Raccomandazione 2012/5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sul Codice europeo di etica personale penitenziario (aprile 2012)

La raccomandazione contiene linee guida riguardanti gli obiettivi generali, le prestazioni e le responsabilità del personale penitenziario europeo.

Pone in risalto l’importanza del rispetto, da parte Stati membri del Consiglio d’Europa, dei principi comuni, ma anche del loro contributo ad aggiornarli nell'ottica di una maggiore cooperazione internazionale in tale settore.

Adottato il 12 aprile 2012, nel corso della 1140^ riunione dei Delegati dei Ministri del Comitato del Consiglio d’Europa, il testo elenca e tiene conto delle precedenti dieci raccomandazioni che fanno riferimento alla politica e alla prassi dei sistemi penitenziari nonché del lavoro svolto dal "Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti" e delle norme che esso ha sviluppato nei suoi rapporti generali.

Dei cinque capitoli nei quali si articola la raccomandazione, assume particolare rilevanza il quarto "Linee direttive riguardanti il comportamento del personale penitenziario" dove sono, tra gli altri, definiti i temi della responsabilità, del rispetto e tutela della dignità umana, di equità, imparzialità e non discriminazione.

 

  • pubblicato nel 2012
  • autore: Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa
  • raccomandazione
  • Ufficio Studi, ricerche, legislazione e rapporti internazionali
  • licenza di utilizzo: CC BY-NC-ND

 

(adottata dal Comitato dei Ministri il 12 aprile 2012 nel corso della 1140° riunione dei Delegati dei Ministri)

Il Comitato dei Ministri, secondo l’articolo 15.b dello Statuto del Consiglio d’Europa, Riaffermando che lo scopo del Consiglio d’Europa è ottenere una maggiore unità tra i suoi membri;
Tenuto conto che uno degli scopi del Consiglio d’Europa è anche promuovere lo stato di diritto, che costituisce la base di tutte le democrazie autentiche;
Considerato che il sistema di giustizia penale svolge un ruolo cruciale nella tutela dello stato di diritto e che il personale penitenziario ha un ruolo essenziale da svolgere nell’ambito di tale sistema;
Tenendo conto della Convenzione Europea dei Diritti Umani (ETS n. 5) e della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani;
Considerato anche il lavoro svolto dal Comitato Europeo per la prevenzione della Tortura e delle Pene o Trattamenti inumani e degradanti ed in particolare le norme che esso ha sviluppato nei suoi rapporti generali;
Riaffermando che nessuno deve essere privato della libertà se non come ultima risorsa e secondo una procedura prescritta dalla legge;
Sottolineando che l’esecuzione delle pene privative della libertà ed il trattamento dei detenuti devono tenere in considerazione i requisiti di incolumità, sicurezza e ordine ed devono, allo stesso tempo, fare in modo che le condizioni detentive non violino la dignità umana, ma offrano ai detenuti attività professionali significative e programmi di trattamento, preparandoli così al reinserimento nella società;
Considerando importante che gli Stati Membri del Consiglio d’Europa continuino ad aggiornare e ad osservare i principi comuni che riguardano le politiche penitenziarie;
Considerato, inoltre, che l’osservanza di tali principi comuni incrementerà la cooperazione internazionale in tale settore;
Considerato che il raggiungimento di determinati obiettivi dei servizi penitenziari dipende dal coinvolgimento della società e dalla cooperazione con essa e che l’efficienza del servizio penitenziario dipende dal supporto della popolazione;
Avendo preso nota dei cambiamenti sociali significativi che hanno influenzato importanti sviluppi nel settore penale in Europa nel corso degli ultimi venti anni;
Approvate ancora una volta le norme contenute nelle raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, che fanno riferimento alla politica ed alla prassi penitenziaria ed in particolare:

  • Raccomandazione R(89)12 sull’istruzione in carcere;
  • Raccomandazione R(93) 6 riguardante gli aspetti penitenziari e criminologici del controllo di malattie infettive incluso l’AIDS e relativi problemi di salute in carcere;
  • Raccomandazione R (97) 12 sul personale incaricato dell’applicazione di sanzioni e misure; Raccomandazione R (98) 7 riguardante gli aspetti etici ed organizzativi dell’assistenza sanitaria in carcere;
  • Raccomandazione R (99) 22 riguardante il sovraffollamento in carcere e l’inflazione della popolazione detenuta;
  • Raccomandazione Rec (2003)22 sulla liberazione condizionale (parole);
  • Raccomandazione Rec (2003)23 sulla gestione da parte delle amministrazioni penitenziarie della pena dell’ergastolo e di altri detenuti con pene a lungo termine;
  • Raccomandazione Rec (2006)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole Penitenziarie Europee;
  • Raccomandazione Rec (2006) 13 sull’uso della custodia cautelare, le condizioni in cui essa ha luogo e la previsione di garanzie contro gli abusi;
  • Rec (2008)11 sulle Regole Europee per i minori autori di reato, soggetti a sanzioni o misure;

Tenuto conto, inoltre, del Codice di comportamento per i funzionari delle Forze dell’Ordine delle Nazioni Unite, delle Regole Minime dell’ONU per il trattamento dei detenuti, delle Regole delle Nazioni Unite per il trattamento delle donne detenute e le misure non detentive per le donne autrici di reato (Regole di Bangkok);
Considerata la necessità di raccomandare comuni principi e linee guida europee per gli obiettivi globali, le prestazioni e la responsabilità del personale penitenziario per assicurare la tutela della sicurezza e dei diritti dei singoli individui nelle società democratiche disciplinate dallo stato di diritto,
Raccomanda ai governi degli stati membri di essere guidati nella loro normativa interna, nelle prassi e nei codici di condotta del personale penitenziario dai principi stabiliti nel testo del modello di Codice Etico Europeo del Personale penitenziario allegato alla presente raccomandazione, che deve essere letto insieme con le Regole Penitenziarie Europee,
Raccomanda inoltre ai governi degli Stati Membri di provvedere alla più ampia circolazione del presente testo e dei codici di etica basati su esso, e provvedano alla applicazione di essi da parte degli organi competenti.

I. Definizione del campo di applicazione del Codice

Il presente Codice si applica al personale penitenziario a tutti i livelli gerarchici.
Nel presente Codice, il termine “carcere” è usato per descrivere istituti destinati alle persone poste in custodia cautelare su ordine dell’autorità giudiziaria o private della libertà in seguito ad una condanna.
Nulla nel presente Codice deve essere interpretato come un ostacolo all’applicazione degli strumenti o norme internazionali pertinenti dei diritti umani, e più in particolare, delle Regole Penitenziarie Europee e di altri Codici deontologici applicabili ai gruppi specializzati di personale.

II. Obiettivi del personale penitenziario

1.Gli scopi principali del personale penitenziario consistono, in una società democratica retta dal principio dello stato di diritto:

 

  • nello svolgere tutte le sue funzioni conformemente al diritto interno ed alle norme internazionali;
  • nel proteggere e rispettare le libertà e i diritti fondamentali dell’individuo così come sono fissati, in particolare, dalla Convenzione europea dei diritti umani;
  • nel fare in modo che tutti i detenuti siano in condizioni di incolumità e siano custoditi in condizioni conformi alle norme internazionali, ed in particolare alle Regole Penitenziarie Europee;[1]
  • nel rispettare e tutelare il diritto della popolazione di essere messa al riparo da ogni attività criminale;
  • nell’operare in favore del reinserimento sociale dei detenuti, una volta tornati in libertà, offrendo loro la possibilità di utilizzare la loro permanenza in carcere in maniera positiva.

III. Il personale penitenziario ed il sistema della giustizia penale

2. Il personale penitenziario deve avere nei confronti dei detenuti un ruolo e delle funzioni che si distinguono da quelli della polizia, dell’esercito, della procura e della magistratura.

3. Il personale penitenziario deve cooperare in maniera appropriata con le istituzioni pertinenti del sistema di giustizia penale, ed anche con i servizi di area penale esterna, quando esistono.


IV. Linee direttive riguardanti il comportamento del personale penitenziario

A. Responsabilità

4. Il personale penitenziario a tutti i livelli deve essere personalmente responsabile dei propri atti o omissioni o degli ordini impartiti ai propri subalterni, ed assumerne le conseguenze; deve verificare sistematicamente ed in anticipo la legalità delle azioni che intende compiere.

B. Integrità

5. Il personale penitenziario deve mantenere e promuovere standard elevati di onestà e di integrità personali.

6. Il personale penitenziario deve sforzarsi di mantenere buoni rapporti professionali con i detenuti ed i familiari di questi.

7. Il personale penitenziario non deve lasciare che i suoi interessi privati, finanziari o di altro tipo entrino in conflitto con la propria funzione. È responsabilità di tutto il personale penitenziario evitare tali conflitti di interesse e chiedere consiglio in caso di dubbio.

8. Il personale penitenziario deve opporsi ad ogni forma di corruzione all’interno dell’amministrazione penitenziaria. Deve informare i superiori ed altri organi competenti di qualunque forma di corruzione all’interno dell’amministrazione penitenziaria.

9. Il personale penitenziario deve eseguire correttamente tutte le legittime istruzioni opportunamente impartite dai superiori, ma ha il dovere di astenersi dall’eseguire quelle che sono gravemente e manifestamente contrarie alla legge e di farne rapporto senza dover temere sanzioni.

C. Rispetto e tutela della dignità umana

10. Il personale penitenziario deve in ogni momento rispettare e tutelare il diritto alla vita di ogni persona.

11. Nell’esercizio delle proprie funzioni quotidiane, il personale penitenziario deve rispettare e tutelare la dignità umana e preservare e far rispettare i diritti fondamentali di ogni persona.

12. Il personale penitenziario non deve infliggere, suscitare o tollerare alcun atto di tortura né alcun altro trattamento o sanzione inumani o  degradanti, in nessuna circostanza, anche quando ciò è ordinato da un superiore.

13. Il personale penitenziario deve rispettare e tutelare l’integrità fisica, sessuale e psicologica di tutti i detenuti,  anche contro ogni aggressione da parte dei compagni di detenzione o da parte di chiunque altro.

14. Il personale penitenziario deve in ogni momento trattare i detenuti, i colleghi ed ogni altra persona che fa ingresso in istituto con educazione e rispetto.

15. Il personale penitenziario non deve recare pregiudizio al diritto di ognuno al rispetto della vita privata, se non in caso di assoluta necessità e solo per raggiungere un obiettivo lecito.

16. Il personale penitenziario non deve far ricorso alla forza contro i detenuti salvo in caso di legittima difesa, di tentativo di evasione o di resistenza fisica attiva o passiva ad un ordine legittimo, e sempre come ultima risorsa.

17. Il personale penitenziario deve effettuare perquisizioni personali unicamente quando ciò è strettamente necessario e non deve umiliare le persone perquisite.

18. Il personale penitenziario non deve utilizzare mezzi di coercizione diversi da quelli previsti dalla Regola 68 delle Regole Penitenziarie Europee. Tali mezzi non devono mai essere utilizzati, in particolare, su donne incinte durante il travaglio, al momento del parto e subito dopo.

D. Trattamento ed assistenza

19. Il personale penitenziario deve essere sensibile ai bisogni specifici degli individui quali i minori, le donne, le minoranze, gli stranieri, le persone anziane e i detenuti handicappati, ed anche di ogni detenuto che possa essere vulnerabile per altri motivi, e deve sforzarsi quanto più possibile di soddisfare tali bisogni.

20. Il personale penitenziario deve assicurare la piena tutela della salute delle persone durante il periodo di detenzione e, in particolare, deve adottare misure immediate per garantire assistenza medica ogni volta che ciò si rivela necessario.

21. Il personale penitenziario deve garantire l’incolumità, l’igiene e l’alimentazione adeguata dei detenuti. Deve fare di tutto per garantire che le condizioni detentive rispettino le esigenze delle norme internazionali pertinenti, in particolare delle Regole Penitenziarie Europee.

22. Il personale penitenziario deve applicarsi per facilitare il reinserimento sociale dei detenuti tramite un programma di attività costruttive ed un’interazione e un’assistenza individualizzate.

E. Equità imparzialità e non-discriminazione

23. Il personale penitenziario deve rispettare la pluralità e la diversità e non deve discriminare nessun detenuto sulla base di sesso, età, razza, colore, lingua, religione, opinioni politiche o di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, le condizioni economiche, la nascita o qualunque altra situazione o sulla base del capo d’accusa o del reato che è stato commesso dal detenuto. Il personale penitenziario porrà particolare attenzione a quanto previsto dalla regola 29 delle Regole Penitenziarie Europee.

24. Il personale penitenziario deve tenere ben conto della necessità di combattere il razzismo e la xenofobia, ed anche di promuovere la sensibilizzazione alle questioni legate al genere e di prevenire qualunque tipo di molestia sessuale sia del personale che dei detenuti.

25. Il personale penitenziario deve esercitare le sue funzioni in maniera equa, obiettiva e coerente.

26. Il personale penitenziario deve rispettare la presunzione di innocenza dei detenuti che non sono ancora stati condannati da un tribunale.

27. Il personale penitenziario deve applicare procedure disciplinari eque ed obiettive in conformità con le Regole Penitenziarie Europee2. Inoltre, deve rispettare il principio secondo il quale i detenuti accusati di un’infrazione disciplinare dovranno essere presunti innocenti nell’attesa della prova della loro colpevolezza.

F. Cooperazione

28. Il personale penitenziario deve fare in modo che i detenuti possano esercitare il diritto di avere un accesso regolare e adeguato ai loro avvocati ed alle loro famiglie per tutta la durata della detenzione.

29. Il personale penitenziario deve facilitare la cooperazione con le organizzazioni governative e non governative e i gruppi sociali che operano per il benessere sociale dei detenuti.

30. Il personale penitenziario deve promuovere lo spirito di cooperazione, di sostegno, di reciproca fiducia e di comprensione fra colleghi.

G. Riservatezza e protezione dei dati

31. Le informazioni di natura riservata di cui il personale è in possesso devono rimanere confidenziali, a meno che l’esercizio delle funzioni o le esigenze della giustizia esigano il contrario.

32. Una particolare attenzione deve essere posta all’obbligo di rispettare i principi del segreto professionale in ambito sanitario.

33. La raccolta, la conservazione e l’utilizzo di dati personali da parte del personale penitenziario devono essere conformi ai principi che regolano la tutela dei dati e devono essere limitati, in particolare, a ciò che è necessario per la realizzazione di obiettivi leciti, legittimi e specifici.

V. Generalità

34. Il personale penitenziario deve rispettare il presente Codice. Deve inoltre, al meglio delle proprie capacità, prevenire ed opporsi vigorosamente ad ogni violazione delle disposizioni di esso.

35. Il personale penitenziario che ha ragione di credere che ha avuto luogo o sta per essere commessa una violazione del presente Codice deve informarne i superiori  e, se necessario, altre autorità competenti.

 

Nota 1

Raccomandazione Rec(2006)2 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sulle Regole Penitenziarie Europee (adottata dal Comitato dei Ministri l’11 gennaio 2006, nel corso della 952° riunione dei Delegati dei Ministri)

 

 

Traduzione a cura dei funzionari linguistici dell’Ufficio Studi ricerche legislazione e rapporti Internazionali Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
Ministero della giustizia – Roma


Struttura di riferimento