Circolare 22 luglio 2026 - Contributo unificato nelle impugnazioni dei provvedimenti relativi all’accertamento della cittadinanza italiana - art. 13, comma 1-sexies, d.P.R. n. 115/2002

22 luglio 2026

Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile

 

Al sig. Presidente della Corte Suprema di Cassazione
Ai sigg. Presidenti di Corte di appello
Ai sigg. Presidenti dei tribunali

e, p.c.

al Capo di Gabinetto
al Capo dell’Ispettorato
al Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia

Oggetto: contributo unificato nelle impugnazioni dei provvedimenti relativi all’accertamento della cittadinanza italiana- art. 13, comma 1-sexies, d.P.R. n. 115/2002- Circolare

Sono pervenuti a questa Direzione generale diversi quesiti volti a chiarire se, nei giudizi di impugnazione in materia di accertamento della cittadinanza italiana, debba trovare applicazione il comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, in forza del quale il contributo unificato è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione.

Dall’esame dei quesiti pervenuti emerge che il comportamento adottato dagli uffici giudiziari non è omogeneo, con la conseguenza che si rende opportuno un intervento chiarificatore da parte di questa Direzione generale per uniformare le modalità operative adottate in tale materia.

Come noto, il citato art. 13, comma 1-bis, del testo unico sulle spese di giustizia, dispone che l’aumento del contributo unificato nelle fasi di gravame si applichi ai procedimenti previsti al comma 1 del medesimo articolo 13 [1].

La disciplina del contributo unificato per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana è contenuta, invece, nel comma 1-sexies del citato articolo 13 del T.U., in forza del quale l’importo è fissato in euro 600,00 “per ciascuna parte ricorrente anche se la domanda è proposta congiuntamente nel medesimo giudizio”.

Come noto le norme di spesa del testo unico sulle spese di giustizia non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva con la conseguenza che, a normativa vigente, nelle controversie di accertamento della cittadinanza italiana, in grado di appello o dinanzi alla Corte di Cassazione, non può trovare applicazione l’aumento del contributo unificato previsto dal citato art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, in assenza di un espresso richiamo a tale disposizione recepita nel comma 1-sexies relativo alle controversie in oggetto; inoltre, lo stesso comma 1-bis circoscrive la sua applicazione ai procedimenti previsti al comma 1, tra i quali non è compreso il giudizio di accertamento della cittadinanza.

Ciò posto nei giudizi di accertamento della cittadinanza italiana, il contributo unificato sarà pari ad euro 600,00, per ciascun ricorrente, anche se la domanda è proposta congiuntamente nel medesimo procedimento, indipendentemente dal grado di giudizio.

Si invitano le SS.LL. in indirizzo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di assicurare idonea diffusione della presente circolare.

Cordialmente.

Roma, 22 luglio 2026

Il Direttore generale
Sabrina Mostarda
 

[1] Art. 13, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002:

 “1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi: a) euro 43 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, per i procedimenti su domanda congiunta di cui all'articolo 473-bis.51 del codice di procedura civile; b) euro 98 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i procedimenti contenziosi di cui all'articolo 473-bis.47 del codice di procedura civile e per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del medesimo codice; c) euro 237 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace; d) euro 518 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili di valore indeterminabile; e) euro 759 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000; f) euro 1.214 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000; g) euro 1.686 per i processi di valore superiore a euro 520.000”