Vademecum del tribunale di TORINO per l'applicazione della sospensione con messa alla prova nella fase delle indagini (aprile 2014)

TRIBUNALE DI TORINO

VADEMECUM PER L'APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE CON MESSA ALLA PROVA NELLA FASE DELLE INDAGINI

(Elaborato a seguito delle disposizioni contenute nella L. 28 aprile 2014 n. 67)

1 - L'indagato o il suo difensore formulano all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (d'ora in poi definito; UEPE) la richiesta di elaborazione di un programma

(nella richiesta dovranno essere indicati:

  • dati anagrafici dell'assistito;
  • residenza e/o domicilio, recapito telefonico;
  • indicazioni relative allo svolgimento di attività lavorativa/disoccupazione/inabilità lavorative riconosciute;
  • indicazioni relative all'eventuale risarcimento alla p.o./proposta risarcimento alla p.o./proposta adesione ad un programma di mediazione penale;
  • R.G. notizia reato;
  • norme violate;
  • ufficio giudiziario).

La richiesta va sottoscritta personalmente dall'indagato, o dal difensore munito di procura speciale, e presentata preferibilmente via PEC, ovvero depositata personalmente presso l'ufficio dell'UEPE competente per territorio rispetto al luogo di residenza dell'imputato (per Torino, indirizzo PEC:uepe.torino@giustiziacert.it, indirizzo stradale degli uffici: Torino corso Traiano n. 84).
In caso di invio tramite PEC la risposta del sistema vale come ricevuta;
in caso di deposito presso l'ufficio, è previsto il rilascio a cura dell'UEPE di una ricevuta attestante la ricezione della richiesta.In questa fase non deve essere allegata alcuna disponibilità dell'Ente presso il quale svolgere il lavoro di pubblica utilità in quanto l'individuazione dello stesso sarà effettuata solo al momento della formulazione del programma d'intesa con l'UEPE.
Il programma sarà predisposto dall'UEPE dopo aver ricevuto specifica indicazione da parte dell'A.G.

N.B. Nel caso in cui non sia stato ancora emesso l'avviso ex art. 415 bis, il difensore è invitato a contattare il P.M. primadi inviare all'UEPE la richiesta di elaborazione del programma, onde evitare all'Ente inutili adempimenti di iscrizione e di successiva archiviazione della pratica qualora il P.M. non sia disponibile a prestare il consenso per esigenze attinenti alle indagini in corso.

2 - L'indagato [1]o il suo difensore munito di procura speciale formulano richiesta di messa alla prova al P.M. depositando:

  • attestazione della presentazione dell'istanza all'UEPE
  • certificazione anagrafica attestante la residenza ed indicazione del domicilio abituale
  • documentazione attestante svolgimento attività lavorativa/disoccupazione/ inabilità lavorative riconosciute;
  • documentazione attestante l'eventuale risarcimento alla p.o./proposta risarcimento alla p.o./proposta adesione ad un programma di mediazione penale;
  • eventuale documentazione proveniente dai servizi sociali e/o sanitari che consenta di ritenere superabili condizioni che potrebbero essere considerate ostative all'ammissione quali lo stato di tossicodipendenza o la presenza di patologie;
  • una dichiarazione dell'indagato attestante la durata complessiva del periodo di messa alla prova e le ore settimanali di svolgimento del lavoro di pubblica utilità per cui si rende disponibile [2]
  • una dichiarazione dell'indagato attestante:
    • di non avere mai in precedenza fruito della messa alla prova;di non avere già formulato richiesta di messa alla prova in altri procedimenti;
    • ovvero di avere richieste pendenti di messa alla prova in altri procedimenti (in tal caso indicherà numero di RG e autorità giudiziaria degli stessi)

3 - Il P.M. effettua una verifica preliminare accertando che;

  1. sussistano i presupposti di ammissibilità di cui agli artt. 464 quater e 168 bis c.p.p. (si tratti di procedimento per reati puniti con pena edittale pecuniaria o detentiva non superiore nel massimo a quattro anni o dei delitti di cui al comma 2 dell'art.550 c.p.p.l'indagato abbia espresso il suo consenso;l'indagato non sia stato già ammesso alla m.a.p.; non ricorra uno dei casi di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 c.p.)
  2. non sussistano ragioni ostative attinenti alle indagini in corso
  3. possa essere prevedibile -tenuto conto del reato contestato e della personalità dell'indagato e delle altre informazioni a disposizione (es.: tipo e durata disponibilità fornita, eventuali dichiarazioni spontanee, condotte riparatorie o risarcitorie in corso, ovvero programmate entro il termine di durata dellamessa alla prova)- che questi "sì asterrà dal commettere ulteriori reati".

II P.M., all'esito di tale preliminare valutazione ed entro 5 giorni, in alternativa

  • esprime dissenso enunciandone le ragioni che comunica al'UEPE ( in modo che l'UEPE possa archiviare la richiesta) [3]
  • esprime il consenso sinteticamente motivato, e formula l'imputazione trasmettendo gli atti al GIP unitamente al fascicolo.

4 - Il Gip, ricevuto il fascicolo corredato dal consenso del PM, fissa udienza in camera di consiglio, disponendo la citazione anche della persona offesa.

A tale udienza (alla quale è opportuno partecipi anche l'indagato) il giudice effettua un esame preliminare, verificando che:

  1. non ricorrano le condizioni per una pronuncia ex art. 129 c.p.p.;
  2. sussistano i presupposti di ammissibilità di cui agli artt. 464 quater c.p.p. e 168 bis c.p. (si tratti di procedimento per reati puniti con pena edittale pecuniaria o detentiva non superiore nel massimo a quattro anni o dei delitti di cui al comma 2 dell'art.550 c.p.p.; l'indagato abbia espresso il suo consenso;l'indagato non sia stato già ammesso alla m.a.p.;non ricorra uno dei casi di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 c.p.
  3. possa essere prevedibile -tenuto conto del reato contestato e della personalità dell'indagato e delle altre informazioni a disposizione (es.: tipo e durata disponibilità fornita, eventuali dichiarazioni spontanee, condotte riparatone o risarcitorie in corso o programmate entro il termine della messa alla prova) - che questi "si asterrà dal commettere ulteriori reati".

II giudice, all'esito di tale preliminare valutazione, sentito l'indagato e la persona offesa se comparse, emette in alternativa uno dei seguenti provvedimenti:

  1. pronuncia sentenza ex art. 129 cpp;
  2. respinge la richiesta;
  3. rinvia il processo ad altra data fissando nuova udienza possibilmente entro 60 giorni, e dispone l'acquisizione tramite P.G., servizi sociali ed altri enti pubblici delle informazioni di cui all'art. 464 bis comma 5 cpp;
  4. richiede all'UEPE di formulare il programma di trattamento fornendo le indicazioni utili (in particolare indicando la durata del periodo in relazione al quale l'indagato ha dichiarato la propria disponibilità ed eventualmente 3 segnalando specifiche prescrizioni ritenute utili nel caso di specie) e fissa la nuova udienza ad almeno 90 giorni.

Tutti i provvedimenti emessi dal giudice sono comunicati all'UEPE (che nel caso di sentenza ex art. 129 o rigetto della richiesta provvede ad archiviare la richiesta e nel caso di richiesta di formulazione del programma provvede a predisporre in tempo utile per l'udienza successiva la relazione socio familiare e il programma trattamentale con relativo consenso dell'indagato). Il giudice inoltre manda alla cancelleria di acquisire un certificato penale del casellario giudiziale aggiornato alla data della successiva udienza;

N.B.: Alla richiesta di programma rivolta all'UEPE devono essere allegati:

  • la documentazione prodotta dalla difesa di cui al punto 2;
  • l'esito degli eventuali accertamenti disposti dall'A.G.;
  • l'imputazione;- le generalità ed i recapiti della p.o.;
  • l'invito a comunicare l'esistenza di altre domande eventualmente pendenti presso l'Uepe presentate dallo stesso soggetto.

5 - Alla successiva udienza (meramente eventuale e da tenersi solo quando siano state richieste informazioni), il giudice, esaminate le informazioni pervenute e verificate le proposte risarcitone e restitutorie dell'indagato, in alternativa:

  • respinge la richiesta;
  • richiede all' UEPE di formulare il programma trattamentale fornendo le indicazioni utili (in particolare indicando la durata del periodo in relazione alla quale l'indagato ha dichiarato la propria disponibilità e segnalando quali prescrizioni siano specificamente applicabili al caso di

specie) e fissa la nuova udienza ad almeno 90 giorni, mandando alla cancelleria di acquisire un certificato penale del casellario giudiziale aggiornato alla data della successiva udienza. Tutti i provvedimenti emessi dal giudice sono comunicati all'UEPE (che nel primo caso provvede ad archiviare la richiesta e nel secondo provvede a predisporre in tempo utile la relazione socio-familiare e il programma trattamentale con relativo consenso dell'indagato);

6. Alla successiva udienza il giudice, sentite le parti presenti ed esaminato il programma di trattamento elaborato e trasmesso dall'UEPE, in alternativa:

  1. dispone la sospensione con messa alla prova, indicando (previe eventuali integrazioni o modifiche al programma trattamentale, apportate con il consenso dell'indagato) il periodo complessivo della messa alla prova, nonché imponendo le relative prescrizioni e fissando un termine entro cui adempiere agli obblighi relativi alle condotte riparatone o risarcitorie imposti, nonché un termine (di regola giorni 15) entro il quale presentarsi all'UEPE (Corso Traiano 84, Torino) e dichiara sospeso il corso della prescrizione
  2. respinge la richiesta.

Tali provvedimenti sono comunicati all'UEPE (che nel secondo caso dispone l'archiviazione della richiesta, mentre nel primo caso provvede a far sottoscrivere il verbale di acccttazione delle prescrizioni ed a trasmetterlo al giudice) e alle diverse autorità giudiziarie presso le quali risultano pendenti altre richieste di messa alla prova.

N.B.: l'ordinanza che dispone la sospensione con messa alla prova deve essere inserita al più presto al casellario, a norma dell'ari. 3, comma 1. lett. i bis) D.P.R. 313/2002.

7 - L'UEPE, al termine del periodo di messa alla prova, trasmette la relazione finale relativa all'andamento della messa alla prova

8 - Il giudice in caso di:

  • esito positivo: dichiara estinto il reato con sentenza;
  • grave o reiterata trasgressione al programma o alle prescrizioni o di rifiuto alla prestazione del lavoro pubblica utilità: revoca la messa alla prova e dispone con ordinanza che il procedimento riprenda il suo corso, restituendo gli atti al P.M..


VADEMECUM PER L'APPLICAZIONE NELLA FASE DIBATTIMENTALE E NELLA FASE DELL'UDIENZA PRELIMINARE DELLA SOSPENSIONE CON MESSA ALLA PROVA

1. L'imputato o il suo difensore formulano all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (d'ora in poi definito: UEPE) la richiesta di elaborazione di un programma
(nella richiesta dovranno essere indicati:

  • dati anagrafici dell'assistito;
  • residenza e/o domicilio,
  • indicazioni relative allo svolgimento di attività lavorativa/disoccupazione/inabilità lavorative riconosciute;
  • indicazioni relative all'eventuale risarcimento alla p.o./proposta risarcimento alla p.o./proposta adesione ad un programma di mediazione penale;
  • recapito telefonico,
  • R.G. notizia reato;
  • norme violate;
  • ufficio giudiziario;
  • eventuale data udienza).


La richiesta va sottoscritta personalmente dall'imputato, o dal difensore in forza di procura speciale, e presentata preferibilmente via PEC ovvero depositata personalmente presso l'ufficio dell'UEPE competente per territorio sul luogo di residenza dell'imputato (per Torino, indirizzo PEC: uepe.torino@giustiziacert.it, indirizzo stradale degli uffici: Torino corso Traiano n. 84)".
In caso di invio tramite PEC la risposta del sistema vale come ricevuta; in caso di deposito presso l'ufficio, è previsto il rilascio a cura dell'UEPE di una ricevuta attestante la ricezione della richiesta.
In questa fase non deve essere allegata alcuna disponibilità dell'Ente presso il quale svolgere il lavoro di pubblica utilità in quanto l'individuazione dello stesso sarà effettuata solo al momento della formulazione del programma d'intesa con PUEPE. Il programma sarà predisposto dall'UEPE dopo aver ricevuto specifica indicazione da parte dell'A.G.

2. Entro la prima udienza (alla quale è opportuno partecipi anche l'imputato) l'imputato o il suo difensore munito di procura speciale formulano richiesta di messa alla prova depositando (in tempo utile per consentire al giudice di esaminare l'istanza e la documentazione allegata):

  • attestazione della presentazione dell'istanza all'UEPE;
  • certificazione anagrafica attestante la residenza ed indicazione del domicilio abituale;
  • documentazione attestante svolgimento attività lavorativa/disoccupazione/inabilità lavorative riconosciute;
  • documentazione attestante l'eventuale risarcimento alla p.o./proposta risarcimento alla p.o./proposta adesione ad un programma di mediazione penale;
  • eventuale documentazione proveniente dai servizi sociali e/o sanitari che consenta di ritenere superabili condizioni che potrebbero essere considerate ostative all'ammissione quali lo stato di tossicodipendenza o la presenza di patologie.
  • una dichiarazione dell'imputato attestante la durata complessiva del periodo di messa alla prova e le ore settimanali di svolgimento del lavoro di pubblica utilità per cui si rende disponibile [4]
  • una dichiarazione dell'imputato attestante:
    • di non avere mai in precedenza fruito della messa alla prova;
    • di non avere già formulato richiesta di messa alla prova in altri procedimenti;
    • ovvero di avere richieste pendenti di messa alla prova in altri procedimenti (in tal caso indicherà numero di RG e autorità giudiziaria degli stessi).

3. Il giudice effettua una verifica preliminare verificando che:

  1. non ricorrano le condizioni per una pronuncia ex art. 129 c.p.p.;
  2. sussistano i presupposti di ammissibilità di cui agli artt. 464 quater c.p.p. e 168 bis c.p. (si tratti di procedimento per reati puniti con pena edittale pecuniaria o detentiva non superiore nel massimo a quattro anni o dei delitti di cui al comma 2 dell'art.550 del cpp; l'imputato abbia espresso il suo consenso; l'imputato non sia stato già ammesso alla m.a.p.;non ricorra uno dei casi di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 c.p.c
  3. possa essere prevedibile -tenuto conto del reato contestato e della personalità dell'imputato e delle altre informazioni a disposizione (es.: tipo e durata disponibilità fornita, eventuali dichiarazioni spontanee, condotte riparatone o risarcitone in corso)- che questi "si asterrà dal commettere ulteriori reati"";

II giudice, all'esito di tale preliminare valutazione, emette in alternativa uno dei seguenti provvedimenti:

  1. pronuncia sentenza ex art. 129 cpp;
  2. respinge la richiesta;
  3. rinvia il processo ad altra data fissando nuova udienza possibilmente entro 60 giorni, disponendo la sospensione della prescrizione e dispone l'acquisizione tramite P.G., servizi sociali ed altri enti pubblici delle informazioni di cui all'art. 464 bis comma 5 cpp
  4. richiede all'UEPE di formulare il programma trattamentale fornendo le indicazioni utili (in particolare indicando la durata del periodo in relazione al quale l'imputato ha dichiarato la propria disponibilità ed eventualmente segnalando specifiche prescrizioni ritenute utili nel caso di specie) e fissa la nuova udienza ad almeno 90 giorni, disponendo la citazione della p.o. per tale data.

Tutti i provvedimenti emessi dal giudice sono comunicati all'UEPE (che nel caso di sentenza ex art. 129 o rigetto della richiesta provvede ad archiviare la richiesta e nel caso di richiesta di formulazione del programma provvede a predisporre in tempo utile per l'udienza la relazione socio familiare e il programma trattamentale con relativo consenso dell'imputato) [5]

N.B.:Alla richiesta di programma rivolta all'UEPE devono essere allegati:

  • la documentazione prodotta dalla difesa di cui al punto 2;
  • l'esito degli eventuali accertamenti disposti dall'A.G.;
  • l'imputazione;
  • le generalità ed i recapiti della p.o.;
  • l'invito a comunicare l'esistenza di altre domande pendenti presso l'Uepe presentate dallo stesso soggetto. 

4. Alla successiva udienza (meramente eventuale e da tenersi solo quando siano state richieste informazioni), il giudice, esaminate le informazioni pervenute e verificate le proposte risarcitone e restitutorie dell'indagato, in alternativa:

    • respinge la richiesta;
    • richiede all'UEPE di formulare il programma trattamentale fornendo le indicazioni utili (in particolare indicando la durata del periodo in relazione alla quale l'imputato ha dichiarato la propria disponibilità e segnalando quali prescrizioni siano specificamente applicabili al caso di specie) e fissa la nuova udienza ad almeno 90 giorni, disponendo la citazione della p.o. per tale data. Manda inoltre alla cancelleria di acquisire un certificato penale del casellario giudiziale aggiornato alla data della successiva udienza. 

Tutti i provvedimenti emessi dal giudice sono comunicati all'UEPE (che nel primo caso provvede ad archiviare la richiesta e nel secondo provvede a predisporre in tempo utile la relazione socio-familiare e il programma trattamentale con relativo consenso dell'imputato);

5. Alla successiva udienza il giudice, sentite le parti presenti ed esaminato il programma di trattamento elaborato e trasmesso dall'UEPE. In alternativa:

    • dispone la sospensione con messa alla prova, indicando (previe eventuali integrazioni o modifiche al programma trattamentale, apportate con il consenso dell'indagato) il periodo complessivo della messa alla prova, nonché imponendo le relative prescrizioni e fissando un termine entro cui adempiere agli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti, nonché un termine (di regola giorni 15) entro il quale presentarsi all'UEPE (Corso Traiano 84, Torino) e dichiara sospeso il corso della prescrizione
    • respinge la richiesta

6. L'UEPE, al termine del periodo di messa alla prova, trasmette la relazione finale relativa all'andamento della messa alla prova.

7. Il giudice in caso di:

    • esito positivo: dichiara estinto il reato con sentenza;
    • grave o reiterata trasgressione al programma o alle prescrizioni o di rifiuto alla prestazione del lavoro pubblica utilità: revoca la messa alla prova e dispone con ordinanza che il procedimento riprenda il suo corso.


NOTE

nota 1 - E' utile che, sin dalla prima fase della procedura, l'indagato elegga domicilio presso il difensore, per rendere più agevoli e rapide le successive notifiche e le convocazioni ritenute opportune.

nota 2 - Ove non diversamente indicato, il periodo di messa alla prova comporterà lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità per una durata corrispondente ad almeno 8 ore settimanali. Indicativamente i parametri di durata della messa alla prova sono i seguenti:limite minimo 2 mesi (comprensivo di almeno 64 ore -8 settimane per 8 ore la settimana- di lavoro di pubblica utilità);fermo restando questo minimo ed il massimo di 2 anni, per i reati puniti con pena detentiva la durata va determinata per un periodo compreso tra la metà del minimo e la metà del massimo edittale;per i reati puniti con pena pecuniaria o alternativa la durata va determinata in un periodo compreso tra 2 e 4 mesi.
nota 3 - Per le comunicazioni dei P.M. e dei Giudici all'UEPE di Torino, i riferimenti sono i seguenti: Direzione dell'UEPE di Torino, tei. 011.5623661; fax 011.544740;mail segreteria tecnica: segreteria.uepe.torino@giustizia.it; uepe.torino@giustiziacert.it (se posta certificata).Per problemi legati all'invio/ricezione degli atti con posta elettronica è possibile fare riferimento al Sig. Lepori Giampiero (011-5623661 - int. 218).
nota 4 - Ove non diversamente indicato, il periodo di messa alla prova comporterà lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità per una durata corrispondente ad almeno 8 ore settimanali.Indicativamente i parametri di durata della messa alla prova sono i seguenti:limite minimo 2 mesi (comprensivo di almeno 64 ore -8 settimane per 8 ore la settimana- di lavoro di pubblica utilità);fermo restando questo minimo ed il massimo di 2 anni, per i reati puniti con pena detentiva la durata va determinata per un periodo compreso tra la metà del minimo e la metà del massimo edittale;per i reati puniti con pena pecuniaria o alternativa la durata va determinata in un periodo compreso tra 2 e 4 mesi.
nota 5 - Per le comunicazioni dei Giudici all'UEPE di Torino, i riferimenti sono i seguenti: Direzione dell’UEPE di Torino, tei. 011.5623661; fax 011.544740; mail segreteria tecnica: segreteria.uepe.torino@giustizia.it;
uepe.torino@giustiziacert.it (se posta certificata). Per problemi legati all'invio/ricezione degli atti con posta elettronica è possibile fare riferimento al Sig. Lepori Giampiero (011-5623661 - int. 218).