Parere su Tribunale speciale del Libano (luglio 2014)

  • pubblicato nel 2014
  • autore: Roberta Palmisano
  • parere
  • Ufficio Studi, ricerche, legislazione e rapporti internazionali
  • licenza di utilizzo: CC BY-NC-ND

 

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio Studi Ricerche Legislazione e Rapporti Internazionali

 

In esito alla richiesta di parere formulata concernente la stipulazione di un accordo Italia – Tribunale Speciale del Libano per l’esecuzione delle sentenze emesse da tale organo internazionale si formulano alcune considerazioni e spunti di riflessione circa tale Corte internazionale.

Il Tribunale Speciale del Libano (in seguito STL) è nato nel mese di maggio 2007 in virtù della Risoluzione ONU n. 1757 e dall’Accordo tra ONU e Libano (firmato rispettivamente in data 6 febbraio 2007 e 23 gennaio 2007), non ratificato dal Parlamento libanese, con peculiarità assolutamente sintomatiche del clima politico nel cui ambito è stato creato: giurisdizione ratione materiae et personae circoscritta; procedimenti in absentia, in applicazione del diritto libanese; rinvio ai principi di diritto internazionale e consuetudinario solo laddove necessario.
Motivo della nascita di tale Corte fu l’ondata di indignazione popolare che indusse il Governo libanese a richiedere all’Onu l’istituzione di un Tribunale ad hoc per processare i responsabili degli attentati terroristici all’ex premier Rafiq Hariri (14 febbraio 2005) e ad altri esponenti di spicco dell’establishmemt politico culturale libanese, perpetrati a partire dal 1° ottobre 2004; ma l’empasse del Governo libanese, paralizzato dal ritiro dei ministri dei partiti sciiti filo siriani, ha impedito la regolare convocazione del Parlamento affinchè venisse votata la legge di ratifica. A seguito di una espressa raccomandazione da parte del Segretario Generale dell’ONU, il Consiglio di Sicurezza dell’ONU, in virtù del principio che gli attentati terroristici occorsi in Libano e le loro implicazioni costituivano una minaccia alla pace ed alla sicurezza internazionale, si è attivato sub Capitolo VII della Carta ONU e, con la sopra menzionata Risoluzione n. 1757 del 30 maggio 2007, ha disposto l’entrata in vigore dell’accordo. In tal modo il CDS non ha adottato lo Statuto dell’STL (come avvenne, invece, per l’ICTY) ma è come se si fosse ingerito negli affari interni di uno Stato membro tanto da avocare a sé il potere sovrano di ratifica di trattati della controparte.
Tuttavia tale carattere eccezionale della Risoluzione de qua sembra costituire, nella prassi sviluppata dal CDS in materia di terrorismo, la regola, quasi che il CDS si vada configurando come massimo organo materiale della comunità internazionale titolato ad agire in risposta alla violazione da parte di Stati ed individui dell’obbligo erga omnes di non perpetrare atti di terrorismo internazionale.
Tralasciando di analizzare il quadro geopolitico estremamente complesso del Libano, in cui convergono interessi molto forti e contrastanti tra di loro e che pur incidono rilevantemente sui lavori del TSL, (basti pensare che il 16 gennaio 2014, giorno in cui si sono aperte all’Aia le udienze del TSL, si è verificato un attentato gravissimo nella città libanese di Hermel, al confine con la Siria, dove è fortemente presente il partito sciita Hezbollah, cui appartengono i cinque cittadini libanesi accusati di aver compiuto l’attentato contro Hariri), passiamo ad individuare le peculiarità della Corte onde poter esprimere un giudizio circa l’opportunità di aderire o meno all’accordo in oggetto.

Il Tribunale Speciale del Libano è il primo organismo di giustizia internazionale istituito per giudicare un omicidio politico: mentre gli altri Tribunali speciali, come ad esempio l’ICTY, si occupano di crimini di guerra e contro l’umanità, questo persegue una fattispecie di crimine internazionale (terrorismo internazionale) che- tecnicamente- non risulta definibile ex ante ai sensi del diritto internazionale rimanendo ancora un istituto controverso, senza una definizione unitaria, sebbene rappresenti, forse, il più contemporaneo tra i crimini internazionali.
La peculiarità di questa Corte risiede, in particolare, nel fatto che l’approccio alla giurisdizione appare come rovesciato rispetto agli altri Tribunali speciali in quanto il punto di partenza per le indagini e per il processo è costituito da una serie di fatti da investigare, enucleati nell’art. 1 dello Statuto (attentati terroristici all’ex premier Rafiq Hariri e ad altri esponenti di spicco dell’establishmemt politico culturale libanese, perpetrati a partire dal 1° ottobre 2004) e per i quali la Corte è chiamata a dare una qualificazione legale tenendo esclusivamente conto dei crimini perseguiti nel Codice Penale Libanese.
Come affermato nel successivo art. 2, invero, le disposizioni da seguire per perseguire e punire i presunti responsabili di tali atti di terrorismo sono le sole norme del Lebanese Criminal Code, nonché gli artt 6 e 7 della Legge 11 gennaio 1958 intitolata “Increasing the penalties for sedition, civil war and interfaith struggle” senza alcun riferimento al diritto internazionale .
In particolare, secondo quanto disposto dagli artt. 314, 315 316 e 316 bis del Codice Penale Libanese nonché dagli artt 6 e 7 della Legge 11 gennaio 1958, le pene previste per gli autori degli atti di terrorismo sono, secondo un ordine di gradualità relativo alla gravità delle conseguenze, la pena di morte e i lavori forzati per un periodo di tempo stabilito oppure a vita; tuttavia, nonostante il rinvio esclusivo alla legge nazionale libanese , il Tribunale Speciale applica le norme del Codice penale Libanese ad esclusione della pena di morte e dei lavori forzati.[1]
Il successivo art. 24 dello Statuto, relativo alle Sanzioni, prevede che the Trial Chamber (la Camera di primo grado) infligge ad un condannato la pena dell’ergastolo ovvero la pena detentiva per un determinato periodo di anni e nel determinare la durata della pena può, se del caso, far ricorso alla prassi internazionale ed alla prassi dei Tribunali nazionali del Libano.
Si ritiene sussistere pertanto per le sentenze emesse dal Tribunale Speciale del Libano il problema giuridico della difformità tra la reclusione massima ammessa in Italia rispetto alle pene comminate da tale Corte nonchè tra i requisiti della liberazione condizionale previsti dalla legge italiana rispetto alla eventuale prassi del Tribunale Speciale del Libano i cui lavori, come già accennato, sono iniziati solo nel mese di gennaio di quest’anno.

Il processo si sta svolgendo in contumacia con applicazione del diritto libanese, in assoluto disprezzo delle prassi e del diritto internazionale, vede, allo stato, accusati cinque appartenenti al partito sciita Hezbollah e prevede la deposizione di circa 500 testimoni; pertanto lo stesso potrebbe anche durare anni. Avendo il Governo italiano già stipulato un accordo per l’esecuzione delle sentenze sia col Tribunale Penale Internazionale per l’ex Yugoslavia, sia con il Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e un percorso di coerenza potrebbe far propendere per la stipula del Trattato internazionale, tenuto anche conto del fatto che la cattura di coloro che saranno ritenuti responsabili potrebbe anche non avvenire mai.
Cionondimeno questa Amministrazione al momento si esprimere nel senso della inopportunità di far scontare la pena sul territorio nazionale a tali soggetti. Infatti la peculiare tipologia di detenuti che tale Tribunale condannerà (terroristi internazionali di matrice islamica) pone necessariamente per l’Italia una riflessione circa l’eventuale futura collocazione degli stessi negli istituti penitenziari, attese le evidenti ripercussioni che la loro presenza potrebbe comportare in relazione all’ordine ed alla sicurezza interna delle strutture oltre che per l’Ordine Pubblico. La radicalizzazione del terrorismo islamico negli istituti penitenziari è un problema ben presente a quest’Amministrazione; in tale contesto assume notevole importanza il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo (CASA) istituito presso il Ministero dell’Interno e costituito dalla Polizia di Stato, dall’Arma dei carabinieri, dalla Guardia di Finanza dalle Agenzie di Sicurezza e dalla Polizia Penitenziaria.
Tale organismo espleta compiti di analisi e di valutazione delle segnalazioni particolarmente rilevanti relative al terrorismo interno ed internazionale che confluiscono presso il Dipartimento di Pubblica Sicurezza; tra gli interventi di interesse strategico a livello nazionale individuati dal CASA c’è, per quanto ora di interesse, il monitoraggio dei detenuti ristretti per reati di terrorismo nazionale ed internazionale e dei soggetti ritenuti, comunque, di interesse.
Negli Istituti penitenziari italiani il rischio di un proselitismo finalizzato alla lotta armata è concreto e proprio per questo costantemente monitorato: si tratta di persone con profili molto particolari, addestrati militarmente anche per fronteggiare il sistema penitenziario. È stato evidenziato anche da recenti ricerche[2] che nelle carceri esiste una insidiosa opera di indottrinamento e reclutamento svolta da veterani, condannati per appartenenza a reti terroristiche, nei confronti di connazionali detenuti per spaccio e reati minori.

A seguito di un approfondito monitoraggio teso ad individuare nel dettaglio la vita detentiva dei detenuti interessati ed al fine di contrastare tale rischio di radicalizzazione, con Circolare del 2009 è stato creato il Circuito penitenziario AS2 a cui sono stati assegnati i soli ristretti per reati di terrorismo, individuando, altresì, 4 sedi penitenziarie (C.C. Asti; C.C. Benevento; C.C. Macomer; C.R. Rossano) per i detenuti riconducibili al terrorismo internazionale di matrice islamica. Per tali tipi di detenuti si è creato, peraltro, uno speciale regime di gestione.
Quanto alle esigenze di separazione dal resto della popolazione carceraria, è previsto che i detenuti non possano per alcun motivo uscire dalle sezioni cui sono assegnati; pertanto tutte le legittime attività di questi detenuti, quali passeggi, socialità, attività scolastiche, lavorative, religiose e sportive, corsi di formazione professionali e i colloqui devono svolgersi all’interno della sezione, intendendosi per sezione non solo le zone strettamente detentive ma quelle ad esse connesse.
L’allocazione del detenuto nel circuito AS2 deve avvenire, compatibilmente alle disponibilità, in cella singola. Quanto all’aspetto trattamentale, una buona politica di prevenzione del rischio della radicalizzazione deve partire proprio dalla necessità di riconoscere le differenze culturali e religiose e garantirne il normale esplicarsi anche in ambito penitenziario.

In tal senso l’Ordinamento penitenziario offre adeguati strumenti, basti pensare agli artt. 26 O.P. e 56 e 58 R.E. , dai quali si evince un preciso obbligo dell’Amministrazione Penitenziaria di promuovere tutte le condizioni per un effettivo esercizio del culto.
Tuttavia in tale ambito trattamentale, relativamente ai detenuti di religione islamica si pone, sovente, per le Direzioni degli Istituti un rilevante problema pratico di gestione degli stessi.
Ministro di Culto di tale religione è l’Imam, che assume una veste di consigliere e di guida nella vita di ogni buon musulmano; purtroppo la carenza di Imam istituzionali all’interno degli Istituti di Pena fa sì che, spesso, la guida della preghiera venga affidata a persone che non hanno la qualifica per svolgerla con il rischio che questi soggetti divengano i maggiori diffusori delle idee radicali. A differenza di altre confessioni religiose (i cui rapporti con l’Italia sono regolati con legge con nominativi dei ministri di culto che possono accedere in carcere indicati in un elenco tassativo predisposto dal Ministero degli Interni), per quanto riguarda la religione islamica non esiste, nel nostro Stato, una struttura islamica unitaria con cui sia stata stipulata alcuna convenzione. Questa circostanza comporta, quale conseguenza rilevante in fatto di gestione e di sicurezza interna, quella di non potersi avvalere di un interlocutore religioso stabile ed istituzionale.
Peraltro preme far rilevare che a differenza di quanto accade fuori del carcere, dove i momenti di preghiera collettiva vengono costantemente controllati dalle forze di polizia alla presenza di interpreti che traducono e controllano quello che i fedeli musulmani si dicono durante la preghiera, in carcere, tutto questo non accade.

Anche in tema di perquisizioni, lo status religioso di islamico pone per l’Amministrazione la necessità di adottare alcuni accorgimenti, in particolare quando per motivi di sicurezza sia necessario operare perquisizioni personali; in tal caso i detenuti vengono dotati di tuniche e di asciugamani per denudarsi; molto spesso, però, i detenuti ristretti nel circuito AS2 rifiutano non solo la perquisizione personale ma anche quella locale, in particolare opponendosi al controllo della stanza ove si incontrano per i momenti di preghiera sul presupposto che si tratti di un luogo sacro. Sovente il personale di Polizia incontra grosse resistenze anche per il controllo del Corano, in quanto i detenuti di fede islamica non permettono ad alcuno di toccare tale Testo sacro.
La necessità di concentrare i detenuti riconducibili al terrorismo internazionale di matrice islamica in soli quattro Istituti penitenziari comporta, senza dubbio, anche un limite per l’offerta di posti di lavoro retribuiti a favore di tali soggetti; a tal proposito si rammenta che il Comitato Internazionale della Croce Rossa, nel corso delle ispezioni condotte nel tempo, ha sovente sollecitato il trasferimento di detenuti in strutture carcerarie che, viceversa, favoriscano l’occupazione dei ristretti. Tale evenienza non potrebbe, tuttavia, in alcun modo verificarsi nei confronti dei detenuti in questione, ostando in tali casi, superiori motivi di ordine e sicurezza.

Ulteriore rilevante questione che si porrebbe nella eventuale gestione di detenuti condannati dal TSL riguarda la necessità di attivazione di un servizio di traduzione ed interpretariato in particolare nel corso delle attività di valutazione degli stessi, in presenza del personale medico e in occasioni di tutte le comunicazioni di atti ufficiali; peraltro per tali detenuti, la differenza di lingua e cultura, la mancanza di legami con il territorio, la lontananza del nucleo familiare d’origine unitamente al livello di allarme sociale che li caratterizza potrebbero comportare serie difficoltà nell’attuazione di un programma di reinserimento nel tessuto sociale oltre che rendere particolarmente complessa l’attuazione del programma di preparazione alla scarcerazione.

Si rappresenta, infine, che attualmente sono presenti nel Circuito AS2 circa 20 detenuti, tutti di estrazione sunnita, mentre i cinque processati in contumacia appartengono al gruppo antagonista del partito politico sciita Hezbollah.
Ci si permette di esternare un’ultima considerazione: in attesa di conoscere l’esito del processo, rimangono forti, in parte dell’opinione pubblica libanese ed internazionale le perplessità in merito al funzionamento del TSL. In particolare i lavori del tribunale risultano seriamente compromessi dai continui dissidi interni e dalle frequenti dimissioni del personale e i giudici, in gran parte stranieri, non sembrano comprendere fino in fondo le logiche politiche di un Paese estremamente complesso.
Spaccato in due campi politicamente e religiosamente contrastanti, il Libano vive in uno stato di perenne e latente tensione: da una parte, la comunità sunnita, dall’altra il gruppo Hezbollah che mobilita la totalità, o quasi, degli sciiti. Sullo sfondo l’annoso rapporto tra Siria e Libano e, in particolare, quello tra Siria ed Hezbollah.
Le considerazioni sin qui esposte nonché le inevitabili criticità che il sistema penitenziario italiano incontrerebbe anche per tali detenuti nel rispettare gli standard internazionali sulle condizioni carcerarie, soprattutto in ambito sanitario,depongono, a parere di quest’Ufficio, per l’inopportunità di concludere un accordo per l’esecuzione delle sentenze del Tribunale Speciale per il Libano.

redatto da
Marzia Lettieri Barbato
dirigente penitenziario

Roma, 15 luglio 2014

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
Roberta Palmisano

 

[1] - Report of the Secretary-General on the establishment of a special tribunal for Lebanon, cit., pag. 6, nota 4.
[2] - Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIS “Relazione Sulla Politica dell’Informazione per la Sicurezza” Roma, Dipartimento Informazioni per la Sicurezza, 2008, pg. 55