Decreto 26 giugno 2026 - Dipartimento organizzazione giudiziaria - Procedura di progressione tra le aree per il passaggio di complessive n. 1500 unità di personale appartenente all'Area degli Assistenti del ruolo dell'Organizzazione giudiziaria all’Area Funzionari del medesimo ruolo
26 giugno 2026
pubblicazione del 27 giugno 2026
prot. n.7862 del 26 giugno 2026
Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni e in particolare l'art. 52, comma 1 bis;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, come modificato dal D.P.R. 82 del 16 giugno 2023;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246”;
Visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del Comparto Funzioni Centrali vigenti;
Visto in particolare l'articolo 18, comma 6, del CCNL per il triennio 2019-2021 che dispone che "In applicazione dell’art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del d. lgs. n. 165/2001, al fine di tener conto dell'esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il termine del 31 dicembre 2024, la progressione tra le aree ha luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nell'allegata tabella n.3 di corrispondenza”;
Visto l'articolo 18, comma 6, del medesimo CCNL 2019-2021 che dispone che "Le amministrazioni definiscono, in relazione alle caratteristiche proprie della famiglia professionale di destinazione e previo confronto di cui all'art. 5 (Confronto), i criteri per l'effettuazione delle procedure di cui al comma 6, sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 25%:
- esperienza maturata nell'area di provenienza;
- titolo di studio;
- competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali."
Visto l'art. 18, comma 8, del medesimo CCNL 2019-2021 che consente di finanziare le progressioni tra le aree avviate in regime transitorio, entro il termine del 31 dicembre 2024, mediante l'impiego delle "risorse determinate ai sensi dell'art. I comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022), in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell'anno 2018";
Visto il CCNL Funzioni Centrali per il triennio 2022-2024 che, all’art. 19, modifica l’articolo 18 comma 6, del CCNL 9 maggio 2022, sostituendo le parole “31 dicembre 2024” con “30 giugno 2026”;
Visto il Piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO) 2025-2027 e specificamente il piano triennale dei fabbisogni di personale nel quale è stato individuato nello 0,55% del monte salari del 2018 l'importo da destinare alle progressioni verticali in deroga di cui all'art. 18, comma 6 del CCNL 2019 -2021 citato, integrandolo con ulteriori capacità assunzionali dell’organizzazione giudiziaria fino alla previsione di 1500 unità;
Visto il DPCM 15 giugno 2015, n. 84 recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2025, n. 189, recante “Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, al regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia nonché dell'Organismo indipendente di valutazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 100, e al regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 85 del 2009, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87”;
Visto l’accordo 29 aprile 2026 - Contratto collettivo nazionale integrativo stralcio del personale non dirigenziale del ministero della giustizia sulla definizione delle “famiglie professionali e delle relative competenze” in attuazione dell’art. 18 ccnl – comparto funzioni centrali 2019-2021;
Visto l’art.2 dell’Intesa 29 aprile 2026 tra il Ministero della giustizia e le Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale per la definizione di dettaglio dell’accordo sulle famiglie professionali, ai sensi del quale “Fino al 30 giugno 2026, come previsto dall’art. 18 del CCNL Funzioni Centrali 2019-2021 e dall’art. 19 CCNL 2022-2024, per le progressioni tra le aree si terrà conto dei requisiti di accesso previsti nella Tabella n. 3, allegata al predetto CCNL”;
Dato atto che sulle procedure di progressione verticale ai sensi del citato art. 18, comma 6 del CCNL 2019-2021 è stato effettuato il confronto sindacale di cui all'articolo 5, comma 3, lett. h) del medesimo CCNL, sui criteri per l'effettuazione delle procedure di progressione tra le Aree del personale non dirigenziale dell’Organizzazione Giudiziaria e che il predetto si è concluso in data 10 giugno 2026;
Ritenuto, pertanto, di dare attuazione alle suddette disposizioni avviando la procedura per la progressione tra aree di cui all'art. 18, comma 6, del CCNL 2019-2021 per il personale dell'Organizzazione giudiziaria;
Ritenuto di prevedere che i titoli da esaminare siano dichiarati ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, e successive integrazioni e modificazioni, sotto la propria responsabilità da ogni dipendente partecipante alla procedura, i quali si intendono altresì avvertiti delle conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo e disciplinare delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli artt.75 e 76 del medesimo D.P.R., ivi compresa la perdita dell'eventuale beneficio attribuito. L'amministrazione si riserva in ogni caso di provvedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai dipendenti partecipanti alla presente procedura;
DISPONE
Articolo 1
Posti disponibili
- Ai sensi dell'art. 18, comma 6, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il triennio 2019-2021 e in conformità con quanto in premessa, è indetta una procedura di progressione tra le aree per il passaggio di complessive n. 1500 unità di personale appartenente all'Area degli Assistenti del ruolo dell'Organizzazione giudiziaria all’Area funzionari del medesimo ruolo, che saranno ripartite, sull’intero territorio nazionale, all’esito della rimodulazione delle piante organiche.
Articolo 2
Requisiti di partecipazione e cause di esclusione
- Possono partecipare alla selezione i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato dell’Organizzazione giudiziaria, inquadrati nelle differenti Famiglie dell’Area Assistenti, in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando:
- essere in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l’Organizzazione Giudiziaria;
- essere inquadrato nell'Area degli Assistenti;
- essere in possesso di laurea (triennale o magistrale) e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area degli Assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione dell’Organizzazione Giudiziaria, anche se in posizione di aspettativa, comando, distacco o fuori ruolo o altra posizione giuridica presso altra amministrazione o ente;
- in alternativa al requisito di cui alla lettera c), essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e avere almeno 10 anni di esperienza maturata nell'Area degli Assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione dell’Organizzazione Giudiziaria, anche se in posizione di aspettativa, comando, distacco o fuori ruolo o altra posizione giuridica presso altra amministrazione o ente;
Con riferimento ai titoli di studio di cui ai punti c) e d), ove rilasciati da enti non italiani, ma riconosciuti da Stato estero, ove ha sede l'ente che ha emesso il titolo, si rinvia a quanto previsto dall'art. 5, comma 4, del presente bando.
- Non possono partecipare alla procedura di cui all’art.1 i dipendenti che, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, si trovino nelle seguenti condizioni:
- siano in stato di sospensione cautelare dal servizio;
- siano stati, negli ultimi due anni precedenti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, destinatari di provvedimenti disciplinari di condanna a sanzioni più gravi del rimprovero scritto;
- siano stati, negli ultimi due anni precedenti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, comunque interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio, salvo che nell’eventuale procedimento penale per i medesimi fatti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione almeno in primo grado, ovvero che lo stesso sia stato definito con provvedimento di archiviazione.
- Non possono partecipare coloro che non siano dipendenti a tempo indeterminato dell’Organizzazione giudiziaria, ancorché vi prestino servizio a titolo di comando o di qualunque altra posizione giuridica.
- In ogni caso, tutti i candidati sono ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L' Amministrazione può disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura ove venga accertata la mancanza dei requisiti di cui ai precedenti commi del presente articolo o la sussistenza di una causa di esclusione.
Articolo 3
Criteri di Valutazione
- Il passaggio dall'Area degli assistenti all'Area dei funzionari avviene sulla base di apposita graduatoria nazionale redatta all'esito della valutazione dei seguenti criteri:
- esperienza professionale maturata di cui all'articolo 4 del presente bando;
- titoli di studio di cui all'articolo 5 del presente bando;
- competenze professionali di cui all’articolo 6 del presente bando.
- Il punteggio massimo conseguibile da ogni candidato, pari alla somma dei tre punteggi riportati su ciascuno dei suddetti criteri, è pari a 100 punti.
- Si precisa che la Commissione procederà alla valutazione dell’esperienza professionale maturata e dei titoli di studio successivamente allo svolgimento della prova di cui all’art. 6 del presente bando.
Articolo 4
Esperienza professionale maturata
- Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione dell'esperienza professionale maturata è di 35 punti.
- L'esperienza professionale maturata è valutata tenendo conto degli anni di servizio prestato, ivi compresi i periodi svolti con contratto di lavoro a tempo determinato.
- All’esperienza professionale maturata è attribuito seguente punteggio:
| Esperienza professionale maturata | Tipologia di Servizio A | Esperienza professionale maturata nella Area degli Assistenti nel Ministero della Giustizia - Comparto Funzioni Centrali | 1 punto per ciascun anno di servizio prestato o frazione pari o superiore a sei mesi (180 giorni o 180 giorni + 1) |
| Tipologia di Servizio B | Esperienza professionale maturata in altra Area del Ministero della Giustizia - Comparto funzioni centrali | 0,75 punti per ciascun anno di servizio prestato o frazione pari o superiore a sei mesi (180 giorni o 180 giorni + 1) | |
| Tipologia di Servizio C | Esperienza professionale maturata in altra Pubblica Amministrazione o altro Comparto (es. Comparto sicurezza) | 0,50 punti per ciascun anno di servizio prestato o frazione pari o superiore a sei mesi (180 giorni o 180 giorni + 1) |
- Ai fini del calcolo dell'esperienza professionale si tiene conto della data di immissione in possesso. L’esperienza professionale è valutata anche se maturata in posizione di comando, distacco o fuori ruolo. Non sono considerati utili, ai fini del calcolo dell’esperienza professionale maturata, i seguenti periodi di aspettativa o congedo, che devono essere specificati esclusivamente nella sezione “Esperienze lavorative presso PA come dipendente” della domanda online:
- Periodo di permesso non retribuito secondo quanto previsto dalla lett. D, co 1, dell’art. 55 del CCNL 2016-2018;
- aspettativa per gravi e documentati motivi di famiglia - articolo 4, commi 2 e 4 L. 53/2000, D.P.C.M. 278/2000 e articolo 42, comma 3, C.C.N.L. Comparto personale Funzioni Centrali sottoscritto il 12.02.2018;
- congedo straordinario retribuito ex art.42 commi 5 e ss. D.lgs.151/2001;
- assenza per malattia ai sensi dell’art. 24, comma 2, C.C.N.L. Comparto personale Funzioni Centrali sottoscritto il 27.01.2025 che si applica anche ai dipendenti a tempo determinato, ma in modo proporzionale rispetto al periodo di effettivo lavoro, tenendo conto del trattamento previsto dall’art. 5 del D.L. n. 463/1983 convertito con modificazioni nella Legge n. 638/1983;
- aspettativa sindacale - Art. 15 C.C.N.L. – modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali sottoscritto il 4.12.2017;
- periodo di congedo ai sensi dell’art. 1 della legge 106 del 18 luglio 2025;
- aspettativa per avvio attività professionali o imprenditoriali ex art 18 della Legge n. 183/2000.
I periodi di aspettativa o di congedo sono decurtati dalla durata della singola esperienza lavorativa dichiarata nella domanda online. Si precisa che, all’interno della candidatura, dovranno essere dichiarati solo i periodi di aspettativa sopra elencati.
Con riferimento all’esperienza professionale maturata, per le tipologie di servizio A e B, nel campo “Qualifica/Categoria di inquadramento” della sezione “Esperienze lavorative presso PA come dipendente” dovranno essere selezionate le qualifiche corrispondenti alle aree e alle famiglie professionali dei Dipartimenti del Ministero della Giustizia.
Per tutte le altre esperienze professionali maturate presso altre Pubbliche Amministrazioni o in altri comparti, riconducibili alla tipologia di servizio C, dovrà essere selezionata esclusivamente la qualifica “Altra Pubblica Amministrazione o altro Comparto (anche Comparto Sicurezza)”.
- Al personale dipendente dell’Organizzazione Giudiziaria in possesso dei requisiti di cui all’art.2 del presente bando, vincitore del “concorso pubblico per 2.700 posti per il profilo di Cancelliere esperto, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV^ serie speciale “concorsi ed esami” n. 96 dell’11 dicembre 2020, è attribuito un punteggio aggiuntivo complessivo di +0,50.
Articolo 5
Titoli di studio
- Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione del titolo di studio, previsto quale requisito di accesso è 35 punti.
- Per il titolo di studio posseduto alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al presente bando, sono attribuiti i seguenti punteggi
- Titolo di studio per l’accesso alla procedura:
- diploma di scuola secondaria di secondo grado o di istruzione professionale (quadriennale o quinquennale): 27 punti;
- laurea triennale: 30 punti
- laurea magistrale o specialistica o ciclo unico o vecchio ordinamento: 33 punt
- Ulteriori titoli di studio posseduti:
- master universitario di primo livello: +1 punto
- master universitario di secondo livello o Diploma di scuola di specializzazione: +1,50 punti
- dottorato di ricerca, abilitazioni o iscrizioni ad albi di professioni controllate e/o vigilate dal Ministero della Giustizia connesse con le competenze della famiglia: +2 punti
- Titolo di studio per l’accesso alla procedura:
- È valutato il titolo di studio più elevato in possesso del candidato.
- I candidati che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero, sempreché non siano già in possesso di un provvedimento che attribuisca al titolo di studio conseguito all'estero lo stesso valore legale di un titolo di studio presente nell'ordinamento italiano, devono ottenere la dichiarazione di equivalenza al titolo richiesto dal bando e indicarne gli estremi nella domanda di partecipazione alla selezione - ovvero devono dichiarare di aver avviato la procedura di richiesta dell'equivalenza entro la data di scadenza del presente avviso, secondo quanto stabilito dall'art. 38 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i..
Articolo 6
Competenze professionali
- Le competenze professionali saranno valutate mediante una prova.
- Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione delle competenze professionali è di 30 punti.
- La prova consiste in 30 quesiti a risposta multipla, di cui una sola corretta, inerenti le competenze specifiche e le attività negli uffici giudiziari proprie della qualifica del funzionario dei servizi giudiziari, come previste dal CCNI del 29 aprile 2026, e verterà sulle seguenti materie: elementi di procedura penale, elementi di procedura civile, servizi di cancelleria ed elementi di diritto amministrativo con particolare riguardo al codice dei contratti pubblici, alla trasparenza e alla responsabilità del dipendente pubblico.
- La prova avrà una durata massima di 30 minuti e potrà essere svolta anche in più sedi.
- La prova è così valutata:
- 1 punto per ciascuna risposta corretta;
- 0 punti per ciascuna risposta omessa o errata.
- La prova scritta si intende superata con il punteggio di 21/30.
- Ogni comunicazione concernente la prova, compreso il calendario e il relativo esito, è effettuata attraverso il sito del Ministero della Giustizia. La data e il luogo di svolgimento della prova sono resi disponibili almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa.
- I candidati devono presentarsi alla prova minuti di un valido documento di riconoscimento.
- L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporta l'esclusione dalla selezione.
- Durante la prova i candidati non possono in alcun modo comunicare tra loro e non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice dispone l'immediata esclusione dalla selezione.
- L’Amministrazione assicura, per i candidati con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che lo svolgimento della prova avvenga attraverso l'adozione di misure compensative stabilite dalla commissione esaminatrice, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. L'assegnazione di ausili, misure dispensative, strumenti compensativi previsti a livello normativo e/o tempi aggiuntivi è determinata dalla Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap o DSA dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione; la mancata dichiarazione ovvero il mancato inserimento della documentazione non consentirà di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.
- Il Ministero assicura la partecipazione alla prova delle candidate in gravidanza o allattamento, mediante specifiche misure di carattere organizzativo. Le candidate devono presentare la documentazione attestante, da inviare all’indirizzo pec uff3.dgpersonale.dog@giustiziacert.it , entro e non oltre 10 giorni dalla data fissata per la prova. Per tutte le candidate che hanno presentato regolare documentazione attestante lo stato di gravidanza sarà garantita la priorità negli ingressi e nelle uscite, insieme a postazioni riservate che offriranno un accesso immediato ai servizi igienici. Inoltre, le candidate potranno richiedere l'accesso con propri specifici ausili, previa comunicazione, e avranno la possibilità di essere accompagnate da personale medico o paramedico, se necessario. Inoltre, ove necessario, sarà garantita la presenza di ambulanze e/o personale sanitario a carico dell’Amministrazione. Per le donne in stato di allattamento saranno garantiti spazi dedicati e sarà consentita la presenza di un accompagnatore che dovrà presentare un documento di riconoscimento all’ingresso. Qualora la candidata dovesse avere esigenza di allattare il proprio figlio, potrà essere previsto un tempo di recupero della prova, a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice. La mancata trasmissione della documentazione dello stato di gravidanza o di allattamento esonera il Ministero della Giustizia da eventuali responsabilità in merito alla mancata predisposizione delle misure compensative in sede di prova.
Articolo 7
Presentazione della domanda. Termini e modalità
- Il presente AVVISO è pubblicato esclusivamente e ad ogni effetto di legge sul sito del Ministero della Giustizia, all’indirizzo: http://www.giustizia.it.
- La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite il seguente link https://proveconcorsi.giustizia.it/ autenticandosi con SPID/CIE/CNS e seguendo le istruzioni ivi specificate. La candidatura potrà essere presentata dalle ore 12:00 del 29/06/2026 e fino alle ore 12:00 del 29.07.2026.
- La data e l'ora di presentazione della domanda sono certificate dal sistema informatico, pertanto, il sistema non consentirà di inoltrare le domande dopo il suddetto termine.
- La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione alla selezione è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal Portale https://proveconcorsi.giustizia.it/ che, allo scadere del termine ultimo per la presentazione della domanda, non permette più, improrogabilmente, l’accesso alla procedura di candidatura e l’invio della domanda di partecipazione.
- La domanda di ammissione alla selezione deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica, a pena di esclusione, compilando l'apposito modello di domanda on line collegandosi alla piattaforma https://proveconcorsi.giustizia.it/ con le modalità sotto riportate:
- il candidato dovrà cliccare sul link sopra indicato per accedere alla piattaforma autenticandosi con SPID/CIE/CNS;
- dopo aver completato la procedura di autenticazione e aver acconsentito al trattamento dei dati personali, sarà possibile accedere alla Sezione “Concorsi” e selezionare la procedura di interesse.
Per la compilazione della domanda di partecipazione on-line, il candidato deve seguire le indicazioni presenti nel bando.
Nella compilazione della domanda telematica nella parte sinistra della schermata apparirà il menu di tutte le Sezioni che devono essere compilate. Al termine della compilazione di tutte le Sezioni, si potrà procedere all'invio della domanda di partecipazione. La domanda potrà essere trasmessa solo dopo aver completato tutte le Sezioni e confermato l'invio. In caso contrario il sistema genererà automaticamente un messaggio di richiesta di compilazione dei campi mancanti e di errore. Nella Sezione “Conferma e Invio” saranno visualizzati i seguenti campi:
- Annulla domanda: permette di eliminare tutte le Sezioni della domanda compilata;
- Anteprima domanda: permette di visualizzare l’anteprima della domanda compilata e scaricarla;
- Invia domanda: consente di inviare definitivamente la propria candidatura.
- La domanda sarà considerata presentata nel momento in cui il candidato concluderà correttamente la procedura on-line di iscrizione alla selezione e riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
- Non sono valide le domande di partecipazione alla selezione incomplete, irregolari ovvero presentate con modalità e/o tempistiche diverse da quelle previste dal presente avviso e, in particolare, quelle per le quali non sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio on line. La presentazione o l’invio delle domande di partecipazione con modalità diverse da quelle sopra indicate comporta l’esclusione dalla procedura selettiva.
- Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell'ultimo giorno utile per la presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali il Ministero della Giustizia non si assume responsabilità alcuna, nonché in ragione degli orari di assistenza garantiti di cui al comma 11.
- Per la modifica e variazione di eventuali informazioni erroneamente inserite o mancanti, il candidato può effettuare la riapertura della domanda selezionando il tasto “Annulla invio domanda” presente nella sezione "Riepilogo domanda". Una volta effettuate le modifiche, il candidato dovrà inviare nuovamente la domanda di partecipazione, cliccando il tasto "Invia domanda", presente nella Sezione “Conferma e Invio”. In caso di rinnovo di domanda sarà presa in considerazione esclusivamente l’ultima presentata in ordine di tempo.
- Per supporto ed assistenza relativi alla presente procedura, i candidati possono contattare il Team di Assistenza attraverso la chat presente in piattaforma, cliccando sul tasto “Contattaci” in basso a destra della pagina. La chat automatica, con operatore virtuale, è attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e fornisce risposte preimpostate alle domande più frequenti. Sarà possibile interrogare il sistema per ottenere indirizzi di posta elettronica specifici a cui rivolgersi. Per informazioni non reperibili autonomamente o tramite Chatbot, è possibile parlare direttamente con gli operatori digitando la parola “Operatore”. Gli addetti all'assistenza sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle 18:00 (esclusi i festivi).
- Al completamento dell'iscrizione, la procedura telematica invierà, all’indirizzo e-mail indicato, il riepilogo della domanda sottoscritta in formato Pdf, valevole come ricevuta di iscrizione, contenente un codice candidatura alfanumerico riconducibile esclusivamente al candidato; qualora non si ricevesse l’e-mail, è possibile scaricare e stampare il riepilogo della domanda nella Sezione “Riepilogo Candidatura”. Il codice candidatura sarà utilizzato per convocare i candidati alla prova e comunicare i risultati attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, senza alcuna identificazione mediante dati anagrafici.
- In ogni caso di accertato malfunzionamento, parziale o totale, della piattaforma digitale che impedisca l’utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o di relativi allegati, il termine di scadenza per la presentazione è prorogato per un periodo corrispondente alla durata del malfunzionamento.
- Ogni comunicazione concernente la selezione, compreso il calendario della prova e il relativo esito e la graduatoria, è effettuata sul sito del Ministero della Giustizia, con valore di notifica. Data e luogo di svolgimento della prova scritta sono resi disponibili almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa.
- I requisiti, i titoli in possesso e ogni ulteriore elemento indicato dal candidato nella domanda di partecipazione sono intesi, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, dichiarati sotto la piena ed esclusiva responsabilità del dichiarante.
- L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, di provvedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura, i quali si intendono altresì avvertiti delle conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo e disciplinare delle dichiarazioni false o mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.
- La Direzione generale del personale e della formazione declina ogni responsabilità nel caso di dichiarazioni false o mendaci prodotte dall’interessato o per la compilazione erronea o incompleta delle istanze da parte del candidato.
- Le dichiarazioni rese nella domanda hanno valore di autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
- La corretta e completa compilazione della domanda tramite la procedura telematica consente al Ministero della Giustizia e alla Commissione esaminatrice di disporre di tutte le informazioni utili per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e per la valutazione dei titoli. Il candidato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per una corretta valutazione. Non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete. Si precisa, inoltre, che l’esperienza maturata nell’area di provenienza e i titoli di studio del candidato vengono desunti esclusivamente da quanto dichiarato dallo stesso nelle apposite voci della domanda telematica; pertanto, il candidato NON dovrà allegare il proprio curriculum vitae. Non saranno valutati curricula predisposti con altre modalità e forme, ovvero allegati alla domanda.
- Con l'invio della domanda, è espresso il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
Articolo 8
Commissione
- Con successivo provvedimento, sarà nominata la Commissione esaminatrice, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, garantendo il rispetto delle situazioni di incompatibilità a prevenzione del fenomeno della corruzione e pari opportunità previste dagli artt. 35, 35-bis e 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
- La Commissione valuta i requisiti di ammissione e le cause di esclusione dei candidati, stabilisce i quesiti oggetto della prova scritta, valuta i titoli dei candidati attribuendo i relativi punteggi e redige la graduatoria finale.
- La Commissione può avvalersi di una o più sottocommissioni di almeno 3 membri, a cui possono essere demandate una o più delle funzioni individuate dall’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
- Il Presidente e i membri della Commissione potranno essere scelti anche tra il personale in quiescenza da non più di tre anni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
- La Commissione esaminatrice potrà svolgere i propri lavori in modalità telematica e/o mediante strumenti di videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni e la regolarità e l’integrità della procedura.
Articolo 9
Formazione e approvazione della graduatoria
- La Commissione redige la graduatoria tenendo conto del punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato, risultante dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dell’esperienza maturata nell’area di provenienza, dei titoli di studio e delle competenze professionali ai sensi degli 4, 5 e 6.
- Nel caso in cui si determini una parità di punteggio nella graduatoria finale della procedura, l’attribuzione della relativa fascia economica sarà determinata in base ai seguenti criteri, secondo il seguente ordine di priorità:
- servizio prestato temporaneamente all’estero ai sensi dell’articolo 32 del d.lgs. n.165/2001;
- maggiore anzianità di servizio prestato nel ruolo del Ministero della Giustizia;
- maggiore anzianità di servizio nella Pubblica Amministrazione;
- minore età anagrafica.
- La graduatoria definitiva di merito sarà formulata, secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, all'esito delle verifiche sul possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati dai dipendenti nella domanda di partecipazione che l’Amministrazione procederà ad effettuare anche a campione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- La graduatoria formata dalla Commissione è approvata con provvedimento del Direttore generale del Personale e della Formazione ed è comunicata, con valore di notifica, esclusivamente e ad ogni effetto di legge, ai fini del presente bando, mediante pubblicazione sul sito del Ministero della giustizia.
- Dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva, decorrerà il termine per le eventuali impugnative avverso le graduatorie stesse.
- L’Amministrazione si riserva, anche all’esito della scadenza del presente avviso la facoltà di richiedere la produzione della documentazione necessaria ai fini della valutazione per la formazione della graduatoria, nonché per l’implementazione del fascicolo personale.
Articolo 10
Inquadramento
- I candidati dichiarati vincitori saranno inquadrati nell'Area dei Funzionari - Famiglia professionale dei servizi giudiziari.
- Il rapporto di lavoro ha decorrenza giuridica ed economica a far data dalla presa di possesso, previa sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro.
- La mancata presentazione del vincitore, senza giustificato e documentato motivo, nel giorno comunicato dall'amministrazione per la presa di possesso e la stipula del contratto individuale di lavoro, comporta la decadenza dalla graduatoria.
- Ai sensi dell'art. 51, comma 9, del CCNL Funzioni centrali sottoscritto il 12 febbraio 2018, in caso di conseguimento della posizione giuridica superiore, con la sottoscrizione del contratto di lavoro individuale, il dipendente cessa dall' assegnazione in posizione di comando o fuori ruolo presso altra amministrazione.
Articolo 11
Trattamento dei dati personali
- I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti all’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.
- I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica potranno essere inseriti in apposite banche dati e potranno essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono alla Direzione generale del personale e della formazione e alla Commissione esaminatrice in ordine alle procedure selettive, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
- Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
- I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
- Il titolare del trattamento dei dati è l’Ufficio I – Affari generali della Direzione generale del personale e della formazione; il responsabile del trattamento è il Dirigente del suddetto Ufficio.
- Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate dalla Direzione generale del personale e della formazione nell’ambito della procedura medesima.
- I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.
- I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. La graduatoria, approvata dagli organi competenti in esito alla selezione verrà diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito del ministero della giustizia.
- L’interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l’opposizione al trattamento. L’interessato potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Articolo 12
Accesso agli atti della procedura
- I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e non prima della prima pubblicazione delle graduatorie.
- Con la presentazione della domanda di partecipazione di cui all’art. 7 il candidato autorizza previamente il Ministero della giustizia – Direzione generale del personale e della formazione del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi ad evadere eventuali rituali richieste di accesso agli atti della presente procedura di reclutamento, anche facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato medesimo.
- Il Responsabile unico del procedimento è il dirigente dell’Ufficio IV - Gestione del personale della Direzione del personale e della formazione - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi – dott. Daniele Basili.
Art. 13
Norme di salvaguardia
- L' Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il presente bando, in ragione di sopravvenute esigenze organizzative.
- Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti di tutti gli interessati.
- Tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura avvengono esclusivamente con pubblicazione sul predetto sito, con valore di notifica nei confronti dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla presente procedura.
- Con la partecipazione alla selezione è implicita da parte dei candidati l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni del presente avviso.
- Resta ferma la facoltà della Commissione di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l’esclusione dalla selezione, per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura selettiva.
- L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere alla progressione o di revocare la medesima, in caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione, nonché dei requisiti per l’assunzione, ivi compreso quello delle qualità morali e di condotta irreprensibili previsto dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
- Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia.
Roma, 26 giugno 2026
Il Direttore Generale
Mariaisabella Gandini