Minori vittime e minori autori di reati a sfondo sessuale. Attività svolte dagli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (aprile 2014)

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE
Direzione Generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari
Ufficio I - III

Minori vittime e minori autori di reati a sfondo sessuale. Attività svolte dagli uffici di servizio sociale per i minorenni. Rilevazione anno 2012

Premessa

La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dall’abuso sessuale, più conosciuta come Convenzione di Lanzarote adottata il 25 ottobre 2007, nasce dalla necessità avvertita dalla Comunità Internazionale di approntare strumenti preventivi, normativi ed operativi più incisivi per la tutela dei minori contro i reati a carattere sessuale, (obiettivi cardine individuati all’art. 1 nella prevention of sexual violence, protection of child and promotion of international co-operation) cercando di contestualizzare il dato normativo all’interno di un tessuto sociale profondamente cambiato.

Emerge infatti, con crescente incisività, la duplice esigenza di conoscere il fenomeno della violenza sessuale commessa dai minori ed in danno dei minori stessi e di comprendere come si stia evolvendo il fenomeno per mettere a fuoco modalità di intervento sempre più appropriate, sia nel trattamento diretto degli utenti sia nel campo della prevenzione dello stesso. Infatti, solo una sufficiente conoscenza dei fattori di rischio e dei fattori di protezione presenti nella vita del minore può assicurare una prognosi ragionevolmente attendibile sulla positività e sulla costruttività degli interventi per prevenire la ripetitività di tali comportamenti, contemplando uno spettro di azione che guardi sia al minore vittima, sia al minore abusante.

I fattori di cambiamento più significativi del tessuto sociale possono essere così sintetizzati:

  1. La situazione di solitudine e vulnerabilità maggiore del minore in un contesto relazionale e familiare più esposto ad agenti disgreganti, nonché la sua crescita psico - fisica più veloce rispetto all’età biologica di fronte ai numerosi input conoscitivi che i minori ricevono quotidianamente;
  2. la conseguente crescita del disagio dei minorenni che commettono reati a sfondo sessuale e che rappresenta una delle espressioni allarmanti riconducibili alla complessa condizione giovanile;
  3. il ruolo sempre più pregnante di internet (chat, social network) e delle nuove tecnologie di comunicazione nella vita dei minori (cellulari, utilizzo di short message system, media management system). Internet, infatti, è diventato uno spazio in cui i giovani interagiscono, si confrontano e intessono rapporti esprimendo le loro emozioni reali in un ambiente, però, virtuale che assurge nell’immaginario del minore a realtà, sollevando il problema della inconsapevolezza e dell’inesperienza del minore stesso rispetto alle insidie della rete;
  4. l’osmosi ambientale tra le diverse etnie, propria del fenomeno migratorio, strumentalizzata ed utilizzata a danno dei minori che vengono imprigionati in una rete criminale di sfruttamento sessuale;
  5. il diverso approccio alla sessualità come atto sicuramente oggi desacralizzato rispetto alla sua accezione più risalente e nel contempo il suo atteggiarsi come un atto forse troppo scontato e inconsapevole rispetto alla sfera estremamente intima dell’individuo che viene nell’atto stesso coinvolta.

1. Aspetti salienti della Convenzione di Lanzarote e della legge di ratifica alla luce dei dati forniti dagli USSM

La Convenzione di Lanzarote, nell’ambito del capitolo VI rubricato diritto penale sostanziale, definisce l’abuso sessuale e tipizza le condotte integranti le fattispecie dei reati relativi alla prostituzione minorile, alla pedopornografia, alla partecipazione di un minore a spettacoli pedopornografici, alla corruzione di minori e all’adescamento di minori a scopi sessuali.
La presente disamina analizzerà le innovazioni più significative introdotte dalla legge di ratifica alla Convenzione cercando di esaminare e valutare con quali modalità ed entro quali limiti tale legge abbia fatto proprie le linee guida espresse nella Convenzione, offrendo altresì al lettore spunti per una riflessione su tale argomento, sia de iure condendo, sia di tipo operativo.

In particolare, il concetto penalmente rilevante di abuso delineato nell’art. 18 della predetta, comprende, oltre alla previsione generale delle attività sessuali praticate con un minore, anche il caso delle attività sessuali praticate facendo uso di forza, minacce o costrizione, abusando di una posizione di fiducia, di autorità o di influenza sul minore nonché di una situazione di particolare vulnerabilità del bambino a causa di uno stato di disabilità fisica o mentale.
L’art. 609-quater del nostro codice penale, rubricato atti sessuali con minorenni, è frutto fondamentalmente di tre interventi normativi succedutisi nell’arco temporale di circa sedici anni e precisamente la legge 1996 n. 66, che ha introdotto nel codice penale il reato di atti sessuali con i minorenni, la legge 2006 n. 38 che ha sostituito il numero 2) del primo comma del predetto articolo ed infine la legge 2012 n. 172 che, appunto, ha ratificato la Convenzione di Lanzarote.
In materia di reati sessuali il bene giuridico tutelato è l’integrità psico fisica del minore nell’ambito di una progettualità di corretto ed armonico sviluppo della sessualità del minore il cui consenso all’atto sessuale non può certo essere idoneo ad esprimere alcuna sua autoderminazione all’atto stesso.

La legge 1° ottobre 2012 n. 172 ha modificato il secondo comma della suddetta norma estendendo il suo ambito di applicazione agli atti sessuali praticati con i minori che abbiano compiuto i sedici anni di età dalle persone alle quali per ragioni di “cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o con le quali quest’ultimo abbia una relazione di convivenza, ossia quelle persone” che in forza della relazione qualificata che li lega al minore, costituiscono per quest’ultimo un punto di riferimento affettivo o comunque psicologico e che, conseguentemente, abusano dell’influenza esercitata sul minore e della fiducia riposta dalla vittima nell’autore del reato.

Il rapporto personale che in questi casi esiste tra la vittima ed il reo, ossia la relazione di potere da parte dell'abusante e di sudditanza psicologica da parte della vittima diventa determinante al fine di creare quello che possiamo definire la doppia catena. La prima è quella che porta all'atto sessuale spesso senza alcuna forma di violenza fisica tangibile essendo prevalente e causativo rispetto al reato, l'abuso psicologico che induce il minore ad abbattere le proprie difese di fronte all'abusante e anche a confondere l'abuso sessuale con l'espressione di una normale affettività relazionale, come può avvenire nell'abuso celato da un'ipercura e una esagerata attenzione alle parti intime del corpo del minore nella fascia d'età fra 0 e sei anni.

La seconda è la catena altrettanto invisibile del silenzio che avvolge l'abuso spesso reiterato. Il minore si sente in colpa per quanto accaduto, crede di essere il responsabile e pensa che, qualora rivelasse all'esterno quanto accadutogli, tradirebbe la persona che è parte integrante del suo mondo affettivo o del suo contesto relazionale. Tutte queste forme di abuso sessuale costituiscono un fenomeno purtroppo in gran parte sommerso che deve essere combattuto soprattutto con la prevenzione e l'informazione degli stessi minori non credendo che essi siano troppo piccoli per comprendere perché questa erronea interpretazione li rende più vulnerabili.
La ratio di tale intervento normativo si rinviene nel dato allarmante evidenziato sia dagli operatori del settore giudiziario, sia dalle varie campagne di sensibilizzazione e prevenzione dell'abuso sessuale nei confronti dei minori, rappresentato dall’altissima percentuale di abusi sessuali a danno dei minori in ambito endofamiliare (33%) o di contesto (48%), ossia fra persone che il minore ben conosce e di cui si fida (la c.d. violenza nelle relazioni strette). I dati evidenziano inoltre che le bambine sono le maggiori vittime, rappresentando il 75% delle vittime di reati sessuali (cfr. tavole n.ri 1 e 2 e relativi grafici), evidenziando l’esistenza di una vera emergenza sociale, quale è, appunto, la c.d. violenza di genere.

A tale proposito, nell'ottobre 2013 l'Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha lanciato a Cipro la Campagna UNO SU CINQUE, evidenziando che in Europa un bambino su cinque è vittima di violenza sessuale che, nella maggior parte dei casi, viene praticata da persone legate alla vittima da un rapporto di conoscenza o di fiducia. Al riguardo è stato elaborato un progetto pilota da realizzarsi nel triennio 2013-2016 finalizzato al rafforzamento in ogni Stato dei programmi di intervento contro gli abusi sessuali partendo dall’analisi dei sistemi per la raccolta dei dati, nonché dal loro potenziamento.

La campagna di sensibilizzazione, lanciata attraverso un breve video che sintetizza l'esperienza di Lisa, una ragazza di tredici anni abusata da un conoscente della madre, ben fotografa lo smarrimento, il senso di impotenza, il doloroso silenzio della vittima che incrocia con il suo sguardo l'abusante e la propria madre, lasciando aperto l'interrogativo di quale sia nella ragazza il dolore più grande se tradire la fiducia delle persone che ama o denunciare la compromissione della propria intimità sessuale. Dall’esame del testo dell’art. 609-quater C.p. si rileva, inoltre, che non è stata prevista la fattispecie delittuosa dell’atto sessuale praticato abusando della situazione di vulnerabilità in cui versa il minore a causa di una disabilità fisica o mentale. Questo dato induce purtroppo una serie di riflessioni in quanto anche questo tipo di abuso sessuale registra un aumento crescente soprattutto a causa della maggiore vulnerabilità psico- fisica del minore, vittima.

In Italia manca, ad oggi, un sistema informativo organico ed omogeneo sul territorio nazionale che consenta il monitoraggio del fenomeno, la rilevazione e la raccolta dei dati sull’intero territorio; esiste infatti una realtà molto diversificata tra le varie Regioni e non è operativa la banca dati sul fenomeno dell’abuso sessuale sui minori. Le statistiche a disposizione sono parziali, evidenziano delle profonde discrasie tra le varie Regioni e sono basate sui dati forniti dalle Forze dell’Ordine e dall’Autorità giudiziaria, espressione di un fenomeno già nella sua fase più acuta. Come è stato evidenziato a Cipro, senza un database ramificato sul territorio nazionale che fornisca dati precisi, non è possibile garantire che le raccomandazioni generali che chiedono riforme legislative e istituzionali portino i loro frutti.

Terres des Hommes e Cismai hanno predisposto un dossier in base ad una indagine qualitativa - quantitativa condotta su 31 Comuni italiani intervistati dei quali hanno risposto 25 tra la seconda metà del 2012 ed il primo trimestre 2013, rilevando che, su una popolazione minorile presa in carico per maltrattamento pari a 1.192 bambini e suddividendo tali minori in base alla tipologia di maltrattamento, il 6,7% ha subito un abuso sessuale. Restringendo lo spettro della nostra analisi all'attività svolta dai nostri U.S.S.M. nei confronti dei minori vittime da loro seguiti, si cercherà di fornire delle interpretazioni circa i dati forniti che possano costituire spunto per un dibattito e per una migliore comprensione del fenomeno, nonché per lo sviluppo di nuove ipotesi di lavoro, secondo questo schema:

dati → interpretazione → ipotesi progettuali di lavoro

I minori vittime dei reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne e violenza sessuale aggravata complessivamente presi in carico dai Servizi per l’anno 2012 sono 186 rispetto ai 144 dell’anno 2011.
I dati forniti non ripartiscono il numero dei minori vittime in base alle varie tipologie di reato a carattere sessuale ma fotografano una mappa territoriale generale che appare disomogenea per quanto riguarda la diffusione di tali reati sul territorio nazionale, come si evidenzia dal raggruppamento dei dati delle varie città per regioni e queste ultime a loro volta in aree geografiche ed in particolare Italia nord occidentale, Italia nord orientale, Italia centrale, Italia meridionale ed insulare (vedi tavole allegate al presente documento).

Da un primo esame colpiscono i dati dell'Italia nord occidentale, dove i minori vittime di reato seguiti dagli U.S.S.M. sono 3 considerando complessivamente le regioni del Piemonte, Lombardia e Liguria, i dati di alcune città dell'Italia centrale con particolare riguardo a Firenze (0 casi) Roma (1 caso) rispetto a quelli di realtà territoriali più piccole come Campobasso dove si segnalano 13 casi seguiti, Catanzaro 21, Cagliari 54 che risulta essere la città italiana con maggior numero di minori vittime presi in carico.

Di fronte ai dati internazionali e nazionali generali che evidenziano un crescente aumento dei reati a carattere sessuale commessi in danno dei minori, ci si domanda come mai alcune realtà territoriali registrino l’assenza o una marcata esiguità di minori vittime di tali reati presi in carico dagli USSM. Tra le ipotesi interpretative percorribili possiamo ritenere che tali dati siano espressione di una carenza di sinergia tra istituzioni ed operatori, oppure possiamo ritenere che questi dati siano dovuti alla facoltatività della richiesta di assistenza agli USSM da parte dell’Autorità giudiziaria, così come prevista dal dato normativo. Infatti, l’art. 609 decies c.p., introdotto dall’art. 11, legge 15.02.1996, n. 66 ed oggetto di successivi interventi normativi nel tempo, tra cui da ultimi la legge 01.10.2012, n. 172 ed il D.L. 14.08.2013 convertito con modifiche dalla legge 15.10.2013, n. 119, prevede che sia assicurata al minorenne vittima l’assistenza dei servizi minorili dell’Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali nonchè che l’Autorità Giudiziaria si avvalga di tali servizi in ogni fase e grado del procedimento.

La previsione di una facoltà per l’Autorità Giudiziaria di avvalersi o meno dell’attività e del supporto degli USSM nelle varie fasi e gradi del procedimento, può determinare come conseguenza la disomogeneità dei dati dei minori vittime presi in carico dagli USSM tra le varie aree geografiche del nostro territorio nazionale. Dalle rilevazioni condotte, infatti, risulta che non tutti gli USSM vengono coinvolti dall’Autorità giudiziaria nell’assistenza alle vittime, come per esempio gli USSM dei distretti di Palermo, Firenze, Torino, Salerno, Brescia, Catania.
Questa dato può costituire “un anello debole” nella creazione di un’efficiente rete di protezione di fronte al reato a carattere sessuale; si avverte infatti nella prassi operativa, sempre con maggiore incisività, l’esigenza di creare protocolli d’intesa e poli operativi interistituzionali che realizzino la cooperazione tra gli operatori di diversi settori e le istituzioni che hanno competenze ed obblighi specifici e diversificati in tema di protezione e tutela dei minori vittime di reati a carattere sessuale o che anche versino in una situazione di rischio, in modo tale da creare una rete che coinvolga in maniera sinergica e complementare tutte le istituzioni e gli operatori del settore (le istituzioni scolastiche, le Forze dell’Ordine, gli Organi giudiziari, gli Uffici di Servizi Sociali per Minorenni, i Servizi Sociali degli Enti Locali, le AA.SS.LL. Centri anti abuso, associazioni od organizzazioni non governative operanti nel settore dell’assistenza alle vittime di reati a carattere sessuale, consulenti clinico - sanitari e giuridici).

Si citano a titolo esemplificativo: il progetto “Centro clinico polivalente per la valutazione, l’ascolto, il trattamento del minore vittima di abuso e sfruttamento sessuale e relativo protocollo operativo approvato con delibera della Giunta Regionale del Molise il 21 gennaio 2014, il Protocollo d’intesa in materia di maltrattamenti e abusi sui minori “Liberi di crescere senza paura” sottoscritto già nel 2008 nella Prefettura di Trieste tra organi giudiziari, forze dell’ordine, ufficio di servizio sociale per i minorenni, enti locali territoriali, servizi sanitari, ufficio scolastico regionale), il Protocollo d’intesa per la costituzione della “Rete provinciale contro la violenza di genere” realizzato dalla Provincia di Genova – Assessorato alle Pari Opportunità nel 2006, il Protocollo d’intesa tra gli Uffici Giudiziari del Distretto della Corte d’Appello di Reggio Calabria del 21 marzo 2013. In particolare quest’ultimo protocollo è finalizzato a:

  • realizzare il coordinamento tra i predetti uffici giudiziari nei procedimenti relativi ad abusi sessuali o maltrattamenti in pregiudizio di minori, procedimenti penali relativi a reati commessi in concorso da soggetti minorenni e maggiorenni, nei procedimenti civili a tutela di minori figli di soggetti indagati, imputati, condannati per reati di cui all’art 51 comma ter bis c.p.p. e altro, procedimenti civili relativi a minori e a nuclei familiari sottoposti a misure di protezione;
  • delineare le modalità per garantire la massima tutela del minore in sede di ascolto, in conformità ai principali protocolli italiani sull’argomento nonché alle raccomandazioni contenute nella Convenzione di Lanzarote e nella normativa internazionale sulla protezione della vulnerabilità della vittima di reato sessuale.

Le dinamiche che caratterizzano l’abuso sessuale o comunque il reato a carattere sessuale evidenziano l’esistenza di un sistema complesso che si articola in diversi livelli tra loro strettamente interdipendenti e la mancanza di informazioni anche di un solo elemento può avere ripercussioni sugli altri; per questo, solo il potenziamento e la sinergia tra ogni anello relazionale può avere un effetto contenitivo del fenomeno, nonché preventivo dello stesso.

In particolare, il primo anello è dato dalla relazione vittima – autore, prima e dopo l’abuso, in cui la vittima viene scelta dall’autore come “l’oggetto” su cui esprimere il proprio potere direzionando verso di lei sentimenti di aggressività, disagio affettivo-emozionale e precarietà delle relazioni affettive significative.
Nel grafico sopra indicato si è cercato di rappresentare la relazione vittima – autore prima dell’abuso raffigurando a sinistra il disagio dell’autore nella sua sfera emozionale e a sinistra la vittima.
Il secondo anello riguarda la famiglia.
Il terzo anello il contesto relazionale.
Il quarto anello riguarda l’intervento e quindi la scuola, le forze dell’Ordine, la Magistratura, gli USSM, le AASSLL, i consulenti clinico - sanitari e giuridici, le organizzazioni, associazioni, fondazioni operanti nel settore. ( cfr. in tal senso l’indagine conoscitiva condotta in Emilia Romagna “Minorenni che hanno abusato” a cura del Dipartimento Giustizia Minorile – Ufficio Servizio sociale Minorenni di Bologna, Servizio Sanitario Regionale dell’Emilia – Romagna, il Faro, Centro Specialistico Provinciale contro gli abusi e i maltrattamenti all’infanzia).
In quest’ottica potrebbe essere molto importante prevedere protocolli d’intesa volti a realizzare la segnalazione dei casi agli USSM a prescindere dalla loro presa in carico delle vittime, in quanto costituisce il primo gradino della tutela anche in chiave preventiva e di contenimento del fenomeno.
Esaminando i dati relativi agli accordi stipulati dagli USSM per la segnalazione dei casi e per la presa in carico della vittima (rispettivamente tavole 3 e 4) si rileva che gli accordi con la Magistratura Minorile rappresentano una percentuale modesta che in entrambe le tabelle si attesta intorno al 20%. Per quanto concerne in particolare la segnalazione dei casi, prevale l’assenza di accordi (42%) e la risposta “non so” pari al 30 %. 

Casi per la presa in carico della vittima
Tavola 3
Accordi stipulati per la segnalazione dei casi
(risposta multipla)
soggetti valori assoluti percentuale
EE.LL. 8 4%
AASS.LL. 28 15%
Privati in convenzione    
Magistratura minorile 37 20%
Magistratura Ordinaria 8 4%
Altro 3 2%
Nessuno 78 42%
Non so 55 30%
Tavola 4
Accordi stipulati per la presa in carico della vittima
(risposta multipla)
EE.LL. 22 12%
AASS.LL. 50 27%
Privati in convenzione 10 5%
Magistratura minorile 33 18%
Magistratura Ordinaria 8 4%
Altro 57 31%
Nessuno 24 13%
Non so 39 21%

La tavola 4 fornisce un dato molto interessante su cui interrogarsi in quanto indica che gli accordi stipulati dagli USSM con organizzazioni, associazioni, indicati nella tabella come “altro”, per la presa in carico della vittima, rappresentano il 31% degli accordi totali e passando alla tavola, in appendice a questo documento, che fotografa la dislocazione territoriale dei medesimi accordi, colpisce il dato di Cagliari che su 54 casi di minori vittime prese in carico, la totalità degli stessi viene affidata all’USSM in forza di accordi stipulati con enti, associazioni, organizzazioni diverse dagli Enti locali, ASSLL, Magistratura Minorile ed Ordinaria. Inoltre nella tavola 4 il dato “non so” appare molto elevato rappresentando il 21% del totale ed evidenzia la ridotta capillarità dell’informazione territoriale e che la sinergia della comunicazione tra istituzioni ed enti operanti nel settore dovrà essere implementata.
Per quanto riguarda i dati relativi all’incremento del carico di lavoro a seguito dell’entrata in vigore della legge 172/2012, appare prematuro esprimere delle ipotesi valutative al riguardo stante il breve lasso temporale trascorso dall’entrata in vigore della legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote ( tavole n.ri 5 e 6 e relativi grafici).

Si ritiene che nel tempo si verificherà un aumento dei minori presi in carico dagli USSM avendo l’art. 4, comma 1, lettera v) della legge predetta ampliato l’ambito oggettivo di applicazione del primo comma dell’art. 609 decies c.p. ricomprendendovi anche: il reato di riduzione e mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.) in danno di minorenni, reato di prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.), reato di pornografia minorile (art. 600 ter c.p.), reato di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.), reato di tratta di persone (art. 601 c.p.) in danno di minori, reato di atti sessuali con minorenni (art. 609 quater c.p.), reato di adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.).

Profilo psicologico della vittima e del tipo di relazione che la lega all’autore
E’ difficile poter delineare un profilo della vittima di reato a carattere sessuale quando tale vittima è un minore. Come è noto, la vittimologia studia le caratteristiche personologiche della vittima ed il tipo di relazione che si instaura tra quest’ultima e l’autore; sicuramente nelle caratteristiche personologiche del minore vittima rientrano le c.d. predisposizioni biofisiologiche, rappresentate dall’età e dal sesso; l’appartenenza al sesso femminile rende per esempio maggiormente predisposta una bambina o una ragazza ad essere vittima di reati sessuali rispetto a quanto avvenga per i minori appartenenti al sesso maschile, come è confermato dai dati sopra commentati.

Un minore che si trova nell’età adolescenziale, proprio a causa della sua giovane età, dell’ingenuità, dell’inesperienza, di una personalità non ancora completamente strutturata e/o anche a causa di carenze affettive all’interno del proprio nucleo familiare, può essere maggiormente esposto alla seduzione affettiva posta in essere dal soggetto abusante nella fase dell’adescamento al fine di instaurare un legame psicologico dominante con il minore. Tale legame si instaura con maggiore facilità quando il soggetto abusante riveste un ruolo di riferimento affettivo o autorevole per l’adolescente, come evidenziano i dati commentati della percentuale altissima di abusi sessuali endofamiliari e di contesto.
A seguito dell’abuso si innescano nella vittima sentimenti contrastanti quali il senso di vergogna e di colpa dell’accaduto (soprattutto nella fase del segreto imposto dall’abusante), innamoramento del proprio carnefice, senso di inadeguatezza, diminuzione dell’autostima. L’abuso sessuale incide pesantemente sullo sviluppo psico-fisico del minore, determinando stati di ansia, depressione, tendenza all’isolamento disturbi del sonno e relazionali.

Di fondamentale importanza per il recupero psicologico della vittima abusata è il ritrovamento della fiducia in se stessa e nel mondo relazionale per superare il concetto del sé diverso rispetto al contesto; in tale ottica, può essere di grande aiuto per la vittima il riconoscimento da parte dell’autore del reato della propria colpevolezza che potremmo ritenere inducente un aumento delle capacità di resilienza del soggetto di rispondere positivamente al trauma dell’abuso.

2. L’Ascolto del minore vittima

Per affrontare l’argomento dell’ascolto del minore vittima di reati a carattere sessuale dopo la ratifica della Convenzione di Lanzarote, è necessario focalizzare l’attenzione, soprattutto ai fini operativi, su alcune delle linee guida indicate dai fondamentali protocolli italiani in materia (Carta di Noto, Linee guida di SINPIA, Protocollo di Venezia, Linee guida deontologiche per lo psicologo forense) ed in particolare dalla Carta di Noto al fine di valutare se l’evoluzione del dato normativo evidenzia il pieno accoglimento dei principi di tutela del minore vittima di tali reati, in ordine alle modalità protettive del suo ascolto, fermi restando i principi della genuinità della prova dichiarativa resa e della sua corretta formazione.

I punti salienti enunciati da tale documento - protocollo programmatico, nella sua attuale formulazione (a seguito degli aggiornamenti del 2002 e del 2011), e a cui viene attribuito espresso rilievo anche in alcuni pronunciati della Corte di Cassazione, sono:

  • la specifica formazione dei professionisti chiamati a raccogliere e valutare le informazioni del minore utilizzando metodologie accreditate dalla comunità scientifica di riferimento;
  • la delimitazione dell’attività posta in essere dal professionista che non può avere ad oggetto la ricostruzione dei fatti o la veridicità del narratum in quanto ciò è di esclusiva competenza dell’Autorità giudiziaria ma deve sostanziarsi nell’espressione di giudizi di natura psicologica;
  • la necessità di videoregistrare le attività di acquisizione delle dichiarazioni e dei comportamenti del minore che devono essere acquisite agli atti, sia per consentire la valutazione anche degli aspetti non verbali della comunicazione, sia per ridurre il numero delle audizioni del minore;
  • l’utilizzo, anche nella fase investigativa, di modalità comunicative che non compromettano la spontaneità, la sincerità e genuinità delle risposte.


L’articolo 35 della Convenzione di Lanzarote, in linea con quanto sopra esposto, evidenzia la necessità che i colloqui con il minore, vittima o testimone dei fatti, siano condotti ad opera di un professionista specificamente formato a questo scopo, che siano limitati al numero strettamente necessario rispetto al corso del procedimento penale e che gli stessi colloqui con il minore possano essere oggetto di registrazioni audiovisive accettate come prova durante il procedimento penale affinchè la vittima possa essere ascoltata in udienza senza esservi presente, utilizzando a tal fine appropriate tecniche di comunicazione.
La legge di ratifica della Convenzione, nell’intervenire sul corpo normativo contenuto nel codice di procedura penale, relativamente all’ascolto del minore vittima o testimone di reati sessuali, non è riuscita ad interpretare appieno l’esprit des lois contenuto nella Convenzione e affermato con maggiore incisività nella Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012 (cfr. in particolare la considerazione n. 53 e l’articolo 24) che ha istituito norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che ha sostituito la decisione quadro 2001/220/GAI.
L’articolo 5 della legge 2012 n. 172 si è limitato a prevedere l’obbligatorietà della presenza della figura dell’esperto in psicologia o in psichiatria infantile anche per quanto riguarda l’assunzione di sommarie informazioni da parte della polizia giudiziaria (art. 351, comma 1-ter c.p.p.), l’assunzione di informazioni da parte del pubblico ministero (art. 362, comma 1-bis c.p.p.) e da parte del difensore (art. 391-bis, comma 5-bis c.p.p.). Il legislatore ha taciuto sul modus operandi dell’esperto nominato, lasciando all’interprete il problema di codificare il comportamento che egli deve assumere nella raccolta delle dichiarazioni del minore.

L’esperto, ossia un professionista con una formazione specifica nel campo della psicologia o psichiatria infantile, nel silenzio della legge, non può ovviamente sostituirsi ai soggetti normativamente preposti alla raccolta delle dichiarazioni del minore ma deve affiancare e supportare tali soggetti nell’ascolto del minore proteggendo quest’ultimo sotto l’aspetto psicologico ed emotivo ed in tale ottica agevolando la comunicazione senza tuttavia contaminarne il narratum.
Così come concepita dal legislatore, la presenza dell’esperto non risolve alla radice i problemi derivanti al minore sia dall’impatto con il sistema giudiziario, ossia la c.d. vittimizzazione secondaria o da processo, rientrando il minore nella categoria delle persone vulnerabili, sia dal ripetersi degli ascolti che sottopongono la vittima ad uno stress ulteriore e spesso ultroneo.

In realtà, un compiuto e rigoroso sistema di audizione protetta si sarebbe realizzato solo se il legislatore avesse esteso alle indagini le garanzie previste per l’audizione del minore in sede di incidente probatorio, stabilendo l’obbligatorietà dei mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva delle dichiarazioni rese dal minore, almeno per quelli di età inferiore agli anni sedici, prevedendo altresì l’utilizzo di tali audizioni come prova nei procedimenti penali (in tal senso espressamente l’art. 24, comma 1, lett. a) della Direttiva 2012/29/UE).
Tale modalità di acquisizione delle dichiarazioni del minore consentirebbe di cristallizzare anticipatamente la prova dichiarativa già nell’immediatezza delle indagini, evitando o comunque riducendo il proliferare degli ascolti successivi.
Dall’esame dei dati forniti dagli USSM circa la presenza dell’esperto in psicologia o in psichiatria infantile previsto dall’articolo 5 della legge n. 172 del 1° ottobre 2012, emerge la presenza dell’esperto solo nel 39% dei casi, mentre l’assenza nel 46%. Tale dato risulta ancora modesto in quanto l’obbligatorietà di tale figura professionale è stata introdotta solo recentemente dalla predetta legge (tavola 7).
Anche per quanto riguarda l’audizione protetta, si registra una forte percentuale di casi (36%) in cui non viene adottata tale modalità di ascolto del minore ed una percentuale altrettanto alta di “non so”, pari al 31%, dimostrando come nella prassi si dovranno maggiormente accogliere nell’ambito operativo i principi di una compiuta protezione del minore evidenziata anche dalla Convenzione di Lanzarote (Tavola 8).

La comprensione del fenomeno dell’abuso sessuale e delle sue cause è fondamentale per un’efficace e capillare prevenzione che deve partire da una sinergia tra il contesto familiare e quello scolastico, nonché nel mutuo controllo tra queste due realtà nelle quali crescono i minori.
Spesso si pensa che un contesto familiare e relazionale ben strutturato renda immune i propri figli dall'essere vittima di un abuso sessuale ma anche la costante attenzione dei genitori può non essere sufficiente a proteggere i nostri ragazzi dall’abuso sessuale; è necessario che un’informazione corretta giunga ai minori dalla scuola, prevedendo l’inserimento nei programmi scolastici di materiale didattico su tematiche quali la parità dei sessi, il concetto di reciproco rispetto, una corretta educazione sessuale.
E’ importante sottolineare che la prevenzione nell’ambito scolastico è finalizzata a creare un contesto socio-educativo che potenzi i meccanismi protettivi e riduca i fattori di rischio, perseguendo la protezione generale dei minori affinchè essi non siano nè vittime, nè autori di reati a carattere sessuale e ricordando che un minore abusato può diventare un adulto abusante.

3. Indagine conoscitiva: Chi è il minore abusante?

In questa sezione si rilevano le caratteristiche familiari e psico-sociali proprie del campione considerato al fine di individuare esperienze pregresse comuni intese come possibili fattori di rischio correlate all’insorgenza dei comportamenti abusanti. L’analisi effettuata, vuole essere uno stimolo per conoscere un fenomeno complesso e ancora poco esplorato che, per la maggior parte, si consuma nel segreto e rimane, per lo più, un dato sommerso.

Dai dati rilevati dai 29 Uffici di Servizio Sociale per i minorenni della Giustizia Minorile che si occupano di seguire gli autori di reato ex art.609 decies del c.p., emergono le seguenti caratteristiche dei minorenni autori di reati a sfondo sessuale: nel 99% del nostro campione i soggetti sono di genere maschile, prevalentemente adolescenti (55%) e di nazionalità italiana (81%) (Vedi Tabella 1).

Tabella 1

Tavola 1
nazionalità valori assoluti percentuale
Italiana 370 81%
Straniera 84 19%
Totale 454 100%
Tavola 2
genere sessuale valori assoluti percentuale
Maschio 447 99%
Femmina 6 1%
Non so 1  
Totale 454 100%
Tavola 3
fascia d'età valori assoluti percentuale
14-15 anni 194 43%
16-17 anni 253 55%
non so 7 2% 
Totale 454 100%

 

Nel campione considerato, la maggior parte dei soggetti ha un livello di istruzione incongruente rispetto all’età anagrafica. Nel 71% dei casi ha frequentato la scuola secondaria di 1° grado (scuole medie), mentre il 15% di essi ha conseguito solo la licenza elementare. Questo denota un elevato tasso di insuccesso e abbandono scolastico e, come ulteriore conseguenza, ci rimanda ad una realtà connotata dalla mancata acquisizione di “abilità”, non solo tecniche, ma soprattutto relazionali.

Il 42% di tali soggetti, come evidenziato dalla Tabella 2, al momento del reato non risultava aver frequentato alcun corso di formazione alternativo o di completamento della propria formazione e ben il 73% non risultava occupato in nessuna tipologia di attività lavorativa, neppure irregolare. Si presuppone, quindi, l’assenza di figure di riferimento del mondo adulto con cui confrontarsi e che coadiuvano il minore nella fase di crescita e sviluppo evolutivo. 

Tabella 2

Tavola 4
 Titolo di istruzione valori assoluti percentuale
Scuola Primaria 67 15%
Scuola Secondaria di 1º 323 71%
Scuola secondaria di 2º 44 10%
Non so 20 4%
Totale 454 100%
Tavola 5
attività di formazione al momento del reato valori assoluti percentuale
SI 229 51%
NO 191 42%
Non so 34 7%
Totale 454 100%
Tavola 6
 stato occupazionale al momento del reato (anche se non regolare) valori assoluti percentuale
SI 72 16%
NO 331 73%
Non so 51 11%
Totale 454 100%

Le Tabelle che seguono prendono in esame la sfera comportamentale e psico-affettiva. La tabella 3 rileva che un numero molto contenuto di soggetti ha avuto problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti o alcool (10%), pregressi disturbi psichiatrici (14%), pregresse violenze sessuali (11%) e la tabella 4 evidenzia che un numero abbastanza contenuto di soggetti ha avuto precedenti istituzionalizzazioni o affidamenti familiari/adozioni (15%), precedente presa in carico da parte dell’Ente Locale (30%), presunta relazione di attaccamento problematica (30%). Questi dati fanno riflettere sul fatto che la maggioranza dei minori autori di reati sessuali sembrerebbe non rientrare in categorie diagnostiche psicopatologiche e non avere forme di dipendenza.
E’ significativo che un 30% dei ragazzi risulta essere già stato preso in carico dall’Ente Locale e aver sviluppato una relazione di attaccamento problematica. Di qui la possibilità di un insieme di fattori di rischio personale, familiare e/o sociale.

Tabella 3

Tavola 7
dipendenze (alcool, sostanze stupefacenti) valori assoluti percentuale
SI 44 10%
NO 362 79%
Non so 48 11%
Totale 454 100%
Tavola 8
presenza disturbi psichiatrici valori assoluti percentuale
SI 65 14%
NO 341 75%
Non so 48 11%
Totale 454 100%
Tavola 9
ciclo intergenerazionale della violenza valori assoluti percentuale
SI 52 11%
NO 294 65%
Non so 108 24%
Totale 454 100%

Tabella 4

Tavola 10
precedenti istituzionalizzazioni o affidamenti familiari / adozioni valori assoluti percentuale
SI 70 15%
NO 367 81%
Non so 17 4%
Totale 454 100%
Tavola 11
precedente presa in carico da parte dell'ente locale valori assoluti percentuale
SI 137 30%
NO 301 66%
Non so 16 4%
Totale 454 100%
Tavola 12
relazione di attaccamento problematica valori assoluti percentuale
SI 134 30%
NO 214 47%
Non so 106 23%
Totale 454 100%

 

Rispetto alle modalità con le quali si esplica il reato, la tabella 5 evidenzia che il 51% dei soggetti compie il reato in gruppo e nel 75% dei casi non è presente un adulto. Nel 70% dei casi la vittima conosce l’autore del reato, nel 48% la vittima è un’adolescente e nel 20% la vittima è preadolescente. Il reato, quindi, viene commesso prevalentemente nel gruppo dei pari e nell’ambito del contesto di appartenenza, da soggetti che agiscono nei confronti di una loro, più o meno, coetanea, senza il condizionamento di adulti.

E’ significativo che solo nell’11% dei casi il reato è consumato tra sconosciuti; ne consegue che l’autore godeva di un rapporto di fiducia con la vittima.

In questo scenario occorrerebbe esplorare il significato della violenza di gruppo in rapporto ai valori emergenti in questo momento storico e approfondire, se e quanto, le condizioni situazionali ed ambientali influiscano su tali comportamenti.

Tabella 5

Tavola 13
azione di gruppo valori assoluti percentuale
SI 233 51%
NO 204 45%
Non so 17 4%
Totale 454 100%
Tavola 14
presenza di maggiorenni valori assoluti percentuale
SI 66 15%
NO 343 75%
Non so 45 10%
Totale 454 100%

Tabella 6

Tavola 15
età della vittima al momento del danno subito valori assoluti percentuale
0 - 5 anni 22 5%
6 - 10 anni 65 14%
11 - 13 anni 92 20%
14 -17 anni 228 48%
> di 18 anni 46 10%
non so 12 3%
Totale 465
In alcuni casi agli autori di reato è stata attribuita più di una vittima
100%
Tavola 16
relazione reo/vittima valori assoluti percentuale
tra sconosciuti 52 11%
familiare 50 11%
di contesto 316 70%
contatto tramite rete 20 4%
non so 16 4%
Totale 454 100%

Complessivamente, i giovani esaminati corrispondono, per la maggior parte dei casi, a soggetti inoccupati, non facenti parte di categorie diagnostiche psicopatologiche, che agiscono in danno di una loro coetanea prevalentemente all’interno del gruppo dei pari.

Questo ci rimanda a rintracciare le cause del reato di violenza sessuale altrove, soprattutto nella direzione dello sviluppo di abilità e competenze personali e sociali.

A questo punto è lecito domandarsi se la violenza sessuale espressa da questi giovani sia il fine o il mezzo, se la mancanza di abilità e competenze, quali la capacità di auto-determinarsi, di relazionarsi, di gestire e metabolizzare la frustrazione e l’aggressività, possano essere la causa, in certe condizioni, scatenante la violenza sessuale.

E’ lecito domandarsi: “Perché la sessualità diventa il luogo ove risolvere i conflitti ?” “Quanto incide il bisogno di dominanza e di supremazia ?”

Inoltre, i dati contenuti nella mappa territoriale delle regioni e delle città, in appendice alla presente, confermano che le caratteristiche dei minori autori di reato a sfondo sessuale sono omogenee a quelle rilevate nel dato nazionale.

4. L’attività delle Direzioni degli Uffici di Servizio Sociale per i minorenni della Giustizia Minorile (USSM)

I Centri per la Giustizia Minorile, congiuntamente agli USSM, promuovono a livello territoriale accordi con gli altri soggetti istituzionali e del privato sociale al fine di individuare le competenze di ciascuno nell’ambito dei percorsi riabilitativi, sia di cura che penali. Non esistono nel circuito penale minorile, a differenza di altri Paesi, modalità di presa in carico e trattamento differenziate per “categorie”, esistono bisogni specifici, personalizzati che vanno individuati e risolti al fine di favorire il processo di crescita evolutiva di ogni minore, indipendentemente dalla restrizione della libertà.

Come si evince dalla tabella 7, il piano trattamentale rivela nel 91% dei casi colloqui individuali con il minorenne autore di reato e nel 78% con i familiari, mentre gli interventi di tipo specialistico, psicologico e/o psichiatrico, sono limitati solo al 56% dei casi. Inoltre, il piano trattamentale ha previsto la partecipazione attiva dei ragazzi in attività scolastico-formative (48% e 39%), socializzanti (31%) e riparatorie (49%). Soltanto nel 21% dei casi si sono svolte attività di sostegno alla relazione empatica e alla sessualità.

Ne consegue che la risposta delle istituzioni rivolta ai minori che commettono reati di tipo sessuale è sostanzialmente di tipo sociale. A tale proposito, si evidenzia la necessità di promuovere una lettura ed un intervento multidisciplinare ad alta valenza psico-sociale e il raccordo sinergico con le risorse professionali presenti sul territorio, soprattutto specialistiche, in linea con le considerazioni emerse dalla letteratura e dall’esperienza sulla casistica.

Tabella 7

Tavola 17
piano trattamentale / interventi (risposta multipla) valori assoluti percentuale
Colloqui individuali 412 91%
Colloqui familiari 353 78%
Interventi psicologici/psichiatrici 255 56%
Programma trattamento psicologico ex art. 13 bis legge 354/75 introdotto dall'art.7, c.3 della legge 172/12 (ratifica convenzione Lanzarote) 14 3%
Attività scolastiche 219 48%
Attività formative 156 34%
Attività di volontariato e/o socialmente utili 222 49%
Attività ricreative/culturali/ sportive 140 31%
Sostegno specifico alla relazione empatica e alla sessualità 97 21%
Mediazione culturale 7 2%
Nessuno 9 2%
Altro 82 18%

Come riportato nella tavola 18 della tabella 8, la presa in carico tra gli Enti Locali, le ASL ed il Privato Sociale è equamente condivisa dimostrando la volontà di mantenere sinergie di intervento multidisciplinari a garanzia di una maggiore efficacia.

Con l’entrata in vigore del DPCM 1° aprile 2008. gli interventi specialistici, quali consulenze psicologiche e/o di esperti in neuro psichiatria dell’età evolutiva sono assicurati dalle Aziende Sanitarie Locali. Nella tavola 19, si evince che gli accordi stipulati con le ASL (15%), il privato sociale (13%), la magistratura minorile (11%) e gli enti locali (9%) sono, al momento, piuttosto esigui. Sarebbe auspicabile un incremento degli accordi operativi per delineare con maggiore chiarezza le competenze delle parti ed assicurare un più efficace coordinamento nella gestione dei casi.

Tabella 8

Tavola 18
presa in carico da parte di soggetti (risposta multipla) valori assoluti percentuale
S.S. Enti locali 215 47%
AA.SS.LL. 197 43%
privato sociale 233 51%
altro 52 11%
nessuno 22 5%
non so 57 13%
Tavola 19
accordi stipulati dal Servizio minorile o dal CGM con soggetti (risposta multipla) valori assoluti percentuale
EELL 40 9%
AASSLL 68 15%
Privato sociale in convenzione 57 13%
Magistratura minorile 48 11%
Magistratura ordinaria 8 2%
Altro 22 5%
Nessuno 184 41%
Non so 112 25%

5. Scenari di trattamento

Dalla disamina tracciata emerge distintamente il mandato istituzionale del Dipartimento per la Giustizia Minorile che interviene, con i Servizi dipendenti, per attivare un circolo virtuoso nel sistema minorile attraverso la non patologizzazione della vittima, il “recupero” del minorenne abusante, la ricerca di significati e risorse nei contesti di appartenenza ed il coordinamento efficace dei professionisti che, a diverso titolo, prestano la loro opera per raggiungere tali obiettivi.

 

Il documento traccia ed analizza alcune caratteristiche significative dei minori autori di reati a sfondo sessuale e focalizza le motivazioni che inducono questi giovanissimi soggetti verso comportamenti antisociali e violenti. L’analisi di tali condotte è fondamentale per l'attivazione di appropriati interventi diagnostici, clinici e sociali volti alla costruzione di un progetto specifico di reinserimento sociale del minore, in raccordo con la Magistratura.

Negli ultimi anni l’aumento dei minorenni presi in carico dai Servizi sollecita gli operatori ad interrogarsi e a riflettere sulle criticità, nella consapevolezza che la complessità e la gravità del disagio e del comportamento antisociale devono essere riconosciute per garantire il diritto alla cura sancito dalla legislazione.

La ricerca focalizza alcuni nodi critici per la cui risoluzione si propongono delle indicazioni che tutte le agenzie educative, i Servizi specialistici ed i Servizi della Giustizia Minorile potranno assumere attraverso un approccio integrato e condiviso. Ad esempio: 

  • L’acquisizione di abilità e competenze, personali e sociali, da parte dei minori, quali la capacità di auto-determinarsi, di relazionarsi, di gestire e di metabolizzare la frustrazione e l’aggressività;
  • Lo sviluppo di un trattamento multidisciplinare, ad alta valenza psico-sociale, anche alla luce delle recenti disposizioni ex art. 13 bis dell’Ordinamento Penitenziario “Trattamento psicologico” introdotto dall’art.7 della legge 172/2012 di ratifica della Convezione di Lanzarote.
  • L’individuazione ed il coordinamento delle risorse e la definizione delle competenze professionali in ciascun ambito territoriale che assicurino una gestione efficace dei casi.

La difficoltà ad identificare i fattori di rischio a livello individuale e/o del contesto di appartenenza, che possono essere precursori delle condotte abusanti rende indispensabile, sin dalla fase di valutazione iniziale, un intervento multidisciplinare – assistente sociale, educatore professionale e psicologo per tutti gli adolescenti autori di reato. Occorrerà valutare la possibilità di inserire altre figure professionali nelle èquipe di diagnosi e trattamento, quali ad esempio la figura del criminologo.

Gli interventi di trattamento saranno maggiormente efficaci quanto più si promuoverà la costruzione di un modello operativo che “ascolti“ il minore, sostenga le funzioni genitoriali e che garantisca un costante confronto con l’autorità giudiziaria, per aiutare il minorenne abusante a prendere consapevolezza della gravità degli atti compiuti.

E’ evidente che per garantire l’efficacia di interventi coordinati e multidisciplinari sarebbe opportuno realizzare percorsi di formazione degli operatori che consentano l’acquisizione e la condivisione di procedure di intervento comuni finalizzate ad un sistema di trattamento specifico a livello nazionale.

La ricchezza degli input emersi è una sfida ad elaborare nuovi scenari di intervento e a definire delle linee guida che individuino un programma di trattamento e percorsi riabilitativi davvero efficaci in favore dei minori autori di reati a sfondo sessuale anche al fine di prevenire la recidiva. La traccia che segue fornisce alcune indicazioni per avviare un dibattito e una riflessione sulla tematica.

Traccia per la definizione di “Linee guida” per il trattamento dei sex offender

Indicazioni per le linee guida

  1. effettuare una ricognizione ed una mappatura delle agenzie e dei servizi specialistici pubblici e privati sul territorio;
  2. promuovere la comunicazione, il coordinamento e l’integrazione tra le varie agenzie ed i servizi specialistici, pubblici e privati, finalizzati alla costruzione di protocolli operativi per la prevenzione del fenomeno, per la presa in carico dei sex offender e per i programmi di assistenza successivi;
  3. delineare gli elementi fondamentali, le abilità e le competenze, personali e sociali da prevedere nel “programma di riabilitazione” e nel “trattamento psicologico”;
  4. definire quali figure professionali debbano comporre l’équipe di trattamento allargata (educatori, assistenti sociali, criminologi, psicologi, psichiatri, neuropsichiatri dell’età evolutiva, psicoterapeuti, avvocati, psicomotricista arte-terapeuta) e quali siano indispensabili per il programma di trattamento;
  5. definire i contorni ed i contenuti della formazione per gli operatori, anche rispetto all’approccio al trauma;
  6. prefigurare un modello di trattamento che ascolti quanto già implementato partendo proprio dall’esperienza pratica e dai bisogni emergenti, effettuando incontri tra gli operatori per condividere i risultati emersi;
  7. effettuare delle prime comparazioni, valorizzare le buone prassi emerse e gli aspetti da migliorare, partendo dall’esistente;
  8. definire gli interventi o un programma di trattamento ed assistenza post penitenziaria (vedi ad esempio, proposta di legge n.1770/2013) al termine della misura penale per prevenire la recidiva.

Si ringraziano gli Uffici di Servizio Sociale per i minorenni per il delicato ed impegnativo lavoro che svolgono quotidianamente e per il contribuito fornito alla realizzazione di questo documento, che sarà messo a disposizione delle autorità nazionali ed internazionali, per rappresentare le azioni messe in campo dalla Giustizia Minorile in favore dei minori vittime ed autori di reati a sfondo sessuale.