Circolare 26 giugno 2026 - Nuove disposizioni in materia di verifica della regolarità fiscale e contributiva nei pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione – Art. 48-bis, comma 1-ter, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall’art. 2-ter, comma 1, d.l. 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2026, n. 88

26 giugno 2026


Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni
Ufficio I - Affari a servizio dell'amministrazione della giustizia
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile

 

Ai signori Presidenti di Corte di appello

Ai signori Procuratori generali della Repubblica presso le Corti di appello

E, p.c.

 Al signor Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia

 

Oggetto: Nuove disposizioni in materia di verifica della regolarità fiscale e contributiva nei pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione – Art. 48-bis, comma 1-ter, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall’art. 2-ter, comma 1, d.l. 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2026, n. 88 - Circolare

Facendo seguito alle circolari DAG n. 56561.U del 17.3.2026, DAG n. 68452.U del 31.3.2026 e DAG n. 109821.U del 26.5.2026, si rappresenta che l’art. 2-ter, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica, come convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, ha nuovamente modificato l’art. 48-bis, comma 1-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (già modificato dalla Legge di bilancio 2026) relativamente alle verifiche previste nell’ambito dei pagamenti effettuati dalla pubblica amministrazione in favore dei professionisti esercenti arti e professioni.

Infatti, in base alla modifica operata dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88 in vigore dal 23 maggio 2026, all'articolo 48-bis, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: “di qualunque ammontare” sono state sostituite dalle seguenti: “per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro”, per cui la norma attualmente in vigore risulta essere la seguente:

“1-ter. Relativamente alle somme di cui all'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dovute agli esercenti arti e professioni per l'attività professionale dai medesimi svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, a decorrere dal 15 giugno 2026, anche al pagamento di importi fino a 5.000 euro; in tal caso, i soggetti di cui allo stesso comma 1 verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro e, in caso affermativo, sono tenuti a procedere, direttamente in base all'esito della verifica, al pagamento in favore:

  1. dell'agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica;
  2. del beneficiario, nei limiti delle somme eventualmente eccedenti l'ammontare del predetto debito”.

Ne discende pertanto che, dal 15 giugno 2026, per i compensi spettanti agli esercenti arti e professioni, come definiti dall'art. 54 del d.P.R. 22.12.1986, n. 917, per l’attività professionale dai medesimi svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, l’ufficio preposto, prima di effettuare pagamenti di qualsiasi importo, dovrà sempre effettuare la verifica telematica presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione per accertare l’eventuale inadempienza del professionista.

Tuttavia, a differenza della disciplina previgente, ove il controllo si concluda con la sussistenza di una inadempienza del professionista, si dovrà verificare l’ammontare del debito complessivo, in quanto l’Amministrazione potrà procedere al pagamento direttamente in favore dell’Agente della riscossione (fermo restando che l’eventuale importo eccedente la quota di debito andrà corrisposto al professionista) solo nel caso in cui il debito complessivo in capo al professionista risultante da una o più cartelle di pagamento notificate sia pari almeno a 5.000 euro.

Diversamente, qualora la verifica abbia esito negativo oppure l’inadempienza del professionista all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento si collochi al di sotto di tale soglia, il pagamento del compenso dovrà essere effettuato interamente in favore del beneficiario.

Restano ferme le ulteriori indicazioni già diramate da questa Direzione con le circolari sopra menzionate.

Le SS.LL. sono invitate a diffondere la presente circolare a tutti gli Uffici del distretto.

Cordialmente

Roma, 26 giugno 2026

Il Direttore generale
Sabrina Mostarda