Decreto 3 settembre 2026 - Sessione di esami per l’iscrizione negli albi degli Avvocati – anno 2026

3 settembre 2026

Il Ministro della Giustizia

VISTI: il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all’ordinamento delle professioni di avvocato; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all’Erario per la partecipazione agli esami forensi, come integrato dal d.P.C.M. 21 dicembre 1990, art. 2, lettera b); la legge 27 giugno 1988, n. 242, recante modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale; la legge 20 aprile 1989, n. 142, recante modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale e di avvocato; il d.P.R. 10 aprile 1990, n. 101, recante il regolamento relativo alla pratica forense per l’ammissione dell’esame di procuratore legale; la legge 24 febbraio 1997, n. 27, relativa alla soppressione dell’albo dei procuratori legali e recante norme in materia di esercizio della professione forense; il decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 2003, n. 180, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense; il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, recante modifica della durata del tirocinio per l’accesso alle professioni regolamentate; il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché l’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di documentazione amministrativa; il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni per la composizione della commissione per l’esame di avvocato; la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense; il decreto interministeriale Ministero della giustizia - Ministero dell’economia e delle finanze del 3 agosto 2026 recante la determinazione delle modalità di versamento dei contributi per la partecipazione all’esame di avvocato; l’art.1 del decreto 12 giugno 2026, n.100, recante disposizioni in materia di esame di Stato per l’accesso alla professione di avvocato, convertito nella legge 7 agosto 2026, n.145, nonché l’art.7 del decreto legge 7 agosto 2026, n.144, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, contenente le norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTI la legge 5 febbraio 1992, n. 104, la legge 8 ottobre 2010, n. 170 e l’accordo del 25 luglio 2012 tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano recante “Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici di apprendimento (DSA)”;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTI il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 e il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120;

RITENUTA la necessità di indire, per l’anno 2026, la sessione dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso le sedi delle Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione distaccata di Bolzano della Corte di appello di Trento;

CONSIDERATA, inoltre, la necessità di fornire le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalità di sorteggio per l’espletamento delle prove orali, alla pubblicità delle sedute di esame, nonché alle modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per le prove scritte e la prova orale;

RILEVATO che con il decreto-legge n. 100 del 12 giugno 2026, art.1, convertito nella legge 7 agosto 2026 n. 145,  viene altresì demandata al decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d’esame per il 2026 la disciplina delle modalità di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché la possibilità di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove, da parte dei candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA).

DECRETA

Art. 1
 (Indizione dell’esame)

  1. È indetta per l’anno 2026 la sessione dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso le sedi di Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione distaccata di Bolzano della Corte di appello di Trento.

Art. 2
(Oggetto dell’esame)

  1. L’esame di Stato si articola due prove scritte e in una prova orale.
  2. Le prove scritte si svolgono in presenza con il solo ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza sui temi formulati dal Ministero della giustizia e hanno ad oggetto:
  •  la redazione di un parere motivato su una questione proposta in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo;
  • la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un caso pratico proposto in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo.
  1. Il candidato sceglie la materia predisponendo uno dei pareri ed uno degli atti giudiziari dettati dal presidente della commissione d’esame.
  2. Per lo svolgimento della prova scritta sono assegnate sette ore dal momento della dettatura del tema.
  3. La prova orale è pubblica, si svolge a non meno di 30 giorni di distanza dal deposito dell’elenco degli ammessi presso ciascuna Corte di appello e consiste in un colloquio avente ad oggetto:
    1. la soluzione di un caso pratico che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo;
    2. la risposta a tre quesiti: il primo in materia di diritto processuale, civile o penale, a scelta del candidato; il secondo in materia di diritto sostanziale, civile, penale o amministrativo, a scelta del candidato; e il terzo in materia di diritto costituzionale, commerciale, del lavoro, ecclesiastico, internazionale privato e processuale, dell’Unione Europea o tributario, a scelta del candidato;
    3. un quesito in materia di ordinamento, deontologia e previdenza forense.
  4. Trovano applicazione, in quanto compatibili e non espressamente derogate, le norme previgenti dettate dal regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 per lo svolgimento delle prove scritte, da riferirsi alle due prove, e della prova orale.

Art. 3
(Domanda di partecipazione all’esame)

  1. La domanda di partecipazione all’esame deve essere inviata per via telematica, con le modalità indicate ai successivi commi dal 1° ottobre 2026 all’11 novembre 2026.
  2. Per l’ammissione all’esame il candidato è tenuto al pagamento di complessivi euro 90,91(novanta/91), utilizzando la procedura di iscrizione all’esame, ove nell’apposita sezione saranno presenti due istanze di pagamento digitale da assolvere tramite la piattaforma PagoPA. La prima istanza di pagamento è composta dalla tassa di euro 12,91 (dodici/91) e dal contributo forfettario spese di euro 62,00 (sessantadue,00), per un totale di euro 74,91, la seconda istanza riguarda il pagamento dell’imposta di bollo di euro 16,00 (sedici). Il mancato pagamento entro la data di scadenza della domanda di partecipazione comporta l’esclusione dalla procedura.
  3. Il candidato deve collegarsi al sito internet del Ministero della giustizia, “www.giustizia.it”, alla voce “Strumenti/Concorsi, esami, assunzioni” ed effettuare la relativa registrazione, utilizzando unicamente l’autenticazione SPID di secondo livello, la Carta di Identità Elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
  4. Il candidato dovrà inserire nella sezione anagrafica le informazioni che lo riguardano, indicando altresì la casella di posta elettronica personale dove riceverà le comunicazioni. Il candidato è tenuto ad aggiornare tempestivamente i dati che lo riguardano nel caso si verifichino variazioni rispetto a quelli comunicati, procedendo all’aggiornamento della propria identità digitale (SPID, CIE o CNS) e, successivamente, accedendo alla procedura per la modifica dei dati anagrafici e la verifica dei nuovi dati.
  5. La domanda di partecipazione deve essere inviata utilizzando l’apposita procedura informatica, resa disponibile dal 1° ottobre 2026 per la ricezione delle domande; il candidato a seguito di accesso con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS, verrà guidato dalla procedura informatica all’accettazione dei dati per la privacy e il trattamento dati e per la compilazione della domanda e, dopo aver registrato in modo permanente i dati, procederà prima al pagamento delle posizioni debitorie (PagoPA) e, successivamente, all’invio della domanda. Al termine della procedura di invio verrà visualizzata una pagina di risposta che contiene il collegamento al file, in formato .pdf, “domanda di partecipazione”. Per la corretta compilazione occorre seguire le indicazioni contenute nella maschera di inserimento delle informazioni richieste dal modulo. In particolare, nel form è necessario selezionare la Corte di appello cui è diretta la domanda, da individuarsi ai sensi dell’art. 45 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Il candidato deve altresì indicare il Consiglio dell’ordine degli avvocati, tra quelli ricompresi nel distretto della Corte di appello cui è diretta la domanda, che ha certificato, ovvero certificherà, il compimento della pratica forense.
  6. Con la presentazione della domanda il candidato esprime l’opzione per le materie di esame prescelte per la prova orale, di cui all’art. 2, comma 5 lett. a) e b) del presente bando.
  7. Ai sensi dell’art. 19, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, possono presentare la domanda di ammissione all’esame di abilitazione esclusivamente coloro che abbiano completato la prescritta pratica professionale entro il giorno 10 novembre 2026.
  8. Il candidato che, alla data di presentazione della domanda, non abbia ancora completato la pratica professionale, ma intenda completarla entro il giorno 10 novembre 2026, deve dichiararlo nell’apposito campo visualizzato nel form della domanda.
  9. Il candidato dovrà procedere alla corretta compilazione di tutti i dati richiesti, quindi procedere al pagamento delle relative pendenze e inviare la domanda di partecipazione tramite il processo guidato dell’applicazione. All’indirizzo di casella posta elettronica indicato ai sensi dell’art. 3, comma 4 del presente bando riceverà la notifica di presa in carico della domanda. Nella propria area riservata il candidato potrà visionare le domande inviate, lo stato dei pagamenti dovuti e la relativa ricevuta, le convocazioni alle prove, gli esiti delle prove e la certificazione di presenza. Per ogni domanda inviata sarà presente il relativo pdf della domanda e il codice a barre identificativo. In assenza del codice identificativo la domanda verrà considerata non inviata. Il candidato è tenuto al salvataggio, stampa e conservazione del pdf della domanda e del codice identificativo, quest’ultimo da presentare nelle fasi successive la presentazione della domanda.
  10. Per tutte le finalità dell’esame (esemplificativamente: condizioni di ammissione, dati dal candidato, scelta delle materie sulle quali sostenere le prove orali) è valida l’ultima domanda spedita per via telematica. Nel caso in cui il candidato, prima della scadenza del bando, modifichi la propria domanda non è tenuto al pagamento di una ulteriore imposta di bollo.
  11. La procedura di invio della domanda deve essere completata entro il termine di scadenza del bando. La domanda si intende inviata quando il sistema genera la ricevuta contenente il codice identificativo e il codice a barre, che è messa a disposizione del candidato nella propria area riservata. In assenza di ricevuta la domanda si considera come non inviata.
  12. In caso di più invii telematici, l’Ufficio prenderà in considerazione la domanda inviata per ultima. Allo scadere dei termini, il sistema informatico non permetterà più l’invio della domanda.
  13. Tutte le informazioni inerenti le diverse fasi della procedura di esame sono reperibili accedendo all’area riservata. L’accesso ha valore di comunicazione. Le Corti di appello non risponderanno a quesiti dei candidati relativi a informazioni presenti nell’area riservata.

Art. 4
(Data di inizio delle prove)

  1. Le prove scritte per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato per la sessione 2026 si svolgeranno presso le sedi indicate nell’art. 1 dalle ore nove antimeridiane dei giorni 15 e 16 dicembre 2026.

Art. 5
(Modalità di sorteggio e abbinamento delle sedi per le correzioni della prova scritta)

  1. La commissione istituita presso il Ministero della giustizia, entro il termine di 10 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, procede ad abbinare mediante sorteggio le Corti di appello, assegnando ogni Corte che dovrà correggere gli elaborati dei candidati a quelle della sede della prova di esame di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Entro lo stesso termine la medesima commissione comunica l’esito dell’abbinamento alle Corti d’appello.
  2. Il sorteggio e il conseguente abbinamento tra le sedi avvengono all’interno delle seguenti fasce, contenenti sedi con un numero tendenzialmente omogeneo di candidati:
    Fascia A (Corti di appello di Roma, Napoli e Milano);
    Fascia B (Corti di appello di Bologna, Venezia);
    Fascia C (Corti di appello di Catanzaro, Firenze, Palermo e Torino);
    Fascia D (Corti di appello di Bari, Brescia, Catania, Genova, Lecce e Salerno);
    Fascia E (Corti di appello di Ancona, Cagliari, L’Aquila, Messina, Reggio Calabria e Trieste);
    Fascia F (Corti di appello di Caltanissetta, Campobasso, Perugia, Potenza e Trento).

Art. 6
(Svolgimento dell’esame nella provincia autonoma di Bolzano)

  1. I cittadini della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la lingua tedesca nelle prove di esame che si terranno presso la sezione distaccata in Bolzano della Corte di appello di Trento.

Art. 7
(Svolgimento della prova orale)

  1. Terminate le operazioni di correzione degli elaborati, gli stessi vengono trasmessi unitamente ai relativi verbali alla Corte di appello cui appartengono i candidati, la quale procede all’abbinamento delle buste anonime con i relativi candidati al fine di redigere l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale. Il Presidente di ciascuna Corte di appello che esaminerà i candidati procede al sorteggio delle sottocommissioni dinnanzi alle quali ogni candidato dovrà sostenere la prova orale, estraendo a sorte la lettera dell’alfabeto che determinerà l’ordine di svolgimento della prova, mediante l’applicativo gestionale fornito dal Dipartimento per l’Innovazione Tecnologica della Giustizia
  2. Completate le operazioni di sorteggio, le sottocommissioni procedono con la predisposizione dei calendari di esame.
  3. Al termine della fase di sorteggio e della predisposizione dei calendari verrà inserito nell’area personale di ogni candidato, di cui all’articolo 3, il dato relativo al luogo, alla data e all’ora di svolgimento della prova di esame, almeno 30 giorni prima della data stabilita. Il relativo inserimento vale a tutti gli effetti come comunicazione nei confronti del candidato.

Art. 8
(Pubblicità delle sedute di esame e svolgimento della prova orale)

  1. La prova orale è sostenuta in presenza dinnanzi alla sottocommissione insediata presso la sede di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.    
  2. La pubblicità delle sedute di esame è garantita mediante l’accesso e la permanenza, nei locali all’uopo adibiti, dei candidati e di altri soggetti, nel rispetto delle prescrizioni e delle modalità di accesso e permanenza ai locali disciplinati dalle disposizioni impartite dal Capo dell’Ufficio giudiziario ove si svolge la prova e dal presidente della commissione.
  3. L’accesso del pubblico nell’aula è consentito, in ogni caso, esclusivamente dall’inizio della discussione dell’esame orale.
  4. Il candidato deve presentarsi presso la sede di svolgimento dell’esame orale 15 minuti prima dell’orario di convocazione e può portare con sé una penna di propria dotazione.
  5. Al termine della discussione, la commissione si ritira in camera di consiglio e, all’esito della deliberazione, comunica al candidato il risultato della prova.
  6. L’effettiva durata complessiva della prova orale deve essere determinata dalla sottocommissione secondo criteri di ragionevolezza ed equità.

Art. 9
(Criteri di valutazione)

La valutazione delle prove deve fondarsi sui seguenti criteri:

  1. chiarezza, logicità e rigore metodologico dell’esposizione;
  2. dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;
  3. dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
  4. dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;
  5. dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.

 

Art. 10
(Valutazione dei candidati)

  1. Per la valutazione delle prove scritte ogni componente della sottocommissione d’esame dispone di dieci punti di merito. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 18 punti per ciascuna prova scritta.
  2. Per la valutazione della prova orale ogni componente della sottocommissione d’esame dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle prove di cui all’art.2, comma 5   lett. a) e c) e di dieci punti di merito per ciascuno dei quesiti previsti alla lettera b).
    Sono giudicati idonei i candidati che ottengono nella prova orale un punteggio complessivo non inferiore a 90 punti e un punteggio non inferiore a 18 punti per ciascuna delle prove di cui all’art. 2, comma 5, lettere a) e c) e per ciascuno dei quesiti previsti dall’art. 2, comma 5, lettera b) del presente bando.

Art. 11
(Candidati con disabilità e candidati con disturbi specifici di apprendimento - DSA)

  1. I candidati con disabilità devono indicare nella domanda l’ausilio necessario, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, producendo la relativa documentazione sanitaria. Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  2. I candidati con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), come definiti dall'articolo 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170,  possono produrre, in allegato alla domanda di ammissione all’esame, la relativa diagnosi, rilasciata ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e dell’accordo del 25 luglio 2012 tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano recante “Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici di apprendimento (DSA)”, e possono richiedere, anche cumulativamente, gli strumenti compensativi e/o i tempi aggiuntivi indicati nei commi seguenti, sempre che rispondano a proprie necessità, opportunamente documentate.
  3. Per la prova scritta il candidato con DSA può chiedere:
    1. tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova;
    2. l'assegnazione, ai fini dell'assistenza nella lettura e nella scrittura, di un incaricato della commissione.
  4. Per la prova orale il candidato con DSA può chiedere:
    1. l’applicazione fino al 30% di tempo aggiuntivo per l’esame preliminare del caso pratico di cui all’art.2, comma 5 lett.a) del presente bando;
    2. l'assegnazione, ai fini dell'assistenza nella lettura e nella scrittura, di un incaricato della commissione, al quale, in particolare, è demandata, nel corso dell'esame preliminare del caso pratico, la lettura dei codici e la trascrizione, sui fogli messi a disposizione, del quesito dettato dalla commissione, nonché degli appunti e dello schema elaborati dal candidato, in preparazione della successiva discussione orale;
    3. la possibilità di ricorrere all'uso di un computer dotato di un programma di videoscrittura e non connesso ad internet, messo a disposizione dalla competente Corte d’appello, per la redazione degli appunti e dello schema relativi all'esame preliminare del caso pratico, in preparazione della successiva discussione orale.
    4. la possibilità di poter consultare una copia di stampa di tutti quesiti oggetto della prova orale dettati dalla commissione.
  5. Il candidato con DSA può, inoltre, chiedere di sostenere la prova orale nell’ultimo giorno previsto dal calendario per l’effettuazione delle prove orali da parte di tutti i candidati.
  6. L’adozione delle misure di cui al terzo, al quarto e quinto comma è stabilita dalla commissione d’esame, sulla scorta della documentazione presentata, almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove, dandone comunicazione motivata al candidato a mezzo e-mail entro i successivi tre giorni.
  7. Le istanze motivate da situazioni sopravvenute alla scadenza del termine per la presentazione delle domande sono rivolte direttamente alla commissione esaminatrice e regolate, per quanto compatibili, dalle disposizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 12
(Commissione e sottocommissioni esaminatrici)

  1. Con successivi decreti ministeriali saranno nominate la commissione e le sottocommissioni esaminatrici di cui all’art.1, commi 6 e 7 del decreto- legge 12 giugno 2026 n. 100.
  2. È sempre consentita la partecipazione degli ispettori nominati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell’art.1, comma11 del decreto legge 12 giugno 2026 n. 100.

Art. 13
(Pubblicazione)

  1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2026

IL MINISTRO
Carlo Nordio