Circolare 28 luglio 2026 - Adesione alle condizioni di servizio per il riaffidamento, ad Agenzia delle entrate-Riscossione, ai sensi dell’art.5 del D.lgs. n. 110/2024, delle somme discaricate e della riscossione coattiva ad esse relativa

28 luglio 2026

Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile

 

 Ai sig.ri Presidenti delle Corti di appello

Ai sig.ri Presidenti dei Tribunali

LORO SEDI

E, per conoscenza

Al Capo di Gabinetto

Al Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia

Al Capo dell’Ispettorato generale

Ad Equitalia giustizia S.p.A.
 

OGGETTO: Adesione alle condizioni di servizio per il riaffidamento, ad Agenzia delle entrate-Riscossione, ai sensi dell’art.5 del D.lgs. n. 110/2024, delle somme discaricate e della riscossione coattiva ad esse relativa - Circolare

 Il d.lgs. 29 luglio 2024, n. 110, recante Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione, pubblicato nella G.U. 7 agosto 2024, n. 184 contiene principi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione [1].

Secondo l’art.3, le quote affidate all’Agenzia delle entrate-Riscossione (AdER) a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento sono automaticamente discaricate secondo quanto stabilito con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. La norma stabilisce che, in ogni caso, l’AdER può trasmettere in qualsiasi momento all’ente titolare del credito, telematicamente e con le modalità stabilite dal menzionato decreto del MEF, la comunicazione di discarico anticipato delle quote che le sono state affidate dal 1° gennaio 2025 e per le quali la stessa ha rilevato: a) la chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale; b) mediante accesso effettuato, prima del discarico, l’assenza di beni del debitore suscettibili di poter essere aggrediti; c) la mancanza di nuovi beni rispetto a quelli con riferimento ai quali, nel biennio precedente, le attività di recupero sono state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso.

È previsto che gli enti creditori possono chiedere all’agente della riscossione la riconsegna anticipata dei carichi ad esso affidati e non ancora riscossi, ad eccezione di quelli per i quali sono in corso procedure esecutive o di quelli che rientrano nelle fattispecie di cui all’art. 4, comma 1 (quote temporaneamente escluse).

L’art.5 disciplina le modalità e i termini per il riaffidamento ad Agenzia delle entrate-Riscossione dei crediti precedentemente affidati e non riscossi fino alla prescrizione del diritto di credito, il cui termine di decorrenza è computato dall’ultimo atto notificato anteriormente al discarico automatico; in virtù di tale disposizione, dunque, e nel rispetto dei principi ivi contenuti, la riscossione coattiva delle somme discaricate può essere, ai sensi del comma 1 lett. c), “riaffidata per due anni dall’ente creditore all’AdER mediante adesione del predetto ente alle condizioni di servizio rese disponibili dall’Agenzia mediante loro pubblicazione sul suo sito istituzionale”. Al termine di tale periodo, le somme riaffidate e non riscosse dovranno essere eliminate dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore, in ossequio alle specifiche disposizioni contenute nelle norme contabili del comparto di riferimento (art.5, comma 3, lett. C).

Ai fini del riaffidamento dei carichi, gli enti creditori sono tenuti ad aderire formalmente alle Condizioni di Servizio rese disponibili dall’Agenzia delle entrate-Riscossione mediante adozione di un apposito provvedimento; infatti, secondo le previsioni di cui al comma 4 dell’art. 5, le anzidette condizioni di servizio “sono pubblicate sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L’adesione a tali condizioni è comunicata dall’ente creditore entro i successivi dodici mesi”.

In data 8 agosto 2025 l’AdeR ha pubblicato sul proprio sito istituzionale le "Condizioni di servizio per il riaffidamento dei carichi ad Agenzia delle entrate-Riscossione"; pertanto, dovendo l’Ente creditore comunicare la propria adesione, mediante apposita comunicazione e provvedimento formale, entro il termine dell’8 agosto 2026 [2], il Dipartimento per gli affari di giustizia, al fine di garantire uniformità di indirizzo e di assicurare una gestione efficiente dei crediti di giustizia, con determina n. prot. 5280.ID del 24 luglio 2026, in ragione della competenza attribuita al Dipartimento per gli affari di giustizia, e specificamente alla Direzione generale degli affari interni, in tema di “vigilanza e controllo sul recupero delle spese di giustizia” dal Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero della giustizia di cui al D.P.C.M. n.84 del 2015 e s.m.i., ha approvato l’adesione del Ministero della Giustizia, quale ente creditore, alle condizioni di servizio per il riaffidamento ad Agenzia delle entrate-Riscossione, ai sensi dell’art.5 del D.lgs. n. 110/2024, delle somme discaricate e della riscossione coattiva ad essere relativa, come pubblicate da Agenzia delle entrate-Riscossione sul proprio sito internet istituzionale.

Tale provvedimento, unitamente al Modello di Comunicazione di adesione, è stato inviato ad Ader, in ossequio alle disposizioni di cui all’art.2 delle citate Condizioni di servizio, in data 27 luglio 2026 (rif. prot. DAG n.153579.U).

Alla luce di quanto sopra, gli Uffici giudiziari non dovranno procedere autonomamente all’invio di comunicazioni di adesione ad ADER, essendosi già perfezionata, nel rispetto della normativa in vigore, l’adesione a livello centrale da parte dell’Amministrazione per conto di tutti gli uffici giudiziari.

Cordialmente

Roma, 28 luglio 2026

Il Direttore generale
Sabrina Mostarda

[1] V. altresì il decreto legislativo 24 marzo 2025, n.33 recante il “Testo unico in materia di versamenti e di riscossione”.

[2] V. art. 2 – Modalità di adesione alle condizioni di servizio: “L’adesione avviene mediante invio, a mezzo PEC, all’indirizzo dedicato riaffidamento.carichi@PEC.agenziariscossione.gov.it, della Comunicazione di adesione redatta compilando il modello di cui all’allegato 1 e del provvedimento adottato dall’Ente secondo le forme previste dalla normativa vigente per l’adozione dei propri atti. Tale provvedimento deve contenere espresso riferimento alle presenti condizioni, pubblicate sul sito istituzionale dell’Agenzia. L'adesione implica l'accettazione integrale e incondizionata delle presenti Condizioni.”