Circolare 26 maggio 2026 - Nuove disposizioni in materia di verifica della regolarità fiscale e contributiva nei pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione – Art. 48-bis, comma 1-ter, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - Chiarimenti operativi
26 maggio 2026
Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni
Ufficio I - Affari a servizio dell'amministrazione della giustizia
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile
Ai signori Presidenti di Corte di appello
Ai signori Procuratori generali della Repubblica presso le Corti di appello
E, p.c.
Al signor Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia
OGGETTO: Nuove disposizioni in materia di verifica della regolarità fiscale e contributiva nei pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione – Art. 48-bis, comma 1-ter, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - Chiarimenti operativi – Circolare
A seguito alle circolari DAG n. 56561.U del 17.3.2026 e n. 68452.U del 31.3.2026, sono pervenute a questa Direzione generale, da parte di alcuni uffici giudiziari, richieste di chiarimento in merito alle modalità applicative delle disposizioni introdotte dal comma 1-ter dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29.9.1973, n. 602, concernenti la verifica della regolarità fiscale per i pagamenti disposti dalle Pubbliche Amministrazioni.
Al fine di assicurare una interpretazione uniforme della normativa e di fornire un indirizzo univoco a tutti gli Uffici, si ritiene opportuno chiarire, d’intesa con il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, quale sia il momento in cui deve essere attivata la verifica di cui al citato articolo 48-bis, in un'ottica di efficienza ed economicità del procedimento amministrativo e al fine di prevenire la duplicazione di adempimenti a carico di Uffici diversi, considerato che, come noto, il procedimento di spesa prevede due fasi distinte: una prima fase, che è quella della “liquidazione”, in cui viene determinata la somma da erogare, e una fase successiva, che è quella dell’effettivo “pagamento” da parte dell’ufficio preposto al pagamento delle spese di giustizia.
Ciò premesso, si ritiene che la verifica debba essere effettuata esclusivamente in sede di pagamento dei compensi spettanti agli esercenti arti e professioni, come definiti dall'art. 54 del d.P.R. 22.12.1986, n. 917 (TUIR), e non possa essere anticipata alla fase di liquidazione degli importi.
Tale indirizzo operativo è coerente con le indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato generale di Finanza nella circolare n. 29 dell’8.10.2009 che espressamente prevede: “Assume comunque primaria importanza il momento di emissione del mandato di pagamento – in quanto, non infrequentemente, l’effettiva erogazione delle somme dovute, sotto il profilo temporale, può essere influenzata da circostanze indipendenti dalla volontà del debitore – si è dell’avviso che, salvo casi eccezionali e contingenti da motivare adeguatamente, la verifica di cui all’articolo 48-bis vada effettuata a ridosso del mandato di pagamento stesso”.
Da tanto consegue che la verifica di cui al comma 1-ter, dell’art. 48-bis, del d.P.R. 29.9.1973, n. 602 compete esclusivamente al funzionario delegato al momento del pagamento delle spese di giustizia.
Le SS.LL. sono invitate a diffondere la presente circolare a tutti gli Uffici dei rispettivi distretti.
Cordialmente.
Roma, 26 maggio 2026
Il Direttore generale
Sabrina Mostarda