Decreto 28 settembre 2026 - Concorso, per esami, a 450 posti di Allievo Viceispettore del Corpo di polizia penitenziaria
28 settembre 2026
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Direzione generale del personale
Divisione III – Concorsi, previdenza e sanità Polizia Penitenziaria
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante “Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante “Norme di esecuzione del Testo Unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”;
VISTA la legge 1° febbraio 1989, n. 53 recante “Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato” e in particolare l’art. 26 concernente le qualità morali e di condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale delle forze di polizia;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” e, in particolare, l’art. 3, comma 7;
VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395 recante “Ordinamento del Corpo di Polizia Penitenziaria”;
VISTO il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante “Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’art. 35, comma 6, circa le qualità morali e di condotta che devono possedere i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale di Polizia penitenziaria;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 di approvazione del “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive modifiche e integrazioni e in particolare l’articolo 1, comma 6;
Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, n. 297 recante norme per l'espletamento dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)”;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzionale etnica negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego”;
VISTO il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11 recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche all’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di riserva di posti per i candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo, nonché di esclusione dall’obbligo del servizio militare preventivo, nel reclutamento del personale da assumere nelle Forze dell’ordine”;
VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l’articolo 8 concernente l’invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
VISTO il decreto ministeriale 1° febbraio 2000, n. 50 recante norme per l’individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria;
VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni recante “Adeguamento delle strutture degli organici dell’Amministrazione Penitenziaria e dell’Ufficio Centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266”;
VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante “Codice dell'ordinamento militare”;
VISTA la legge 12 gennaio 2015, n. 2 recante “Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante “Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2”;
VISTA la direttiva tecnica dell’Ispettorato Generale della Sanità Militare 9 febbraio 2016 emanata ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126 recante “Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante “Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’art. 30, comma 1, lettera u), che prevede le prove di efficienza fisica per i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria;
VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e in particolare, gli articoli 12 e 24 che apportano modificazioni alla legge n. 241/1990 in materia di autocertificazione e al predetto Codice dell’amministrazione digitale in materia di identità digitale;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 24 settembre 2024, con il quale sono state definite le modalità per lo svolgimento delle prove per l’accertamento dell’efficienza fisica, ai sensi dell’art. 86, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dal citato decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172;
VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative” e, in particolare, l’articolo 2-bis;
RITENUTO ai sensi del citato articolo 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, in considerazione della necessità di assicurare il più celere ripianamento delle carenze organiche attraverso l’assunzione di 450 allievi vice ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, al fine di garantirne i più elevati livelli di operatività, di semplificare lo svolgimento della procedura concorsuale mediante l’eliminazione delle fasi della prova preselettiva, rideterminando lo svolgimento della prova scritta, che consisterà in un questionario a risposta multipla;
VISTO il protocollo d’intesa stipulato ai sensi dell’art. 35-ter, comma 3, del d.lgs. 165/2001 fra il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Forze armate, le Forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco in data 30 novembre 2022;
VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84 recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche” ed in particolare l’art. 6, comma 2, lett. a) che individua le funzioni della Direzione Generale del Personale e successive modifiche e integrazioni;
RITENUTA la propria competenza alla firma degli atti relativi alle procedure concorsuali emanate dall’Amministrazione penitenziaria;
ATTESA la necessità di bandire un concorso pubblico, per esami, per il conferimento di complessivi 450 posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria;
DECRETA
Articolo 1
(Posti a concorso)
- È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 450 allievi viceispettori del Corpo di polizia penitenziaria, aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3.
- Un sesto dei posti disponibili del concorso, pari a n. 75 posti, è riservato al personale appartenente ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del presente bando, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età.
Articolo 2
(Riserve di posti per categorie specifiche di candidati)
- Nell’ambito dei posti di cui all’articolo 1, ai candidati appartenenti alle sottoelencate categorie, purché in possesso dei requisiti previsti dal presente bando, sono altresì riservati:
- 1 posto ai sensi dell’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, a coloro che sono in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’articolo 4, comma 3, n. 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, per l’assegnazione agli istituti penitenziari della provincia di Bolzano;
- 22 posti al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale deceduto in servizio e per causa di servizio appartenente alle Forze di polizia o alle Forze armate, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30;
- 9 posti, agli Ufficiali che hanno terminato senza demerito la ferma biennale, ai sensi dell’articolo 1005 del Codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
- I posti oggetto delle riserve di cui al comma 1 del presente articolo e all’articolo 1, comma 2, qualora non coperti per mancanza di vincitori, saranno assegnati agli altri candidati idonei, secondo l’ordine della graduatoria finale di merito.
Articolo 3
(Requisiti e condizioni per la partecipazione)
- I requisiti per la partecipazione al concorso sono i seguenti:
- cittadinanza italiana;
- godimento dei diritti civili e politici;
- possesso delle qualità di condotta di cui all’articolo 26, legge 1° febbraio 1989, n. 53. La valutazione comprende l’accertamento dell’attuale o pregressa sottoposizione a misure di prevenzione o di sicurezza;
- non aver compiuto il 32° anno di età. Quest’ultimo limite è elevato, fino a un massimo di 3 anni, in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai concorrenti. Si prescinde dal limite di età per il personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando;
- essere in possesso dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale prescritta per l’accesso al ruolo degli Ispettori del Corpo di polizia penitenziaria. I relativi requisiti si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti. L’eventuale acquisizione dei requisiti in un momento successivo all’espletamento dei rispettivi accertamenti non rileva ai fini dell’idoneità.
- diploma di laurea triennale che consenta l'acquisizione dei crediti formativi per il conseguimento delle lauree specialistiche/magistrali di cui all’articolo 1, comma 1 del decreto ministeriale 13 maggio 2020, conseguito o da conseguire entro la prima prova d’esame, con l’indicazione dell’Università che lo ha rilasciato e della data del conseguimento;
- per il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria non aver riportato, nel biennio precedente, una sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione. Si applicano, altresì, le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
- I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, pena l’esclusione.
Articolo 4
(Esclusione dal concorso)
- Sono esclusi dal concorso i candidati che non sono in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3, nonché i candidati che non si presentino nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti per l’accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali ovvero per lo svolgimento della prova d’esame.
- Non sono ammessi a partecipare al concorso coloro che sono stati, per motivi diversi dall’inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, destinatari della misura accessoria dell’estinzione del rapporto di impiego prevista dall’art. 32 – quinquies del codice penale, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, che hanno subito sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., con applicazione di pene accessorie, o che hanno assunto la qualità di imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi. Non sono altresì ammessi a partecipare al concorso coloro i quali sono stati o sono sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza.
- Non sono, infine, ammessi a partecipare coloro che:
- sono stati dimessi o espulsi per motivi penali o disciplinari da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nei ruoli o nelle carriere del Corpo di Polizia Penitenziaria;
- sono stati destinatari della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio ovvero nei cui confronti risulti ancora pendente il procedimento disciplinare per l'irrogazione della stessa sanzione;
- in analogia al disposto dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 sono stati sospesi a qualsiasi titolo cautelarmente dal servizio per motivi penali o per motivi disciplinari per fatti per i quali è ancora pendente il giudizio penale o disciplinare. Resta ferma la previsione contenuta nell'articolo 94 del citato d.P.R. n. 3/57.
- I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui all’articolo 5, comma 1, ad eccezione del titolo di studio richiesto per l’accesso di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f), del presente bando, che può essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova.
- L’Amministrazione provvede d’ufficio ad accertare le cause di esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza dei requisiti di moralità e di condotta stabiliti dalla legge per l’accesso ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, la veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nonché l’idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio di Polizia penitenziaria dei candidati.
- Nelle more della verifica del possesso dei requisiti tutti gli aspiranti partecipano “con riserva” alle prove e agli accertamenti concorsuali.
- I concorrenti che risultano, ad una verifica anche successiva, in difetto dei prescritti requisiti sono esclusi di diritto in qualsiasi momento dal concorso con decreto del Direttore Generale del personale.
Articolo 5
(Domanda di partecipazione)
- La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul portale unico del reclutamento all’indirizzo www.inpa.gov.it.
- La domanda deve essere compilata e trasmessa esclusivamente con modalità telematiche, compilando l’apposito modulo (FORM) presente nella scheda sintesi del concorso sul sito istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it cui si può accedere anche mediante apposito link di reindirizzamento dal suddetto portale unico del reclutamento.
- Per accedere al form di domanda il candidato dovrà utilizzare esclusivamente il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Il modulo della domanda (FORM) e le modalità operative di compilazione ed invio telematico sono disponibili dal giorno della suddetta pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it.
- Al termine della compilazione della domanda il sistema restituirà, oltre al PDF della domanda, una ricevuta di invio, completa del numero identificativo, data e ora di presentazione della domanda, che il candidato dovrà salvare, stampare, conservare ed esibire il giorno della prova scritta d’esame quale titolo per la partecipazione alla stessa, pena la non ammissione alla prova. In caso di più invii della domanda di partecipazione, verrà presa in considerazione la domanda inviata per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d’effetto. Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, il sistema informatico non consentirà più l’accesso al modulo telematico, né l’invio della domanda.
- Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande siano state redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
Articolo 6
(Compilazione della domanda)
- Ciascun concorrente nella domanda di partecipazione dovrà dichiarare:
- cognome e nome;
- data, luogo di nascita e codice fiscale;
- il possesso della cittadinanza italiana;
- l’iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- la residenza o il domicilio, precisando altresì il recapito e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), a lui personalmente intestata, ovvero di posta elettronica istituzionale per i candidati appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria dove intende ricevere le comunicazioni relative al concorso;
- se concorre per i posti riservati di cui all’articolo 1, comma 2, a pena del mancato riconoscimento del titolo di riserva, indicando la data di assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria, la qualifica rivestita e la relativa decorrenza, nonché l’ufficio o reparto presso cui presta servizio;
- se concorre per i posti riservati di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), a pena del mancato riconoscimento del titolo di riserva, indicando il possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’articolo 4, comma 3, n. 4), del citato d.P.R. 752/1976, specificando la lingua, italiana o tedesca, che preferisce per sostenere la prova d’esame;
- se concorre per i posti riservati di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b);
- se concorre per i posti riservati di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c);
- diploma di laurea triennale che consenta l'acquisizione dei crediti formativi per il conseguimento delle lauree specialistiche/magistrali di cui all’articolo 1, comma 1 del decreto ministeriale 13 maggio 2020, conseguito o da conseguire entro la prima prova d’esame, con l’indicazione dell’Università che lo ha rilasciato e della data del conseguimento;
- di non aver riportato condanne anche non definitive per delitti non colposi, di non aver subito sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., con applicazione di pene accessorie, o di non aver assunto la qualità di imputato in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali è stato sottoposto a misura cautelare personale o lo è stato senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi;
- di non essere stato o essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- di non essere stato dimesso o espulso per motivi penali o disciplinari da uno dei corsi di formazione finalizzati all’immissione nei ruoli o nelle carriere del Corpo di Polizia Penitenziaria;
- di non essere stato destinatario della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio o dall’impiego ovvero di non essere sottoposto a procedimento disciplinare per l’irrogazione della stessa sanzione;
- di non essere stato sospeso, a qualsiasi titolo, cautelarmente dal servizio per motivi penali o per motivi disciplinari, per fatti per i quali è ancora pendente il giudizio penale o disciplinare;
- i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso le pubbliche amministrazioni e le cause diverse dall’inidoneità psico-fisica, di espulsione o proscioglimento, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero di destituzione, dispensa o di decadenza dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare;
- l’eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni;
- di essere a conoscenza che la data e il luogo di svolgimento della prova scritta del concorso saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, mediante pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it;
- di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- I titoli di preferenza di cui alla lettera q) del precedente comma 1, non dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria concorsuale.
- Il candidato deve comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione di residenza, recapito e indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato nella domanda per le comunicazioni relative al concorso. A tal fine, l’interessato dovrà inviare dette comunicazioni, unitamente a copia fronte/retro di un valido documento di identità, in formato PDF, all’indirizzo di posta elettronica certificata arruolamenti.poliziapenitenziaria.dap@giustiziacert.it con indicazione nell’oggetto “Concorso 450 allievi vice ispettori di Polizia penitenziaria”.
- L’Amministrazione penitenziaria non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione delle comunicazioni, dipendente da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito, indicato nella domanda, o da altre cause non imputabili a colpa dell’Amministrazione o a eventi di forza maggiore.
Articolo 7
(Fasi di svolgimento del concorso)
- Il concorso si svolgerà nelle seguenti fasi:
- prova scritta;
- accertamento dell’efficienza fisica;
- accertamenti psico-fisici;
- accertamenti attitudinali;
- prova orale.
- L’Amministrazione può procedere, in relazione al numero dei candidati o per motivi organizzativi, alla verifica dell’efficienza fisica e agli accertamenti psico-fisici e attitudinali anche dopo la prova orale e, comunque, nell’ordine ritenuto più funzionale allo svolgimento della procedura concorsuale.
- Il mancato superamento da parte del candidato di una delle prove o di uno degli accertamenti indicati al comma 1 comporta l’esclusione dal concorso.
- I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti, partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale “con riserva”.
Articolo 8
(Commissione esaminatrice)
- La Commissione esaminatrice del concorso per l’accesso al ruolo degli ispettori, nominata con decreto del Direttore Generale del personale, è composta da un presidente scelto fra i dirigenti superiori del Corpo di polizia penitenziaria o gli ufficiali generali del disciolto corpo degli agenti di custodia e da altri quattro membri appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a dirigente aggiunto. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a Commissario Capo.
- Per la prova orale la commissione esaminatrice può essere integrata con membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza della lingua straniera.
- Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della Commissione, può essere prevista la nomina di un presidente supplente, di quattro componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
Articolo 9
(Prove d’esame)
- La prova scritta consiste nella compilazione di un questionario, generato utilizzando una banca dati con quesiti a risposta a scelta multipla, sulle seguenti materie: elementi di diritto penale, di diritto processuale penale e di diritto penitenziario.
- La prova orale, oltre che sulle materie oggetto della prova scritta, verte sulle seguenti materie: elementi di ordinamento dell'amministrazione penitenziaria, elementi di diritto costituzionale, elementi di diritto amministrativo ed elementi di diritto civile nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti.
- I candidati che lo abbiano indicato nella domanda possono integrare il colloquio con una prova facoltativa in una delle seguenti lingue straniere: inglese, francese, tedesco.
- L’accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste nella traduzione di un testo, senza l’ausilio del dizionario, e in una conversazione.
Articolo 10
(Svolgimento della prova scritta)
- Le modalità di svolgimento della prova scritta sono stabilite dal presente bando in deroga a quanto stabilito dall’articolo 5, del decreto del Ministro della Giustizia 21 luglio 1998, n. 297.
- I candidati, ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso ai sensi dell’articolo 4, sono tenuti a presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento, di ricevuta di invio della domanda di partecipazione completa del numero identificativo, per sostenere la prova scritta, nei giorni e nell’ora stabiliti nel calendario che sarà pubblicato con valore di notifica a tutti gli effetti, sul sito ufficiale del Ministero della giustizia www.giustizia.it nella scheda sintesi del concorso, con relativo avviso sul portale unico del reclutamento all’indirizzo www.inpa.gov.it.
- I candidati che non si presentino nel giorno e nell’ora previsti a sostenere la prova sono considerati esclusi dal concorso.
- Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta multipla, fra le quali la Commissione esaminatrice può scegliere la serie da sottoporre ai candidati, l’Amministrazione è autorizzata ad avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.
- La Commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio, nonché la durata e le modalità di svolgimento della prova.
- La correzione delle risposte ai questionari e l’attribuzione del relativo punteggio saranno effettuati tramite sistema informatico. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sette decimi.
- Durante la prova d’esame è fatto divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati del servizio di vigilanza o con i componenti della Commissione. Nel corso della prova non è inoltre consentito ai candidati usare telefoni cellulari, portare apparati radiotrasmittenti, calcolatrici e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o telematico che permetta di comunicare tra di loro e con l’esterno. È altresì vietato portare carta da scrivere, appunti, libri, e opuscoli di qualsiasi genere. Il candidato che contravviene a tali disposizioni è escluso dal concorso.
- L’esito della prova sarà pubblicato sul sito del Ministero della giustizia www.giustizia.it, con relativo avviso sul portale unico del reclutamento www.inpa.gov.it.
Articolo 10
(Convocazioni all’accertamento dell’efficienza fisica e agli accertamenti psico-fisici e attitudinali)
- La sede, il diario e le modalità di convocazione agli accertamenti dell’efficienza fisica e agli accertamenti psico-fisici e attitudinali, saranno pubblicati, almeno quindici giorni prima della data di inizio degli accertamenti stessi, sul sito del Ministero della giustizia www.giustizia.it, con relativo avviso sul portale unico del reclutamento www.inpa.gov.it.
- Ai sensi dell’art. 44, comma 14-bis, decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95, le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneità fisica, psichica, attitudinale e dell'efficienza fisica, sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di età. Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza dell’interessata quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria.
Articolo 11
(Prove di efficienza fisica)
- I candidati che hanno superato la prova scritta, salvo gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, saranno convocati agli accertamenti dell’efficienza fisica.
- L’accertamento dell’efficienza fisica si svolgerà secondo le modalità stabilite dal decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 24 settembre 2024.
- I candidati che non si presentino nel giorno e nell’ora stabiliti per il suddetto accertamento dell’efficienza fisica sono considerati esclusi dal concorso.
- Una commissione, nominata con provvedimento del Direttore Generale del personale, composta da un dirigente di Polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a primo dirigente, che la presiede, un medico del Servizio sanitario nazionale operante presso strutture del Ministero della Giustizia, ovvero individuato secondo le modalità di cui al secondo comma dell’articolo 120, decreto legislativo 30 ottobre 1992 n. 443, due appartenenti al Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre, in possesso di specifico attestato rilasciato da una federazione sportiva italiana di “tecnico ovvero istruttore di primo livello o livello base” sottoporrà i candidati convocati all’accertamento dell’efficienza fisica, consistente negli esercizi ginnici, da superare in sequenza, sotto specificati:
|
PROVA |
UOMINI |
DONNE |
NOTE |
|
Corsa 1000 m. |
Tempo Max 4’,15” |
Tempo Max 5’15” |
|
|
Salto in alto |
1,10 m. |
0,90 m. |
Massimo tre tentativi |
|
Piegamenti sulle braccia |
n. 12 |
n. 7 |
Tempo Max 2’ senza interruzioni |
- Le funzioni di segretario della predetta commissione sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria.
- Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi ginnici previsti determina l’esclusione dal concorso per inidoneità.
- Il giorno della presentazione ai suddetti accertamenti, tutti i candidati devono essere muniti di idoneo abbigliamento sportivo e di un documento di riconoscimento valido e devono consegnare un certificato di idoneità sportiva agonistica per l’atletica leggera in corso di validità, conforme al decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982 e successive modifiche, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana o, comunque, a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, in cui esercitino medici specialisti in “medicina dello sport”.
- La mancata consegna del certificato di idoneità sportiva agonistica determina l’impossibilità per il candidato di accedere all’impianto sportivo e di effettuare le prove di efficienza fisica. Di conseguenza il candidato sarà considerato escluso dal concorso.
Articolo 12
(Accertamenti psico-fisici)
- I candidati che superano le prove di efficienza fisica saranno sottoposti agli accertamenti psico-fisici, secondo il calendario che sarà pubblicato sul sito www.giustizia.it con valore di notifica a tutti gli effetti, a cura di una Commissione composta ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 anche da medici del Servizio sanitario nazionale operanti presso strutture del Ministero della Giustizia, ovvero individuabili secondo le modalità di cui al secondo comma dell’articolo 120 del medesimo decreto legislativo n. 443/1992.
- Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria.
- I candidati che non si presentino nel giorno e nell’ora stabiliti per i suddetti accertamenti psico-fisici sono considerati esclusi dal concorso.
- Ai fini dell’accertamento dei requisiti psico-fisici i candidati sono sottoposti ad esame clinico generale e a prove strumentali e di laboratorio.
- L’Amministrazione si riserva di designare, per gli accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le prove strumentali e di laboratorio, personale qualificato attraverso contratto di diritto privato.
- Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato sono richiesti, a pena di inidoneità:
- sana e robusta costituzione fisica;
- composizione corporea: percentuale di massa grassa nell’organismo non inferiore al sette per cento e non superiore al ventidue per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al dodici per cento e non superiore al trenta per cento per le candidate di sesso femminile; forza muscolare non inferiore a quaranta kg per i candidati di sesso maschile, e non inferiore a venti kg per le candidate di sesso femminile; massa metabolicamente attiva percentuale di massa magra teorica presente nell’organismo non inferiore al quaranta per cento per i candidati di sesso maschile e non inferiore al ventotto per cento per le candidate di sesso femminile;
- senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente, visus non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, anche con correzione, purché non superiore alle tre diottrie complessive ed in particolare per la miopia, l'ipermetropia, l'astigmatismo semplice (miopico od ipermetrico), tre diottrie in ciascun occhio, per l'astigmatismo composto e misto tre diottrie quale somma dei singoli vizi;
- funzione uditiva con soglia audiometria media sulle frequenze 500 – 1000 – 2000 – 4000 Hz, all’esame audiometrico in cabina silente non inferiore a 30 decibel all’orecchio che sente di meno e a 15 decibel all’altro (perdita percentuale totale biauricolare entro il 20%);
- l’apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque devono essere presenti dodici denti frontali superiori e inferiori; è ammessa la presenza di non più di sei elementi sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori; gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti; il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non può essere superiore a sedici elementi.
- Costituiscono causa di non idoneità per l’assunzione nella Polizia Penitenziaria, le imperfezioni e le infermità previste dall’art. 123, decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modifiche e integrazioni, fra cui le alterazioni volontarie dell’aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell’aspetto fisico ma non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l’uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia penitenziaria.
- Avverso il giudizio di non idoneità, il candidato può proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della notifica.
- Il nuovo accertamento è effettuato da una commissione medica di seconda istanza composta ai sensi dell’articolo 107, comma 4, decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ovvero da dirigenti medici superiori e dirigenti medici individuabili secondo le modalità di cui all’articolo 120, comma 2, del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
- Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla Commissione medica di seconda istanza è definitivo e comporta, in caso di inidoneità, l’esclusione dal concorso che viene disposta con decreto del Direttore Generale del personale.
Articolo 13
(Accertamenti attitudinali)
- I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici previsti dal precedente articolo 12 saranno sottoposti alle prove attitudinali da parte di una commissione presieduta da un primo dirigente di Polizia penitenziaria e composta da due appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in possesso del titolo di perito selettore e da due psicologi o medici specializzati in psicologia individuati ai sensi dell’articolo 132, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.
- Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria.
- I candidati che non si presentino nel giorno e nell’ora stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali sono considerati esclusi dal concorso.
- Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l’attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’attività propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono in una serie di test sia collettivi sia individuali e in un colloquio.
- I test predisposti dalla Commissione sono approvati con decreto del Ministro della giustizia su proposta del Capo del Dipartimento.
- Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato sono richiesti, a pena di inidoneità:
- un livello evolutivo scaturente dalla maturazione globale, dalla esperienza di vita, dalla consapevolezza di sé, dal senso di responsabilità e dagli aspetti salienti del carattere;
- una stabilità emotiva caratterizzata dalla sicurezza di sé, dalle stabilità del tono umorale, dal controllo emotivo e dall'obiettività operativa;
- una efficienza intellettuale intesa come capacità di rendimento ai compiti anche dinamico-pratici che richiedono prevalentemente l'attività mentale e l'implicazione dei processi del pensiero, riferita al livello intellettivo globale, alla capacità di osservazione e di giudizio ed ai poteri di memorizzazione ed elaborazione del pensiero;
- una integrazione sociale che consenta di percepire ed attuare i rapporti sociali attraverso comportamenti correlati, definita dall'adattabilità, dalla capacità di relazione, dalla sensibilità e dalla partecipazione attiva.
- Il giudizio di idoneità o di non idoneità, riportato in sede di accertamento delle qualità attitudinali è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto del Direttore Generale del personale.
Articolo 14
(Convocazione alle prove orali e relativo svolgimento)
- L'ammissione alla prova orale è comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prova secondo il calendario che sarà pubblicato sul sito www.giustizia.it con valore di notifica a tutti gli effetti.
- La prova orale è superata se il candidato riporta la votazione di almeno sei decimi.
- I candidati, che lo abbiano indicato nella domanda, possono integrare il colloquio con una prova facoltativa in una delle seguenti lingue straniere: inglese, francese, tedesco.
- Ai candidati che superano la prova facoltativa è attribuito un punteggio fino ad un massimo di 0.50, che va aggiunto a quello ottenuto nel colloquio. Tale punteggio facoltativo non concorre al raggiungimento della votazione di sei decimi.
- Le sedute dedicate al colloquio orale sono pubbliche.
- Al termine di ogni seduta, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.
- L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'esterno dell'aula in cui si svolge la prova, con valore di notifica nei confronti di tutti i candidati.
- I candidati che non si presentino nel luogo, nel giorno e nell'ora, stabiliti per la prova orale, sono considerati esclusi dal concorso.
Articolo 15
(Documentazione Amministrativa)
- Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i candidati che hanno superato le prove d’esame dovranno far pervenire alla Divisione III – Concorsi, previdenza e sanità Polizia Penitenziaria entro il termine di quindici giorni dal giorno della prova orale la documentazione comprovante il possesso dei titoli che danno diritto alle riserve di posti, e di quelli di precedenza e/o preferenza, già indicati nella domanda di partecipazione, pena il loro mancato riconoscimento. Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero della giustizia.
- La documentazione indicata al comma 1 dovrà essere trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo arruolamenti.poliziapenitenziaria.dap@giustiziacert.it, allegando fronte retro di un documento di identità personale.
Articolo 16
(Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori)
- Espletata la prova orale, la Commissione elabora la graduatoria finale di merito, secondo l’ordine della votazione complessiva riportata dai candidati, determinata dalla somma del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio orale.
- Con decreto del Direttore Generale del personale è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso, tenendo conto delle riserve dei posti previste dagli articoli 1, comma 2 e 2 comma 1, nonché dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni.
- A parità di merito, l'appartenenza al Corpo di Polizia Penitenziaria costituisce titolo di preferenza, fermo restando l’eventuale possesso di titoli di preferenza previsti dalle norme vigenti.
- Nell’aliquota riservata al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, a parità di punteggio prevalgono nell’ordine, la qualifica più elevata, e, a parità di qualifica, la posizione nel ruolo al momento della formazione della graduatoria.
- Il decreto di approvazione della graduatoria del concorso e di dichiarazione dei vincitori sarà pubblicato, con valore di notifica a tutti gli effetti, sul sito istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it con modalità che assicurino la riservatezza e la protezione dei dati personali e se ne darà avviso sul portale unico del reclutamento www.inpa.gov.it.
Articolo 17
(Corso di formazione iniziale per l’immissione nel ruolo degli Ispettori)
- I candidati dichiarati vincitori del concorso sono nominati allievi vice ispettori e saranno avviati a frequentare il corso di formazione di cui all’articolo 24, comma 3, decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23.
- La convocazione al corso di formazione sarà comunicata con avviso che sarà pubblicato sul sito www.giustizia.it con valore di notifica a tutti gli effetti.
- Gli allievi vice ispettori, che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio di polizia penitenziaria e superato gli esami di fine corso, sono nominati vice ispettori in prova per la durata di sei mesi. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo l’ordine della graduatoria finale del corso di formazione.
- I vice ispettori in prova sono assegnati ai servizi di istituto, secondo le specifiche esigenze dell’Amministrazione penitenziaria.
Articolo 18
(Trattamento dei dati personali)
- I dati forniti dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso saranno trattati ai sensi del regolamento europeo (UE) n. 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e utilizzati esclusivamente per le finalità del concorso e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione.
- Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
- I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero della giustizia e potranno essere inseriti in apposite banche dati automatizzate anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
- Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad amministrazioni o enti pubblici direttamente interessati allo svolgimento del concorso, alla procedura di assunzione, alla posizione giuridico-economica dei candidati o per altre finalità previste dalla legge.
- Ogni candidato può esercitare, in merito ai propri dati personali, alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti dagli articoli 15 e seguenti del citato Regolamento, nei confronti del Ministero della giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Largo Luigi Daga n. 2.
Articolo 19
(Provvedimenti di autotutela)
- L’Amministrazione penitenziaria si riserva la facoltà di revocare o annullare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonché le connesse attività di assunzione, modificare il numero dei posti - in aumento o in decremento, sospendere, differire o contingentare l’ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, per comprovate esigenze di interesse pubblico, attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per gli anni 2026 - 2027.
- Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso sul sito istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it, nonché sul portale unico del reclutamento, www.inpa.gov.it, con valore di notifica a tutti gli effetti.
Articolo 20
(Avvertenze finali)
- Ogni comunicazione relativa al concorso sarà rinvenibile sul sito istituzionale www.giustizia.it, nonché sul portale unico del reclutamento, all’indirizzo www.inpa.gov.it, con valore di notifica a tutti gli effetti.
Roma, 28 settembre 2026
Il Direttore generale
Rita Russo