Scheda sul progetto MEDICS disagio mentale in carcere - Mentally Disturbed Inmates Care and Support - ME.D.I.C.S - (2014)

Progetto cofinanziato Comunità Europea
  • pubblicato nel 2014
  • autore: Pierdomenico Pastina
  • scheda
  • Ufficio Studi, ricerche, legislazione e rapporti internazionali
  • licenza di utilizzo: CC BY-NC-ND


DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio Studi Ricerche Legislazione e Rapporti Internazionali

Obiettivo:

Il progetto, cofinanziato dalla Commissione Europea, parte dalla necessità di ottenere un quadro di informazioni chiaro e dettagliato sulla situazione dei detenuti con disagio mentale presenti negli istituti penitenziari italiani, allo scopo di offrire a questi soggetti accoglienza, presa in carico e trattamento specifici.


Azioni:

In collaborazione con i partner nazionali del progetto - SIMSPE ONLUS Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria; figure professionali nell’ambito della ricerca universitaria e della psichiatria penitenziaria - si sta conducendo una ricerca in tre regioni pilota italiane (Piemonte, Emilia Romagna e Sicilia, nei tre grandi istituti penitenziari di Torino, Bologna e Palermo) di tipo quantitativo e qualitativo, volta cioè ad ottenere informazioni e dati in merito a quanti siano i detenuti affetti da disagi o patologie mentali in quelle aree di riferimento e di quali tipi di disturbi e/o malattie mentali soffrano. Tale ricerca comprende anche la ricognizione di eventuali progetti simili o di ricerche già svolte o in atto nel nostro Paese.

L’indagine condotta anche negli istituti penitenziari dei Paesi che partecipano al progetto (National Offender Management Service (NOMS) – Inghilterra e Galles; Servizio Penitenziario della Catalogna; Zdravi Grad / Healthy City, ONG – Croazia) offrirà uno spunto di riflessione su diversi aspetti:

  • la dimensione numerica del problema;
  • la qualità dei disturbi presenti nella popolazione penitenziaria;
  • la continuità della presa in carico tra servizio sanitario esterno e sanità penitenziaria;
  • Le prassi adottate nei diversi paesi per gestire ed eventualmente alleviare il disagio mentale.

Il progetto è in corso e si concluderà agli inizi del 2016.

Redatto da Pierdomenico Pastina
Dirigente Penitenziario

Roma, 16 luglio 2015

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
Roberta Palmisano

 

il progetto ME.D.I.C.S. Mentally Disturbed Inmates Care and Support - Presa in carico e sostegno dei detenuti con disagio mentale

La Commissione Europea nel 2013 ha pubblicato un invito (call for proposal JUST/2013/PEN/AG) alla presentazione di iniziative progettuali a carattere nazionale e transnazionale per il miglioramento delle condizioni detentive, finanziate con l’ausilio dei Fondi Sociali Europei.
L’Ufficio studi, ricerche, legislazione e rapporti internazionali di questo Dipartimento si è fatto promotore e capofila per la redazione di un progetto denominato MEDICS - Mentally Disturbed Inmates’ Care and Support - finalizzato alla redazione di un modello operativo che coniughi aspetti sanitari e penitenziari nella gestione di detenuti affetti da disagio mentale.
L’iniziativa, presentata nell’ambito della suddetta call e trasmessa al Servizio penitenziario di Inghilterra e Galles (NOMS), al Servizio Penitenziario e Ospedale Sant Joan de Deu di Barcellona (Catalogna) e al Zdravo Grad Healthy Xity Ong (Croazia) per l’adesione, si avvale del contributo scientifico della Società Italiana di medicina e Sanità Penitenziaria (S.I.M.S.Pe. Onlus) e dell’Universita’ di Firenze, con il coordinamento del consulente medico del DAP.
Si avvale altresi’ della collaborazione dei responsabili, presso questo Dipartimento, dell’Ufficio Servizi Sanitari e dell’Ufficio Misure di Sicurezza nonche’ dell’Istituto di Studi penitenziari.
Il progetto, approvato dalla Commissione Europea, intende raccogliere dati, informazioni e soluzioni eventualmente adottate, nel contesto nazionale italiano e presso i contesti operativi dei Paesi partner, nella gestione dei detenuti con disagio mentale e prevede la redazione di un modello operativo condiviso, volto ad attivare interventi congiunti nell’accoglienza, cura e trattamento di detti detenuti.

  1. Normativa sovranazionale
    Il diritto alla salute in carcere e in particolare il diritto alla salute mentale, è uno dei diritti fondamentali dell’uomo, essenziali e inalienabili, alla cui tutela sovrintendono anche norme sovranazionali.
    La Risoluzione del Parlamento Europeo sulle condizioni detentive 2011/2897(RSP) del 7.12.2011, oltre a invitare gli Stati membri a stanziare idonee risorse alla ristrutturazione e all'ammodernamento delle carceri, a tutelare i diritti dei detenuti, a riabilitare e preparare con successo i detenuti per il rilascio e l'integrazione sociale, a fornire alla polizia e al personale carcerario una formazione ispirata alle moderne pratiche di gestione delle carceri e agli standard europei in materia di diritti dell'uomo, sollecita espressamente a monitorare i prigionieri che soffrono di disturbi mentali e psicologici e a creare una linea specifica nel bilancio UE al fine di incoraggiare tali progetti (punto 8).
    Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) negli Standard pubblicati nel 2002 e rivisti nel 2006, Rilievi essenziali e generali dei Rapporti Generali pone in evidenza la sinergia necessaria tra medico e Amministrazione. Molto importante il paragrafo 42 ove insieme ai doveri del medico il CPT evidenzia il ruolo della direzione del carcere nella prima individuazione dei detenuti che soffrono di disturbi psichiatrici e soprattutto nella scelta delle opportune variazioni da fare al loro ambiente. Questa attività può essere incoraggiata provvedendo a una formazione sanitaria appropriata per alcuni membri del personale di custodia.
    Nell’esaminare i doveri di assistenza sanitaria preventiva poi il CPT dedica i paragrafi 57-59 espressamente al dovere di prevenire i suicidi definendolo uno degli scopi di un servizio di assistenza sanitaria in carcere, che “dovrebbe assicurare che ci sia consapevolezza su questo tema in tutto l’istituto”.

    Il CPT ai paragrafi 68 e 69 definisce come obblighi di assistenza umana quelli di assistenza sanitaria verso le persone instabili, devianti, che hanno storie di traumi familiari, di lunghe tossicodipendenze, di conflitti con le autorità o altre sventure sociali, incapaci di controllarsi e di prendersi cura di se stessi. In questi casi i bisogni possono non essere medici in senso proprio ma il medico del carcere può promuovere per questi detenuti lo sviluppo di programmi socio-terapeutici e fornire indicazioni per l’organizzazione delle sezioni in cui si trovano in modo da ridurne “l’umiliazione, il disprezzo di sè, l’astio e dare loro un senso di responsabilità e prepararli per la reintegrazione” collaborando con il personale penitenziario.
    In tema di salute mentale è fondamentale migliorare la capacità di individuazione precoce del disagio anche al fine di giungere ad una diminuzione dei comportamenti autolesivi e dei suicidi da parte dei reclusi.
    Il CPT dà rilievo soprattutto allo screening medico all’entrata e al complessivo processo della ricezione perché molto in questa fase può essere fatto per alleviare l’ansia provata da un nuovo giunto in carcere ed evitare rischi futuri.
    Il CPT evidenzia l’importanza che il personale penitenziario riceva un’adeguata formazione così da poter essere capace di riconoscere gli indicatori potenziali. Importante anche il rilievo dato ai flussi di informazione dall’interno dell’istituto e tra istituti (molto importanti in caso di trasferimento).

    La Raccomandazione R(2006)2 del Consiglio d’Europa sulle Regole Penitenziarie Europee sottolineano l’importanza di concludere accordi con gli enti locali per la prosecuzione di ogni necessario trattamento medico e psichiatrico dopo la liberazione, qualora il detenuto dia il suo consenso a tali accordi. Considero questo link tra dentro e fuori principio cardine che deve muovere ogni azione in questo campo.
    I detenuti dovranno incontrare un medico il più presto possibile dopo l’ingresso in istituto e ogni qualvolta questi ne faccia richiesta o sia comunque necessario.

    Tra gli altri doveri di attenzione particolari la regola 42.3 impone al medico di “individuare qualsiasi stress psicologico o di altra natura derivante dalla privazione della libertà, notare problemi fisici o mentali che possano impedire il reinserimento dopo la liberazione. La regola 47 è dedicata alla salute mentale; 47. 1. Devono essere disponibili degli istituti specializzati o delle sezioni specializzate, posti sotto il controllo medico, per l’osservazione e la cura di detenuti affetti da disturbi o anormalità mentali che non necessariamente rientrano nelle disposizioni della Regola 12.[1] Il servizio medico penitenziario deve fornire cure psichiatriche a tutti i detenuti che hanno necessità di tali cure e porre particolare attenzione alla prevenzione del suicidio.

    Al rischio di suicidio fra i detenuti stranieri è dedicato l’art. 31.7 della Raccomandazione (2012)12 del Consiglio d’Europa sui detenuti stranieri “Bisogna stare attenti a prevenire l'autolesionismo ed il suicidio tra i detenuti stranieri”, all’interno del paragrafo relativo alla Salute in cui è espressamente previsto che (31.3.) “il personale medico sanitario che lavora in istituto deve essere dotato di mezzi adeguati per poter trattare problemi specifici e malattie che possono essere contratte dai detenuti stranieri”, precisando che (31.6) “Ove possibile, l'assistenza sanitaria psichiatrica e mentale deve essere fornita dagli specialisti che hanno esperienza nel trattare con persone di religioni diverse e di diversi background culturali e linguistici”.

    Anche le Regole delle Nazioni Unite per il trattamento delle donne detenute e le misure non detentive per le donne autrici di reati, note come le “Regole di Bangkok” adottate il 21 dicembre 2010, al punto 16 “Prevenzione del suicidio e dell’autolesionismo” impongono “l’elaborazione e la realizzazione di strategie appropriate, con i servizi di salute mentale e di protezione sociale, per prevenire il suicidio e l’autolesionismo delle detenute” e indicano la necessità di un’”offerta, alle persone a rischio, di un appoggio specializzato e specifico per genere debbono far parte di ogni politica generale per la salute mentale negli istituti penitenziari”.

    La Raccomandazione R(2004)10 del Consiglio d’Europa sui malati mentali all’articolo 7 genericamente prevede che “gli Stati membri devono fare in modo che esistano meccanismi per proteggere le persone vulnerabili affette da disturbi mentali, in particolare quelle che non hanno la capacità di consentire o che possono no essere capaci di opporsi a violazioni dei diritti umani di cui possono essere oggetto” e il successivo articolo 8 afferma il principio della minima restrizione per cui “l e persone affette da disturbo mentale devono avere il diritto di essere curate nell’ambiente meno restrittivo possibile e con il trattamento meno invasivo o restrittivo possibile”. L’art. 9 prevede che “le strutture destinate ad accogliere persone con disturbi mentali devono assicurare ad ognuna di queste persone, tenendo conto del loro stato di salute e della necessità di proteggere l’incolumità degli altri, un ambiente e condizioni di vita più vicini possibile a quelli di cui beneficiano nella società persone della stessa età, dello stesso sesso della medesima cultura”.

    L’art. 33 poi, più specificatamente per le persone detenute prevede che: “se una persona il cui comportamento suggerisce fortemente che essa sia affetta da un disturbo mentale è detenuta…si deve effettuare una visita medica appropriata, al più presto possibile ed in un luogo appropriato, al fine di stabilire se la persona necessita di cure mediche, comprese quelle psichiatriche”.

    L’art. 35 prevede che:

    1. Le persone affette da disturbo mentale non devono essere oggetto di una discriminazione negli istituti penitenziari. In particolare il principio dell’equivalenza delle cure con quelle che vengono fornite all’esterno degli istituti penitenziari deve essere rispettato per quanto riguarda le cure necessarie per la loro salute. Tali persone devono essere trasferite dall’istituto penitenziario all’ospedale se il loro stato di salute lo richiede
    2. Le persone affette da disturbo mentale, detenute negli istituti penitenziari devono poter beneficiare di opzioni terapeutiche appropriate
    3. Il trattamento involontario per disturbi mentali non deve avere luogo negli istituti penitenziari tranne che in servizi ospedalieri o medici adattati al trattamento dei disturbi mentali
    4. Un sistema indipendente deve controllare il trattamento e le cure di cui beneficiano le persone affette da disturbi mentali negli istituti penitenziari
       
  2. Normativa nazionale In Italia la riforma della sanità penitenziaria ha previsto che nei confronti del detenuto debbano concentrarsi azioni sinergiche poste in essere da istituzioni diverse, ma tutte univocamente orientate a tutelare la salute dei detenuti. Così acquisiscono importanza i rapporti tra l’Amministrazione penitenziaria e il Servizio Sanitario Nazionale, le rispettive competenze ed interazioni.
    Sotto il profilo della salute mentale già il D.Lgs. 230/99 sul riordino della medicina penitenziaria prevedeva il coinvolgimento dei Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) negli istituti di Pena.
    Le linee di intervento contenute nell’allegato A al D.P.C.M. 1.4.2008 (che disciplina le modalita’ e i criteri del trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali afferenti alla sanita’ penitenziaria stabilito con legge 24 dicembre 2007, n. 244 – legge Finanziaria 2008-) indicano tra gli obiettivi di salute e i livelli essenziali di assistenza “la riduzione dei suicidi e dei tentativi di suicidio, attraverso l’individuazione dei fattori di rischio” ed è espressamente indicato che i presidi sanitari presenti in ogni istituto penitenziario debbono attuare i seguenti interventi:
    1. la valutazione medica e psicologica di tutti i nuovi ingressi, da effettuarsi, se del caso, in più momenti temporali e per congrui periodi di osservazione, i dati rilevati sono raccolti nella cartella clinica, tale valutazione è fatta dal medico di medicina generale del presidio, in collaborazione con lo psicologo e con il supporto degli accertamenti specialistici del caso;
    2. l’adozione di procedure di accoglienza che consentano di attenuare gli effetti potenzialmente traumatici della privazione della libertà e l'esecuzione degli interventi necessari a prevenire atti di autolesionismo.

    Inoltre, nel paragrafo relativo alla “prevenzione cura e riabilitazione nel campo della salute mentale” tra le azioni da compiere è espressamente indicata:

    • l’attivazione di interventi di individuazione precoce dei disturbi mentali
    • l’attivazione di specifici programmi mirati alla riduzione dei rischi di suicidio,
    • la cooperazione tra l’area sanitaria e l’area trattamentale, in modo che gli obiettivi trattamentali propri dell’amministrazione penitenziaria si possano coniugare con quelli della tutela e della promozione della salute mentale, attraverso gli interventi più adeguati sia a tutela della salute della persona sia a tutela della sicurezza sociale. Tale prassi deve essere attuata già al primo ingresso, tramite il servizio nuovi giunti e perseguita per tutto il periodo di permanenza nell’istituto di pena: per tale scopo vanno definiti protocolli e modalità di collaborazione tra gli operatori dei servizi di salute mentale e gli operatori del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.

    Si tratta di indicazioni rivolte all’implementazione della presa in carico del disturbo mentale in tutti gli istituti penitenziari. È prevista la presenza di uno psichiatra e di un servizio psichiatrico in tutti gli istituti diversamente articolato in relazione alla tipologia dell’istituto e ai bisogni di salute della popolazione presente. In Italia, con l’introduzione della legge 13 maggio 1978, n. 180 “Accertamenti e trattamenti sanitari colontari e obbligatori” e la chiusura dei manicomi, per i cittadini liberi, l’assistenza dei malati psichiatrici non è di tipo contenitivo. La legislazione civile, dunque, ha abolito il concetto di pericolosità che prima era insito in quello di malattia mentale, trasformando la cura da custodialistica-coercitiva a terapeutica-riabilitativa, con il coinvolgimento dei parenti e, in senso lato, della società. Per quanto riguarda i soggetti non imputabili o semi imputabili (dopo la sentenza della Corte di Cassazione -Sezioni Unite- 8.3.2005, Raso, non solo gli affetti da malattia mentale ma tutti coloro che al momento della commissione del reato presentano un disturbo della personalità in concreto idoneo a compromettere gravemente la capacità di intendere e di volere, di esercitare il dovuto controllo dei propri atti, di indirizzarli, di percepire il disvalore sociale del fatto, di autodeterminarsi autonomamente e liberamente), essi sono destinatari della misura di sicurezza del ricovero in Ospedale Psichiatrico Giudiziario (OPG).

    La misura di sicurezza detentiva dell’internamento in OPG ha subito nel tempo una trasformazione per effetto dell’intervento del legislatore e della Corte Costituzionale.

    Già il D.Lgs. 230/99 prevedeva la creazione di sezioni speciali di osservazione psichiatrica in almeno un Carcere per ogni regione ma il processo di superamento degli OPG è stato avviato il 1 aprile 2008 con il DPCM che ha decretato:

     
    1. il trasferimento alle Regioni delle funzioni sanitarie afferenti agli OPG ubicati nel loro territorio (sono sei: Castiglione delle Stiviere in Lombardia, Reggio Emilia, Montelupo Fiorentino in Toscana, Aversa e l’OPG di Napoli in Campania, Barcellona Pozzo di Gotto in Sicilia);
    2. la creazione “all’interno degli istituti, di sezioni organizzate o reparti, destinati agli imputati e condannati, con infermità psichica sopravvenuta nel corso della misura detentiva che non comporti l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o l'ordine di ricovero in O.P.G. o in case di cura o custodia; presso le stesse sezioni potrebbero essere assegnati, per l’esecuzione della pena, anche i soggetti condannati a pena diminuita per vizio parziale di mente (All. A del DCPM 19 marzo 2008), reparti sanitari destinati alla tutela intramuraria della salute mentale al fine di attenuare il disagio dello stato detentivo (Accordo Stato Regioni ratificato il 13 ottobre 2011, allegato A);
    3. la “ restituzione ad ogni Regione italiana della quota di internati in OPG di provenienza dai propri territori e dell’assunzione della responsabilità per la presa in carico, attraverso programmi terapeutici e riabilitativi da attuarsi all’interno della struttura, anche in preparazione alla dimissione e all’inserimento nel contesto sociale di appartenenza (All. C del DCPM 19 marzo 2008)

    Caposaldo della normativa è il principio di territorialità ritenuta “sede privilegiata per affrontare i problemi della salute, della cura, della riabilitazione delle persone con disturbi mentali per il fatto che nel territorio è possibile creare un efficace sinergismo tra i diversi servizi sanitari, tra questi e i servizi sociali, tra le Istituzioni e la comunità per il fine fondamentale del recupero sociale delle persone. Il principio del reinserimento sociale, sancito nell’articolo 27 della Costituzione, per coloro che, autori di reato, sono stati prosciolti per infermità mentale e ricoverati in OPG può e deve essere garantito attraverso la cura, che ne è fondamentale presupposto, e l’azione integrata dei servizi sociosanitari territoriali (All. C del DCPM 19 marzo 2008)

    Tali norme sono pero’ rimaste disattese fino a quando la Commissione di inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del servizio sanitario nazionale presieduta dal senatore Marino, dopo aver effettuato visite a sorpresa presso gli OPG, nella relazione finale del 20 luglio 2011, oltre a denunciare la violazione della dignità delle persone e una schiacciante prevalenza delle esigenze di custodia piuttosto che terapeutiche, ha proposto la creazione di strutture pubbliche di ricovero.

    La legge 17 febbraio 2012, n. 9 all’art. 3-ter ha fissato al 1° febbraio 2013 il completamento del processo per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari disponendo che dal 31 marzo 2013 le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e custodia fossero eseguite all’interno di strutture sanitarie regionali (REMS) caratterizzate da una gestione esclusivamente sanitaria. Nell’attesa dell’effettiva realizzazione di tali strutture per due volte è stata disposta la proroga del superamento degli OPG, rispettivamente al 1 aprile 2014 con decreto-legge 25 marzo 2013 n. 24 e da ultimo al 31 marzo 2015 (decreto-legge 52/2014).

    Tra gli internati, quelli con disturbi meno gravi (dimissibili), passeranno in carico ai Dipartimenti di salute mentale a condizione che la Regione abbia approntato il piano terapeutico.

    L’Ordinamento penitenziario (Legge 354/750 e il Regolamento di Esecuzione (DPR 230/2000) fondato sul principio costituzionale della funzione rieducativa della pena prevede un complesso di attività di accertamento e valutazione delle caratteristiche della personalità dei soggetti condannati ed internati che coinvolgono la Magistratura di Sorveglianza e l’Amministrazione penitenziaria (DAP), oltre che nel momento in cui deve essere accertata la pericolosità sociale al fine dell’applicazione della misura di sicurezza, anche al fine di rilevare, fin dal primo ingresso, i bisogni, le carenze fisiopsichiche e le altre cause di disadattamento sociale .

    Gli artt 13 legge 354/75 e gli artt. 27, 28 e 29 dpr 230/2000 prevedono l’Osservazione scientifica della personalità condotta da un’equipe di cui fanno parte educatori, assistenti sociali, medici, esperti psicologi o criminologi, polizia penitenziaria e tutti coloro che operano all’interno del carcere e conoscono il detenuto, come gli insegnanti e i volontari. Sulla base dell’osservazione e di tutte le informazioni utili acquisite (socio-familiari, lavorative, sanitarie, psicologiche, istruzione, relazioni interpersonali dentro e fuori dal carcere, eventuali comportamenti auto lesivi, tossicodipendenza…) viene formulato il programma individualizzato di trattamento, sono individuati gli interventi più adeguati e sono forniti gli elementi a supporto delle decisioni del Magistrato di Sorveglianza per la concessione dei benefici penitenziari (permessi, detenzione domiciliare, affidamento in prova, semilibertà ecc). Questo per mettere a frutto il tempo della pena e assicurare interventi trattamentali integrati, dentro e fuori dal carcere nell’ambito del territorio, per il recupero del reo.


    Azioni poste in essere dall’Amministrazione penitenziaria

    Al tema della salute e della salute mentale è collegato il tema del suicidio e il carcere è una realtà che sotto questo profilo deve essere considerata molto attentamente. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha affermato che tutti i detenuti sono da considerarsi soggetti a rischio e il Comitato Nazionale di Bioetica ha chiesto di elaborare un piano di azione nazionale per la prevenzione dei suicidi in carcere attraverso azioni dirette non tanto alla selezione dei soggetti a rischio quanto delle situazioni a rischio.
    Con circolare del 19 giugno 2012 (GDAP 0234197) è stato diffuso presso i singoli istituti penitenziari il contenuto delle "Linee di indirizzo per la riduzione del rischio auto lesivo e suicidario in ambito carcerario" approvate dalla Conferenza Unificata del 19 gennaio 2012 e si è ribadita la necessità di migliorare la capacità di individuazione precoce del disagio, di mettere in atto misure di contenimento del rischio per giungere alla diminuzione dei comportamenti auto lesivi e dei suicidi e si è sollecitata la redazione di un programma che assicuri, con la sinergia tra operatori penitenziari e sanitari, un’attività di sostegno e il contenimento del rischio con l’individuazione precoce del disagio. Da sempre è stata dedicata una particolare attenzione all’organizzazione delle attività penitenziarie relative all’ingresso dei cd “nuovi giunti”, nella consapevolezza che il passaggio dalla libertà al regime detentivo rappresenta un momento di particolare difficoltà per i detenuti e gli internati, soprattutto se alla prima esperienza di privazione della libertà.
    L’ingresso e la permanenza in carcere, lo sviluppo delle vicende giudiziarie, l’allontanamento dalla famiglia o eventi a questa riconducibili possono condurre l’individuo a superare la “soglia di resistenza” alle difficoltà personali e ambientali. Gli elementi di rischio autolesivo possono risultare amplificati nei casi di soggetti tossicodipendenti o alcoldipendenti oppure affetti da disturbi psichiatrici.
    Le fasi dell’accoglienza, che si sviluppano attraverso le attività di immatricolazione, la visita medica, il colloquio con lo psicologo e il colloquio con il Direttore o un suo delegato, forniscono l’occasione per individuare gli specifici bisogni della persona e per orientare le conseguenti misure interne più appropriate, non escludendosi, nei casi più gravi, il coinvolgimento dell’Autorità Giudiziaria. In tali momenti emerge la necessità della collaborazione tra figure professionali appartenenti a diverse amministrazioni, per delineare un approccio sinergico nei confronti del recluso e predisporre interventi di tipo collegiale nella maggior misura possibile adeguati agli specifici bisogni dell’individuo.
    Il carcere non può agire da solo ma deve operare in rete con le altre istituzioni del territorio (dipartimento salute mentale, province, comuni, volontariato) e si è provveduto a concordare protocolli con le realtà territoriali che siano in grado di dare il proprio contributo per sollevare i detenuti da situazioni di grave disagio.
    Nella Lettera Circolare del 26/04/2010 sugli interventi per ridurre il disagio in carcere e prevenire i tentativi di suicidio, si ribadisce l’importanza del ruolo dei volontari sin dai momenti iniziali della detenzione nel fornire sostegno morale e materiale ai nuovi giunti in un momento delicatissimo qual è quello dell’ingresso in carcere, “quando è necessario profondere ogni sforzo per ridurre, sin dai primissimi momenti di permanenza in carcere, il distacco fra il detenuto e il mondo esterno” ; “si raccomanda alle direzioni di compiere ogni sforzo per consentire la massima estensione degli orari di accesso agli istituti per i volontari…”. E “una maggiore presenza del volontariato” è auspicata nella più recente circolare sul “miglioramento della dignità detentiva” del 28/07/2011
    E’ stata altresì avviata, fin dal mese di giugno 2012, un’attività di costante monitoraggio delle condotte che sono manifestazione di particolare disagio quali atti di autolesionismo, tentativi di suicidio e prolungati scioperi della fame, anche al fine di individuare i detenuti che si trovano ristretti in situazioni che integrano forme di “trattamento inumano e degradante” perché non adeguate alle loro condizioni fisiche (disabilità, obesità, cecità) e sotto la soglia di dignità anche per disponibilità di spazio esiguo. In questo modo il Dipartimento si pone come obiettivo quello di conoscere tutte le situazioni a rischio al fine di valutare ogni intervento finalizzato ad assicurare la maggiore tutela possibile della salute del detenuto. Ciò al fine di farne segnalazione al Magistrato di Sorveglianza per l’eventuale differimento dell’esecuzione della pena e altri provvedimenti opportuni.

    E’ stata in particolare avviata una doverosa e proficua condivisione con gli Uffici di Sorveglianza delle informazioni pervenute alla “Sala Situazioni”, articolazione dell’Ufficio per l’attività ispettiva e del controllo di questo Dipartimento. Il personale addetto a questo ufficio, a cui pervengono informazioni che riguardano tutti gli uffici penitenziari, fa necessari approfondimenti in relazione agli episodi più gravi e ripetuti, chiedendo ai vari istituti le relazioni sanitarie e dell’area educativa relative al detenuto autore del gesto autolesivo o anti conservativo, informazioni che poi si provvede ad inoltrare agli Uffici di Sorveglianza.
    Inoltre si è ripristinata l’Unità di monitoraggio degli eventi di suicidio (UMES), che ha già operato tra il 2001 e il 2003, con il fine di verificare l’andamento dei dati statistici e approfondire i singoli eventi di suicidio verificatisi (attraverso la conoscenza dei dati biografici di colui che si è tolto la vita e delle sue condizioni di detenzione) e di promuovere il lavoro integrato dell’intero staff che opera all’interno dell’istituto in raccordo con la Magistratura.
    Ma soprattutto l’Amministrazione ha intrapreso una profonda riflessione sui modelli di custodia e sui necessari interventi nella organizzazione della detenzione per migliorare la qualità del tempo che le persone trascorrono in carcere, avviando un processo di cambiamento profondo.

    Il nucleo fondamentale del nuovo modello detentivo è la differenziazione degli istituti penitenziari al fine di poter individuare obiettivi precisi per ciascuno di essi e indirizzare l’azione in ragione della specificità della singola struttura, anche attraverso una formazione del personale orientata ai suoi scopi.

    Il progetto è quello di allocare i detenuti in istituti e sezioni distinti per gruppi omogenei. Il fine è quello di creare le condizioni affinché ogni detenuto trascorra la maggior parte del proprio tempo al di fuori della camera detentiva in refettori e spazi dedicati alle attività comuni ove sarà favorita la responsabilizzazione e l'osservazione che, con l’intervento degli operatori appartenenti alle diverse professionalità e dei volontari, potrà essere espletata in modo molto più efficace (questo si intende per “carcere aperto”).
    La realizzazione del nuovo modello, con il rilievo conferito agli spazi comuni e alle attività trattamentali, renderà più vivibile l’esperienza del carcere e consentirà prevedibilmente di ridurre il disagio dei detenuti che spesso conduce ad azioni di autolesionismo o suicidio.

Roma, 19 Settembre 2014

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Roberta Palmisano

[1] Regola 12

  1. Le persone che soffrono di malattie mentali e il cui stato di salute mentale é incompatibile con la detenzione in un carcere dovrebbero essere detenute in un istituto espressamente concepito a tale scopo.
  2. Se, tuttavia, queste persone sono eccezionalmente detenute in un carcere, la loro situazione e i loro bisogni devono essere disciplinati da regole speciali.