Circolare 25 luglio 2026 - Termine per proporre le opposizioni di cui all’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 - Circolare
25 luglio 2026
Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile
Al sig. Presidente della Corte di cassazione
Al sig. Procuratore generale presso la Corte di cassazione
Ai sigg. Presidenti di Corte di appello
Ai sig.ri Procuratori generali presso le Corti di appello
Ai sigg. Presidenti di tribunale
Ai sig.ri Procuratori della Repubblica presso i tribunali
LORO SEDI
E, p.c.
Al sig. Capo Dipartimento per gli affari di giustizia
All’Ispettorato generale
Oggetto: termine per proporre le opposizioni di cui all’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002- Circolare
Sono pervenuti alcuni quesiti con i quali si chiede di chiarire quale sia il termine per proporre l’opposizione di cui agli articoli 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 avverso il decreto di pagamento emesso dal magistrato in favore dell’avvocato, dell’ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte, del custode e delle imprese private incaricate della demolizione e riduzione in pristino.
Ciò posto, al fine di assicurare una interpretazione uniforme della normativa, anche alla luce delle modifiche apportate dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, si forniscono le indicazioni che seguono.
L’art. 84 del d.P.R. n. 115 del 2002, che disciplina le opposizioni al decreto di pagamento emesso dal magistrato in favore del difensore, dell’ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte, rinvia all’art. 170 del medesimo testo unico che stabilisce che l’opposizione è disciplinata dall’art. 15 del d.lgs. 150 del 2011, in forza del quale, a seguito della modifica normativa introdotta dall’art. 15, comma 3, lett. f), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, le opposizioni in esame sono regolate dal rito semplificato di cognizione di cui agli artt.281-decies e ss. c.p.c.
Trattasi di una disciplina unitaria di carattere generale applicabile sia alle opposizioni avverso i decreti di pagamento emessi dal giudice civile, sia a quelle avverso i decreti di pagamento emessi dal giudice penale.
Come noto, nella vigenza della precedente disciplina, secondo cui le opposizioni di cui all’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 erano regolate dal rito sommario di cognizione, disciplinato dagli articoli 702-bis e seguenti del c.p.c., la Direzione generale della giustizia civile, con nota prot. DAG 148412.U del 9.11.2012, riscontrando i quesiti di alcuni uffici giudiziari in merito all’individuazione di un termine perentorio per la proposizione dell’opposizione in esame, in assenza di espressa previsione normativa, aveva stabilito che tale termine dovesse essere quello stabilito dal rito sommario di cognizione all’art. 702-quater c.p.c. per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nella procedura con rito sommario, ovvero “30 giorni dalla comunicazione o notificazione” del provvedimento.
Tale interpretazione ha trovato conferma nei successivi orientamenti della giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte Cost. n. 106/16) e di legittimità: v. tra le tante Cassazione Civile, Sez. I, 27 settembre 2023, n. 27478, secondo cui “Il termine applicabile è dunque di trenta giorni dalla notificazione del decreto, secondo la previsione originaria dell’art. 702 quater c.p.c. e tenuto conto del rinvio, operato dall’art. 170, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002, al rito sommario di cognizione: il termine non è più pertanto quello speciale di 20 giorni (dell’originario T.U. spese) bensì quello di 30 giorni posto in via generale per il riesame dei provvedimenti assunti in prima istanza nelle procedure riconducibili allo schema del rito sommario, con riferimento tuttavia sia all’opposizione sia all’appello avverso l’ordinanza emessa ex art. 702 ter c.p.c.”.
Ebbene, deve ritenersi che la riforma c.d. Cartabia non abbia inciso sulla portata generale dei principi appena esposti, per cui, anche nell’attuale quadro normativo, l'attrazione dell'opposizione in esame al modello del rito semplificato di cognizione comporta l’applicazione al giudizio di opposizione del termine stabilito in linea generale per l’impugnazione del provvedimento pronunciato nel giudizio svolto con tale rito.
Al riguardo, l’art. 281-terdecies c.p.c. (che di fatto sostituisce l’abrogato 702-quater c.p.c.) dispone che “La sentenza è impugnabile nei modi ordinari”, vale a dire secondo i termini fissati dall’art. 325 e seguenti del c.p.c.
Ne discende che il termine perentorio per proporre l’opposizione ex art.170 d.P.R. n.115/2002 avverso il decreto di pagamento emesso dal magistrato, sia nei giudizi civili che in quelli penali, è di trenta giorni (art. 325 c.p.c.) che decorrono dalla notifica del provvedimento (art. 326 c.p.c.); indipendentemente dalla notifica, l’opposizione può essere proposta entro il termine di decadenza di 6 mesi che decorrono dalla pubblicazione del provvedimento (art. 327 c.p.c.).
È dunque venuto meno il regime previsto dall’art.702-quater c.p.c. che ancorava la decorrenza di tale termine di trenta giorni alla comunicazione di cancelleria del provvedimento, che invece oggi non è più idonea a far decorrere i termini per proporre le opposizioni in esame.
Inoltre, il richiamo ai “modi ordinari” di impugnazione comporta che, in mancanza della notifica del decreto di pagamento, il termine per proporre opposizione è quello ordinario di sei mesi decorrenti dalla pubblicazione del decreto di pagamento, in applicazione degli artt.170 del d.P.R. n.115/2002, dell’art.15 del d.lgs. n.150/2011 (come modificato dalla riforma Cartabia) e dell’attuale art.281-terdecies c.p.c. che richiama l’art.327 c.p.c.
Anche tale interpretazione trova conferma nella recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 7430 del 28 marzo 2026 che, sebbene riferita all’opposizione al decreto di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in ambito civile, a cui è esteso il rimedio impugnatorio in esame, individua il termine per proporre opposizione ai sensi dell’art.170 del d.P.R. n115/2002 in quello previsto per le impugnazioni ordinarie, richiamato dal rito semplificato di cognizione: “alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 15 d.lgs. n.150 del 2011 e 170 d.P.R. n.115 del 2002, a seguito dell’abrogazione del rito sommario e dell’introduzione del rito semplificato di cognizione, in mancanza della notifica del provvedimento di revoca il termine per proporre opposizione in applicazione degli artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e dell’art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell’attuale art.281-terdecies c.p.c. è quello ordinario di sei mesi decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento ex art. 327 c.p.c.”.
Infine, va precisato che il rito semplificato di cognizione di cui agli artt.281-decies e ss. c.p.c. trova applicazione ai giudizi di opposizione avverso i decreti di pagamento, ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, iscritti a ruolo a partire dal 28 febbraio 2023, indipendentemente dalla data di pronuncia del decreto di pagamento impugnato (se anteriore o meno alla riforma c.d. Cartabia), in quanto le disposizioni del d.lgs. n.149/2022 hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data (v.art.35, comma 1, del d.lgs. n.149/2022).
Le SS.LL. sono pregate, per quanto di rispettiva competenza, di assicurare idonea diffusione della presente circolare.
Cordialmente
Roma, 25 luglio 2026
Il direttore generale
Sabrina Mostarda