Decreto 11 settembre 2026 – Criteri e modalità per la concessione delle risorse del Fondo per l'incentivazione di iniziative di contrasto alla criminalità organizzata

11 settembre 2026


Il Ministro della Giustizia

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”;
Visto, in particolare, l’articolo 1 della predetta legge, che, al comma 841, istituisce nello stato di previsione del Ministero della giustizia un fondo, con una dotazione di euro 500.000 annui a decorrere dall’anno 2026, per l’incentivazione di iniziative di contrasto alla criminalità organizzata, destinato al sostegno di programmi, percorsi formativi, materiali divulgativi ed eventi volti a rafforzare la prevenzione e il contrasto dei fenomeni criminali di tipo organizzato, anche attraverso la promozione della cultura della legalità e la diffusione di azioni coordinate tra istituzioni, territori e soggetti qualificati operanti nei settori della giustizia e dell’impegno civile;
Considerato che, per le finalità sopra indicate, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è stato istituito il capitolo 1533 «Fondo per la promozione delle iniziative di contrasto alla criminalità organizzata» nell’ambito del C.d.R. “Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche” e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e in particolare gli articoli 3, 5 e 12, che impongono, rispettivamente, l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, l’individuazione del responsabile del procedimento e la preventiva determinazione dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi nella concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e altri vantaggi economici, quale presidio essenziale di trasparenza, imparzialità e verificabilità dell’azione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e in particolare gli articoli 26 e 27, che disciplinano gli obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici, imponendo la piena conoscibilità dei presupposti, dei criteri di attribuzione, dei soggetti beneficiari e degli importi concessi, in coerenza con i principi di trasparenza, accessibilità e controllo diffuso sull’impiego delle risorse pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, rilevante ai fini della disciplina delle dichiarazioni sostitutive, delle attestazioni e dei controlli da effettuare nell’ambito della procedura di concessione delle risorse del Fondo;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per i profili eventualmente applicabili in materia di documentazione antimafia, in considerazione della necessità che l’erogazione di risorse pubbliche destinate a iniziative di interesse generale avvenga nel pieno rispetto delle misure di prevenzione e dei presidi di legalità previsti dall’ordinamento;
Considerata la necessità di assicurare, nella gestione del Fondo, un quadro procedimentale uniforme e previamente definito, idoneo a orientare l’azione amministrativa secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, a garantire la comparabilità delle proposte, la selezione delle iniziative coerenti con le finalità istituzionali perseguite, il corretto impiego delle risorse disponibili e la piena tracciabilità delle decisioni assunte;
Ritenuto, pertanto, necessario disciplinare con il presente provvedimento generale, in attuazione dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i presupposti, i criteri e le modalità di accesso alle risorse del Fondo, definendo le condizioni di ammissibilità, le tipologie di iniziative finanziabili, le procedure di selezione, i criteri di valutazione, le modalità di concessione ed erogazione, nonché gli obblighi di rendicontazione, i controlli e le ipotesi di revoca e recupero, al fine di assicurare coerenza amministrativa, certezza applicativa e tutela dell’interesse pubblico sotteso alla destinazione delle risorse;


DECRETA
Art. 1
(Oggetto e finalità)

Il presente decreto disciplina, ai sensi dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per la concessione delle risorse del Fondo per l’incentivazione di iniziative di contrasto alla criminalità organizzata, di cui all’art. 1, comma 841, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
Il Fondo è destinato a sostenere programmi, corsi formativi, materiali divulgativi ed eventi finalizzati al contrasto della criminalità organizzata, anche mediante attività di promozione della cultura della legalità, sensibilizzazione, formazione e diffusione delle azioni comuni poste da soggetti che operano nei settori della prevenzione o della repressione dei relativi fenomeni criminali.
Le risorse del Fondo sono attribuite nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità, economicità, efficacia e verificabilità dei risultati.


Art. 2
(Dotazione finanziaria e principio di annualità)

La dotazione finanziaria del Fondo è determinata nei limiti delle risorse iscritte sul pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, in coerenza con gli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio annuale e pluriennale.
Con uno o più successivi decreti del Ministro della giustizia si provvede annualmente al riparto delle risorse disponibili, sulla base degli esiti della procedura disciplinata dal presente decreto.
La concessione e l’erogazione delle risorse avvengono nel rispetto della vigente disciplina contabile e dei correlati vincoli di bilancio e di esigibilità della spesa.

Art. 3
(Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità)

Possono presentare domanda di finanziamento enti, associazioni, organismi ed esperti qualificati operanti nel settore della giustizia e della legalità, in possesso dei requisiti previsti dal presente decreto e dall’avviso pubblico annuale.
I soggetti proponenti devono possedere, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, almeno i seguenti requisiti:

  1. coerenza delle finalità statutarie, istituzionali o professionali con gli obiettivi del Fondo;
  2. comprovata esperienza nelle materie della legalità, della giustizia, della prevenzione dei fenomeni criminali o in ambiti strettamente connessi;
  3. adeguata capacità organizzativa, tecnica e amministrativa, ivi compresa la capacità di gestione e rendicontazione delle risorse pubbliche;
  4. assenza di cause di esclusione, incompatibilità o altre condizioni ostative previste dalla normativa vigente;
  5. regolarità nei confronti degli obblighi dichiarativi e, ove applicabili, contributivi e fiscali.

L’avviso pubblico annuale individua la documentazione probatoria e le dichiarazioni sostitutive da rendere ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché le ulteriori verifiche da effettuare, ivi comprese, ove ricorrano i presupposti di legge, quelle in materia antimafia.

Art. 4
(Iniziative finanziabili e spese ammissibili)

Sono ammissibili a finanziamento le iniziative coerenti con le finalità del Fondo, aventi contenuto formativo, divulgativo, informativo o di sensibilizzazione, purché caratterizzate da specifici obiettivi, destinatari individuabili, tempi di realizzazione definiti e risultati verificabili.
Sono ammissibili, nei limiti e secondo le condizioni indicate nell’avviso pubblico, esclusivamente le spese direttamente imputabili alla realizzazione dell’iniziativa, tra cui, in via esemplificativa: progettazione, docenza, tutoraggio, materiali didattici e divulgativi, servizi tecnici strettamente funzionali, utilizzo di piattaforme dedicate, comunicazione istituzionale connessa all’intervento, logistica degli eventi e altri costi direttamente pertinenti al progetto.
Non sono ammissibili, salvo specifica e puntuale motivazione nei limiti indicati dall’avviso, le spese generali di funzionamento, le spese non direttamente riconducibili all’iniziativa, le spese prive di adeguata giustificazione documentale e le spese già coperte da altri finanziamenti pubblici per le medesime voci.

Art. 5
(Avviso pubblico annuale e modalità di presentazione delle domande)

L’assegnazione delle risorse avviene mediante avviso pubblico annuale, adottato dal Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, in attuazione del presente decreto.
L’avviso pubblico individua, in particolare: la dotazione disponibile; i soggetti ammissibili; i requisiti di partecipazione; le tipologie di iniziative finanziabili; le spese ammissibili e non ammissibili; i termini e le modalità di presentazione delle domande; i criteri di valutazione e i relativi punteggi; le cause di esclusione; il responsabile del procedimento.
Le domande devono contenere almeno la descrizione dettagliata del progetto, il piano finanziario, il cronoprogramma, gli indicatori di risultato e l’indicazione di altri contributi riferiti alla medesima iniziativa.

Art. 6
(Criteri di valutazione)

Le proposte progettuali sono valutate sulla base di criteri predeterminati, resi noti nell’avviso pubblico, idonei ad assicurare trasparenza, comparabilità e motivazione delle scelte.
I criteri di valutazione tengono conto, in particolare, dei seguenti elementi:

  1. coerenza dell’iniziativa con le finalità del Fondo;
  2. qualità tecnica e metodologica del progetto;
  3. impatto atteso e misurabilità dei risultati;
  4. esperienza e qualificazione del soggetto proponente;
  5. sostenibilità economica e congruità dei costi;
  6. eventuale presenza di partenariati istituzionali o territoriali qualificati.

L’avviso pubblico può prevedere punteggi minimi, soglie di ammissibilità, criteri di priorità e criteri di riparto in caso di parità.

Art. 7
(Commissione di valutazione)

Per la valutazione delle domande è istituita, con separato provvedimento, una Commissione composta da componenti in possesso di adeguata competenza tecnico-amministrativa.
La Commissione procede alla verifica di ammissibilità delle domande sulla base dei requisiti e delle condizioni stabiliti dal presente decreto e dall’avviso pubblico annuale.
All’esito di tale verifica, la Commissione attribuisce i punteggi secondo i criteri stabiliti dall’avviso pubblico e formula la proposta di graduatoria e di assegnazione delle risorse.
Le attività della Commissione sono adeguatamente tracciate. Gli esiti della valutazione sono motivati e costituiscono presupposto del provvedimento finale di concessione.
Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza o indennità comunque denominate.

Art. 8
(Concessione del finanziamento e modalità di erogazione)

Il finanziamento è concesso con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della graduatoria approvata e nei limiti delle risorse disponibili e degli stanziamenti iscritti in bilancio, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 9.
Il provvedimento di concessione indica il soggetto beneficiario, il progetto finanziato, l’importo concesso e le modalità di erogazione.
L’erogazione del contributo può avvenire, secondo quanto previsto dall’avviso pubblico e dal provvedimento di concessione, mediante una quota a titolo di anticipazione, subordinata all’avvio delle attività, e una quota a saldo, previa verifica della rendicontazione finale e della regolare esecuzione dell’iniziativa, in coerenza con il profilo di esigibilità della spesa.

Art. 9
(Concessione eccezionale del finanziamento in deroga alla procedura comparativa)

In deroga agli articoli 5 e 6 e ferma restando la valutazione della Commissione di cui all’articolo 7, il finanziamento può essere concesso, in via eccezionale e senza confronto comparativo tra più domande, per iniziative di peculiare e comprovato interesse pubblico, strettamente coerenti con le finalità del Fondo, quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni: a) unicità soggettiva o oggettiva dell’iniziativa; b) particolare urgenza istituzionale incompatibile con i tempi ordinari della procedura comparativa; c) specifica rilevanza nazionale o interistituzionale del progetto, adeguatamente dimostrata.
In sede di prima applicazione e in via strettamente temporanea, limitatamente al primo esercizio di attuazione del Fondo, la deroga può essere altresì disposta nelle more del perfezionamento della procedura di avvio, ove ciò risulti necessario per assicurare la tempestiva attuazione delle finalità del Fondo.
L’iniziativa è comunque sottoposta alla valutazione della Commissione, che accerta, sulla base degli atti istruttori, la sussistenza dei presupposti eccezionali, la coerenza con l’interesse pubblico perseguito, la qualità tecnica del progetto, la congruità dei costi e la capacità del beneficiario di assicurarne la regolare attuazione.
Il provvedimento di concessione reca motivazione rafforzata, dando conto degli esiti della valutazione della Commissione, delle ragioni della deroga agli articoli 5 e 6 nonché delle circostanze che escludono il confronto comparativo. Restano fermi l’accertamento dei requisiti soggettivi, la verifica dell’ammissibilità delle spese, gli obblighi di rendicontazione e controllo e gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa vigente.

Art. 10
(Obblighi dei beneficiari, rendicontazione e controlli)

I beneficiari sono tenuti a realizzare le attività finanziate nel rispetto del progetto approvato e della normativa vigente.
I beneficiari trasmettono, nei termini stabiliti, la rendicontazione tecnica e finanziaria dell’iniziativa, corredata dalla documentazione giustificativa delle spese sostenute e da una relazione finale recante l’evidenza dei risultati conseguiti.
L’amministrazione effettua controlli amministrativi, contabili e, ove necessario, controlli in loco o a campione, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti, la regolarità della spesa, la conformità delle attività realizzate e il conseguimento degli output dichiarati.

Art. 11
(Revoca e recupero delle somme)

Il finanziamento è revocato, in tutto o in parte, nei casi di perdita dei requisiti, dichiarazioni non veritiere, mancata realizzazione dell’iniziativa, realizzazione difforme rispetto al progetto approvato, utilizzo delle risorse per finalità diverse da quelle consentite, mancata o irregolare rendicontazione, nonché in ogni altra ipotesi prevista dall’avviso pubblico.
In caso di revoca, totale o parziale, si procede al recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli eventuali accessori dovuti secondo la normativa vigente.
Restano ferme le ulteriori responsabilità previste dall’ordinamento.

Art. 12
(Pubblicità e trasparenza)

Il presente decreto, gli avvisi pubblici, i provvedimenti di concessione e gli ulteriori atti rilevanti sono pubblicati nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblicità e trasparenza.
Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nei casi e secondo le modalità ivi previste.

Art. 13
(Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo, contabilità pubblica, documentazione amministrativa, trasparenza e controlli.
Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fatta salva l’utilizzazione delle risorse del Fondo nei limiti degli stanziamenti previsti
a legislazione vigente e in coerenza con il relativo profilo di esigibilità. Il Ministero provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della giustizia nella sezione dedicata alla procedura, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
 

Roma, 11 settembre 2026

Il Ministro
Carlo Nordio