Parere sul trattamento dati sensibili (novembre 2013)

  • pubblicato nel 2013
  • autore: Roberta Palmisano
  • parere
  • Ufficio Studi, ricerche, legislazione e rapporti internazionali
  • licenza di utilizzo: CC BY-NC-ND

 

 DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio Studi Ricerche Legislazione e Rapporti Internazionali

 

  1. Il quesito sulla legittimità della comunicazione ad altre Amministrazioni dei dati sensibili relativi a un proprio dipendente è stato posto con riferimento al dovere della Direzione di un Istituto Penitenziario, di comunicare al Comando Provinciale dei Carabinieri l'esistenza di una patologia di un proprio dipendente che ha richiesto il rilascio di licenza per il porto di pistola per uso personale.
     
  2. Sono definiti dati sensibili, ai fini del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice della privacy), i dati personali idonei a rivelare varie qualità e condizioni della persona. Essi sono tassativamente indicati nella norma e fra essi rientra lo stato di salute. Per questo collegamento potenziale, che consente di individuare da un particolare dato determinate qualità e condizioni della persona che sono destinate a rimanere riservate, il trattamento dei dati sensibili non conforme alla legge da parte dei soggetti pubblici o privati che ne siano a conoscenza, è potenzialmente idoneo ad arrecare un pregiudizio alla persona alla quale i dati si riferiscono e di conseguenza è considerato illecito.
    Il pregiudizio è ancora più grave con riguardo ai dati relativi allo stato di salute (come sono quelli considerati nel caso in esame) che, ove se ne faccia un illecito trattamento, sono maggiormente idonei a creare un danno rilevante all'interessato perché possono rivelarne un negativo stato di salute.
    Per queste ragioni ai dati sensibili è accordata dalla legge una tutela rigorosa a protezione della privacy delle persone. Un'altra necessaria precisazione è che per trattamento si intende qualunque operazione concernente la raccolta, conservazione, consultazione o qualsiasi utilizzo di dati nonché la loro comunicazione o diffusione o distruzione.
    Il Codice della privacy prevede norme diverse a seconda che il trattamento di dati sensibili sia effettuato da un soggetto privato (il quale deve avere il consenso scritto dell'interessato e attenersi alle autorizzazioni generali del Garante, come disposto dall'art. 26 comma 1 del Codice), oppure da un soggetto pubblico al quale è consentito dall'art. 18 qualunque trattamento di dati personali, inclusa la comunicazione, che sia strettamente necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali (comma 2) senza che occorra il consenso dell'interessato (comma 4).
    Il presupposto di legittimità del trattamento di dati sensibili da parte di un soggetto pubblico, ai sensi dell'art. 20 comma 1, è costituito da una norma di legge che lo autorizzi e specifichi i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite.
    Quando si tratta di dati idonei a rivelare lo stato di salute l'amministrazione deve rispettare i principi di necessità, di indispensabilità e di non eccedenza rispetto alla finalità perseguita.
     
  3. In base a queste considerazioni sembra corretto rilevare che fra le finalità di interesse pubblico per perseguire le quali possono essere effettuati trattamenti di dati sensibili ai sensi degli artt. 18 e 20 del d.lgs 196/2003 rientrano quelle di accertamento dei requisiti psicofisici minimi fissati nella legge 6 marzo 1987 n. 89 per ottenere la licenza di porto d'armi.
    In base al d.m. 28 aprile 1098 del Ministero della sanità l'accertamento di tali requisiti è effettuato dagli uffici medico legali delle unità sanitarie locali o delle strutture sanitarie militari e della polizia di Stato, ma la preliminare istruttoria viene svolta dalle questure o dai carabinieri competenti per territorio, a cui infatti va indirizzata dall'interessato la richiesta di licenza.
    La direzione dell’Istituto penitenziario è tenuta, ai sensi degli indicati artt. 18 e 19 del menzionato decreto legislativo, a comunicare ai carabinieri, i “eventuali elementi ostativi” ai fini della concessione della licenza di porto di pistola da parte del dipendente e fra cui, quello relativo al riconoscimento come dipendente da causa di servizio di un disturbo distimico consistente. Pertanto condivido l'avviso che la direzione dell’Istituto Penitenziario deve comunicare ai carabinieri l'esistenza della patologia del suo dipendente riconosciuta come causa di servizio. Da quanto si è prima detto la risposta del direttore si deve limitare alla mera comunicazione di questo dato senza alcun apprezzamento di merito.

Roma, 19 novembre 2013

Il Direttore dell’Ufficio
Roberta Palmisano