere un numero adeguato di personale presente in ogni momento nelle aree di detenzione e nei luoghi usati dai detenuti per le loro attività.
C’e un legame molto stretto che lega il tema dei maltrattamenti in carcere e quello della corruzione.
I maltrattamenti possono assumere numerose forme, molte delle quali possono non essere intenzionali, ma piuttosto il risultato di mancanze/difetti organizzative o di risorse inadeguate. La qualità complessiva della vita in un istituto è molto importante e la qualità della vita dipende dalle attività offerte ai detenuti e dallo stato generale dei rapporti tra i detenuti e il personale.
La promozione di rapporti costruttivi non basati sulla contrapposizione tra i detenuti e il personale, la possibilità di mantenere i contatti con il mondo esterno e con i propri familiari, serviranno ad abbassare la tensione.
Procedure disciplinari chiare ed effettive consentono di eliminare ogni zona grigia e il rischio di vedere svilupparsi sistemi non ufficiali (e non controllabili), e questo nell’interesse sia dei detenuti che degli operatori penitenziari.
L’impunità dei responsabili di maltrattamenti influenza il comportamento dei giovani operatori che ricevono un cattivo esempio.
Occorrono interventi specifici, sostenuti da attività di formazione e dall’esempio, per promuovere una cultura che stigmatizzi come incompetenza e mancanza di professionalità – oltre che come un rischio per la carriera – il fatto di lavorare e di frequentare colleghi che ricorrono ai maltrattamenti, e valuti invece come esempio di correttezza l’appartenere ad una équipe che si astiene da tali comportamenti.
La credibilità del divieto di ogni forma di maltrattamento viene compromessa ogni qualvolta i pubblici ufficiali responsabili di tali reati non sono chiamati a rispondere dei propri atti. Soltanto un’azione tempestiva ed efficace non appena si riscontrano indicazioni di maltrattamenti e l’adozione tempestiva di provvedimenti efficaci e misure di protezione per coloro che sentono il dovere di denunciare può mettere al riparo dalla disgregazione di quei valori che costituiscono la base stessa di una società democratica.
I procedimenti disciplinari costituiscono un ricorso supplementare contro i maltrattamenti e il CPT raccomanda che le commissioni incaricate dei procedimenti disciplinari nei confronti di agenti di polizia comprendano almeno un membro indipendente.
Per quanto riguarda il ruolo del medico nell’ambito del consiglio di disciplina, previsto quale ruolo di garanzia al fine di poter valutare se alla base del comportamento all’esame dell’autorità competente ad applicare la sanzione, vi è una ragione clinica, prendendo in considerazione la raccomandazione ripetuta più volta dal CPT, si proporrà una modifica dell’art. 40 legge 354/75 in modo da assicurare che il sanitario che compone il consiglio di disciplina sia persona diversa da colui che effettua le visite.
Premesso che il nostro sistema prevede tutte le forme di salvaguardia idonee a prevenire forme di maltrattamenti impliciti o sistemici (forme di reclamo, ispezioni di organismi esterni, visite di volontari,diritto all’assistenza legale, alle cure mediche, diritto di dare notizia del proprio arresto, diritto di richiedere una visita medica), occorre però evidenziare l’importanza del ruolo degli operatori penitenziari e di procedure di lavoro interdisciplinare.
Sin dal giugno 1998, il D.A.P. ha disposto che i sanitari degli istituti penitenziari, ove accertino in sede di visita di primo ingresso del detenuto o dell'internato la presenza di lesioni personali, hanno l'obbligo di annotare (nel registro definito modello 99: registro delle visite, osservazioni e proposte), oltre all'esito della visita effettuata, le dichiarazioni rese dall'interessato in merito alle circostanze della subita violenza. Le annotazioni apposte nel registro, corredate dalle le altre osservazioni utili per l’accertamento dei fatti, devono essere inviate immediatamente all'autorità giudiziaria per quanto di competenza.
In merito alla riservatezza della visita medica, fin dal luglio 2000 sono state diramate indicazioni di carattere generale (circolare n. 3526/5976 prot. n. 653521-1/12.1 dell’11.7.2000 recante “Direttive in materia di servizio sanitario negli istituti penitenziari volte a superare taluni rilievi espressi dal Comitato Europeo per la prevenzione della Tortura (C.P.T.)”). Tale documento, emesso in costanza di riordino della sanità penitenziaria, esprime l’esigenza che la tutela della salute delle persone sottoposte a provvedimenti restrittivi della libertà personale avvenga in condizioni di uguaglianza e pari dignità con le persone in libertà, anche sotto il profilo della riservatezza dell’atto medico. Le deroghe a tale criterio sono consentite solo su espressa richiesta del medico che effettua la visita o per particolari ragioni di sicurezza anche in relazione alla tipologia dei detenuti.
La doverosa e imprescindibile attività di sorveglianza deve trovare modalità attuative che consentano l’esercizio del diritto alla salute nel rispetto della dignità del detenuto, avendo cura che il personale di polizia penitenziaria si trovi a una distanza sufficiente per intervenire con immediatezza, se reso necessario dalle circostanze, ma tale da evitare l’ascolto dei contenuti del colloquio tra medico e paziente.

La Raccomandazione Rec (2014)3 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa invita ad adottare sistemi di misurazione del rischio (risk assessment) e gestione del rischio (risk management), metodi scientifici di “misurazione della pericolosità” degli autori di reato, indicatori predittivi di devianza. Sulla base di questi accertamenti dovrebbe essere fondata non solo la scelta delle pene appropriate ma anche il percorso penitenziario e i suoi tempi (chi sta in carcere e per quanto tempo, nei confronti di chi irrogare sanzioni di comunità). Questa valutazione consentirebbe di offrire un percorso adeguato a ciascun autore di reato e di effettuare scelte di politica amministrativa efficaci.
Anche l’analisi dei dati statistici approfondita e continua consente di “misurare” l’efficacia dell’azione amministrativa e l’Ufficio Studi ha promosso legami con ricercatori universitari che possano dare un contributo scientifico a tale analisi.

Roma, 23 luglio 2015



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Roberta Palmisano

 

  1. [1]Le misure applicate ai singoli detenuti per la sicurezza devono essere il minimo necessario per garantirne una custodia sicura;
  2. La sicurezza fornita dalle barriere fisiche e da altri mezzi tecnici deve essere completata dalla sicurezza dinamica costituita da personale all’erta che conosce i detenuti affidati al proprio controllo;
  3. Il più rapidamente possibile dopo l’ingresso in istituto, ogni detenuto deve essere valutato al fine di determinare: a. il rischio per la collettività nel caso di evasione; b. la probabilità che tenti di evadere solo o con l’aiuto di complici esterni;
  4. Ogni detenuto è, in seguito, sottoposto ad un regime di sicurezza corrispondente al grado di rischio identificato.
  5. Il livello di sicurezza necessario deve essere rivalutato regolarmente durante la detenzione dell’interessato.

[2]La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha precisato (Sez. 1, Sentenza n. 14487 del 3/02/2004, dep. 24/03/2004, Rv.228836, imp. Pazienza; Sez. 1, Sentenza n. 31807 del 10/06/2009, dep. 03/08/2009, Rv. 244830, imp. Cavallo.), che l'inserimento di un detenuto in nel circuito di "alta sicurezza", non comporta alcuna limitazione sotto il profilo dell'accesso alle opportunità trattamentali riconosciute dall'ordinamento penitenziario, risolvendosi lo stesso nella allocazione intramuraria di determinati detenuti, considerati pericolosi o soggetti ad atti di autolesionismo o di aggressione da parte di altri detenuti, in istituti carcerari specificamente attrezzati per il loro controllo, nonché nell'adozione di maggiori cautele con particolare riferimento alle loro traduzioni e trasferimenti. Il provvedimento dell’Amministrazione penitenziaria di inserimento del detenuto nel circuito Alta Sicurezza non può essere assimilato a quelli adottati per l'applicazione dei regimi carcerari previsti dagli artt. 41 bis co. 2 e 14 bis ord. penit.. Infatti l’internato continua ad usufruire delle attività trattamentali e, sebbene con l'osservanza di maggiori cautele, non subisce significative limitazioni nell'esercizio dei suoi diritti, non essendogli inibiti rapporti con i familiari, resi solo più difficoltosi dalla distanza con il luogo di residenza dei suoi congiunti (Cass. Sez. VII, Ordinanza 45514/12, imp. Mariano). Il provvedimento dell’Amministrazione penitenziaria con cui viene disposto l'inserimento del detenuto in un determinato circuito, non eccedente la funzione tipica che gli è propria e, perciò, in sé non suscettibile di ledere diritti soggettivi, non può essere sottoposto a controllo del Magistrato di sorveglianza, potendo, invece, costituire oggetto di reclamo le singole disposizioni che lo accompagnano o lo seguono o gli atti esecutivi che siano in concreto lesivi di diritti (Sez. I, sent. n. 31807 del 10/06/2009; Sez.I, sent. n. 49988 del 24/11/2009; Sez. I, sent. n. 46269 del 24/10/2007).