Decreto 29 settembre 2026 - Revoca concessione IVG per il circondario del Tribunale di Vallo della Lucania

29 settembre 2026


Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale degli Affari interni
Ufficio II - Ordini Professionali e Albi

Il Direttore generale

premesso che, con decreto dirigenziale del 20 marzo 2025, la società “Engineering Solution s.r.l.” di Avellino - con sede legale in via Piave n. 29 Avellino - è stata autorizzata da questa Direzione generale all’esercizio dell’attività di vendita, custodia e amministrazione dei beni mobili e immobili, quale I.V.G.  (Istituto Vendite Giudiziarie) per la circoscrizione del Tribunale di Vallo della Lucania;

vista la nota prot. DAG n.115809.E del 4 giugno 2026 con cui la Corte di Appello di Salerno, nell’inviare le Relazioni annuali sule attività degli I.V.G. del distretto, ha segnalato che “l’I.V.G. di Vallo della Lucania non ha ancora provveduto a depositare la Relazione annuale relativa all’esercizio 2025”;

vista la nota prot. DAG n. 124859.U del 16 giugno 2026 con cui questo Ministero ha chiesto alla stessa Corte di appello di Salerno, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per l’eventuale adozione di un provvedimento di revoca della concessione ai sensi dell’art. 41 d.m. 11 febbraio 1997 n. 109, di procedere alla formale contestazione degli addebiti di violazione degli artt. 11 e 13 del d.m. 109/97 - per la formulazione di eventuali controdeduzioni - all’ I.V.G. “Engineering Solution s.r.l.” ed il relativo parere di competenza in ordine alla revoca della concessione di cui sopra;

vista la nota prot. DAG n. 183481.E del 16 settembre 2026 con cui la Corte di appello di Salerno trasmetteva l’atto di contestazione degli addebiti - notificato all’ I.V.G. in parola in data 25 giugno 2026 - e le controdeduzioni di “Engineering Solution s.r.l.”, pervenute a mezzo PEC alla Corte di appello richiedente in data 24 luglio 2026. In particolare, la Corte ha dato atto di aver proceduto alla formale contestazione della mancata sottoposizione alla visione della competente autorità giudiziaria dei registri e dei bollettari, così come prescritto dall’art. 13 del d.m. 109/97, nonché la violazione dell’art. 11 del medesimo decreto, sulla omessa relazione annuale delle attività dell’anno 2025. La Corte concludeva, alla luce delle controdeduzioni ricevute dall’I.V.G., asserendo che “le contestazioni formulate a carico della società non appaiono smentite dalle controdeduzioni della stessa”;

vista la nota prot. DAG n. 188166.U del 23 settembre 2026 con cui questo Ministero, preso atto della nota summenzionata e delle controdeduzioni dell’IVG, ha richiesto alla Corte di appello di Salerno di esprimere il parere di competenza ai sensi dell’art. 41 del d.m. n. 109/1997, in ordine alla revoca della concessione;

vista la nota prot. DAG n. 189018.E del 24 settembre 2026 con cui la Corte di appello di Salerno ha espresso parere favorevole alla revoca della concessione, riportandosi al riguardo “a quanto esposto nella nota del 16 settembre già inviatavi, sottolineando come il Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania, nella sua nota del 10 luglio 2026 già trasmessavi, abbia affermato che «da mesi non si hanno contatti sebbene sia stato messo a disposizione della Società un ambiente attrezzato all’interno del Tribunale per lo svolgimento delle attività di Istituto» e da atto «di una continua, perdurante inattività dell’I.V.G.»”;                          

visto l’art. 41 del d.m. n. 109/1997, a norma del quale il Ministero della giustizia “nei casi di violazione delle norme di cui al presente regolamento, di gravi irregolarità o abusi accertati nel funzionamento dell’istituto e debitamente contestati, può revocare la concessione”;

ritenuto, in definitiva, di dover condividere le conclusioni cui è giunto il Presidente della Corte d’appello di Salerno in ordine alla irrilevanza delle controdeduzioni rese dalla società rispetto alla contestazione effettuata e al perdurante inadempimento all’obbligo di depositare la Relazione annuale relativa all’esercizio 2025, di cui alla nota del dirigente dell’ufficio prot. DAG n. 189018.E del 24 settembre 2026;

ritenuto altresì che la situazione sopra delineata integri una grave irregolarità idonea a fare venire meno il vincolo fiduciario e giustifichi in pieno la revoca anticipata dell’autorizzazione di cui al decreto dirigenziale del 20 marzo 2025 nei confronti della società “Engineering Solution s.r.l.”; 

decreta

è revocata l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di vendita, custodia e amministrazione dei beni mobili e immobili quale istituto vendite giudiziarie, nell’ambito del circondario del Tribunale di Vallo della Lucania, conferita con PDG 20 marzo 2025 alla società “Engineering Solution s.r.l.”, con sede in via Piave, 29 Avellino.             

Fino al rilascio di nuova autorizzazione, le vendite giudiziarie nel circondario del Tribunale di Vallo della Lucania verranno espletate secondo le disposizioni impartite dall’Autorità giudiziaria competente.

Roma, 29 settembre 2026

Il Direttore generale
Sabrina Mostarda