Provvedimento 25 giugno 2026 - Integrazioni e revoche degli sgravi fiscali previsti dalla legge 193/2000 (Legge Smuraglia) per l'annualità 2025

25 giugno 2026

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Vista la legge 26 giugno 2000, n. 193 "Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti" e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il D.M. 14 luglio 2014, n. 148 "Regolamento recante sgravi fiscali e contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti", che all'art. 6 comma 6 dispone che "in caso di accertata indebita fruizione totale o parziale del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalla norma, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, oltre a revocare il credito d’imposta concesso, procede contestualmente, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale ed amministrativo”;

Visti i provvedimenti del Capo del Dipartimento del 16 dicembre 2024, del 29 gennaio 2025, del 27 giugno 2025, del 01 dicembre 2025 e del 23 dicembre 2025;

Tenuto conto dell’attività di verifica dei crediti fiscali effettivamente maturati e spettanti ai soggetti imprenditoriali beneficiari per l’annualità 2025, svolta dalle articolazioni centrali e periferiche dell’amministrazione penitenziaria, nonché dall’attività di verifica svolta dalle articolazioni centrali e periferiche dell’esecuzione penale minorile nei confronti dei soggetti imprenditoriali convenzionati con gli istituti minorili;

Considerato che, sulla scorta degli esiti della verifica è necessario procedere alla revoca del credito d’imposta per l’annualità 2025 nei confronti dei soggetti imprenditoriali beneficiari per la quota parte di credito fiscale non maturata e, quindi, non spettante rispetto a quella complessivamente autorizzata;

Preso atto che l’importo complessivo da revocare ammonta ad €. 5.243.629,72, definito in base agli importi di credito d’imposta per ogni singolo soggetto imprenditoriale, come riportati nelle allegate “Tabella 1 e 2”;

Considerato che l’esito del controllo ha evidenziato la necessità di ricostituire il credito d’imposta calcolato per difetto nei confronti di aziende già autorizzate al credito d’imposta 2025, come da “Tabella 3”;

Considerata le richieste pervenute nell’anno 2025 da parte delle società Full Services srls, F. 02065590479, e Roma Futura Servizi srl, C.F. 17912821000 e l’avvio di rapporti di lavoro con i detenuti lavoratori, come da esito della verifica, indicate nella medesima Tabella 3;

Preso atto che, con riferimento all’annualità 2025, l’importo complessivo dei crediti d’imposta autorizzati in base ai provvedimenti del Capo DAP citati al terzo capoverso ed in base al presente decreto ammonta ad €. 7.407.894,09.

APPROVA

la “Tabella 1”, riepilogativa delle revoche parziali o totali dei crediti d’imposta autorizzati ai soggetti imprenditoriali per l’anno 2025, come previsto dalla Legge 193/2000 e successive modificazioni e dal D. M. 148 del 14 luglio 2014;

la “Tabella 2”, riepilogativa delle revoche dei crediti d’imposta per l’annualità 2025 nei confronti dei soggetti beneficiari richiedenti per i rapporti di lavoro concernenti l’esecuzione penale minorile;

la “Tabella 3”, riepilogativa del riconoscimento del credito d’imposta per l’annualità 2025, come indicato nelle premesse, previsto dalla L. 193/2000 e successive modifiche e dal D. M. n. 148 del 14 luglio 2014.

Si procede, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto n. 148/2014, a trasmettere all'Agenzia delle Entrate, per quanto di competenza, i dati del presente provvedimento.

Si procede, altresì, alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale www.giustizia.it nella sezione dedicata alle agevolazioni per l'assunzione di lavoratori detenuti, quale comunicazione agli interessati ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.M. 148/2014.

Il presente provvedimento produce effetti dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia.

Avverso il presente provvedimento è ammessa la proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria -, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, in alternativa, la proposizione di ricorso straordinario entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, ai sensi del capo terzo del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (come modificato dall’art. 6, comma 4, decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19), con decisione adottata con decreto del Presidente del Consiglio di Stato.

Roma, 25 giugno 2026

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Stefano Carmine De Michele